Discussione generale
Data: 
Martedì, 31 Maggio, 2022
Nome: 
Andrea Casu

A.C. 2493-A

Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, il volo da diporto sportivo (VDS), che viene ricompreso nell'aviazione civile non commerciale cosiddetta ultraleggera, è stato disciplinato per la prima volta in Italia con la legge del 25 marzo 1985, n. 106, successivamente integrata dal decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 133 e dal decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 22 novembre 2010. Norme del 1985: sono passati 37 anni, dal 2010 sono trascorsi 12 anni. Sono anni di profonda trasformazione per il segmento dell'aviazione, che ha conosciuto un importante sviluppo e ha permesso a decine di migliaia di appassionate e di appassionati su tutto il territorio nazionale di acquisire un titolo di volo e di volare su aeromobili dal basso costo di acquisto o di utilizzo. In Italia si è parallelamente sviluppata un'importante filiera di produzione aeronautica di tali velivoli, che rende, nel settore, il nostro Paese leader in Europa e punto di riferimento a livello mondiale.

Se gli sviluppi tecnologici hanno consentito di migliorare le prestazioni dei velivoli e la soddisfazione di tanti aviatori, occorre oggi continuare a garantire un volo in piena sicurezza grazie a strumenti normativi aggiornati e al passo con i nuovi tempi che stiamo vivendo. Il progetto di legge d'iniziativa parlamentare all'esame dell'Assemblea reca la disciplina del volo da diporto sportivo come risultante del testo unificato delle proposte di legge atto Camera 2493 Atto Camera 2804 e modificato dalla Commissione trasporti durante l'esame in sede referente rivolgo pertanto un doveroso ringraziamento al relatore, collega Davide Bendinelli, ai presentatori delle proposte, a tutte le parlamentari e i parlamentari e al prezioso lavoro di tutti gli uffici della Camera che hanno partecipato al percorso e consentito di perfezionare il testo che arriva oggi in discussione generale.

Il testo unificato risultante dall'esame degli emendamenti è stato inviato alle Commissioni competenti per i pareri di tutte le Commissioni, ad eccezione della Commissione bilancio. Queste hanno espresso il prescritto parere: le Commissioni affari costituzionali, giustizia, difesa, finanze, cultura, attività produttive, affari sociali e la Commissione parlamentare per le questioni regionali hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione politiche dell'Unione europea, di cui fa parte il collega Sensi, qui, in Aula, ha espresso parere favorevole con una osservazione.

Il testo si compone di 15 articoli suddivisi in tre capi e due allegati. In particolare, il Capo I riguarda le prescrizioni generali e di sicurezza, le norme di circolazione e l'accertamento di idoneità al volo. Il Capo II reca le sanzioni, mentre il Capo III è composto dal solo articolo 15, che contiene le abrogazioni espresse.

Nel dettaglio, il testo si apre prescrivendo l'osservanza del principio di sicurezza nell'ambito delle attività di VDS. In particolare, si evidenzia che, nel testo unificato adottato dalla Commissione competente, si è deciso, in un'ottica di maggiore prudenza e flessibilità della norma, di assoggettare l'intera disciplina del volo da diporto sportivo al rispetto di un generico principio di sicurezza.

Il testo definisce chiaramente tutti i termini impiegati e chiarisce che per “volo da diporto sportivo” si intende quello svolto a scopi ricreativi, diportistici o sportivi, effettuato con aeromobili, con o senza motore, contraddistinti da caratteristiche specificate e conferma il regime di delegificazione del settore del volo da diporto o sportivo già sancito ai sensi della normativa previgente.

Per quanto riguarda, invece, le competenze amministrative dell'Aero Club d'Italia viene chiamato a provvedere, tra l'altro, allo svolgimento e alla regolamentazione dell'addestramento ai fini del rilascio degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione di aeromobili da impiegare per il volo da diporto sportivo, al rilascio delle autorizzazioni alle organizzazioni di addestramento, al rilascio degli attestati delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione degli aeromobili da impiegare per il volo da diporto sportivo, all'immatricolazione di specifiche tipologie di aeromobili da impiegare per il volo da diporto sportivo provvisti di motore, all'esercizio di ogni funzione, anche di verifica della rispondenza di controllo e di vigilanza attribuita da leggi o regolamenti ovvero delegata dal Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili o da altre autorità aeronautiche.

Spetta, inoltre, all'Aero Club d'Italia istituire una Commissione permanente per la sicurezza del volo, composta da personale scelto tra i possessori di specifiche qualifiche, con il compito di favorire la diffusione della cultura della sicurezza, di porre in essere attività di prevenzione ai fini della sicurezza delle operazioni con velivoli da impiegare per il volo da diporto sportivo e di cooperare, ove richiesto, nelle attività di investigazione sui sinistri aeronautici, di organizzare e svolgere corsi di formazione, anche presso gli Aero Club federati e gli enti aggregati, finalizzati a favorire la diffusione della sicurezza sul volo.

Limitatamente al volo libero con aeromobili privi di motore e con decollo e atterraggio a piedi o da superficie fissa, a esclusione delle attività di base jumping, viene previsto che tali aeromobili, in quanto utilizzati per l'esercizio di attività fisica, motoria o sportiva, siano considerati attrezzi sportivi. In tal senso, l'articolo in questione, distinguendo il volo libero dal volo a motore, rende evidente la principale modifica rispetto al vigente regime, che, invece, disciplina unitariamente il volo da diporto sportivo.

L'articolo 5, introdotto durante l'esame in sede referente, concerne i profili generali dell'uso delle aree di decollo ed atterraggio e delle dotazioni dei mezzi. Il comma 1 prevede in via generale, fatti salvi eventuali divieti imposti dalle autorità competenti, che le operazioni di decollo, atterraggio e rimessaggio possano avvenire su qualsiasi area idonea, previo consenso del proprietario dell'area, ove necessario.

Il comma 2 aggiunge che, per i veicoli VDS che siano dotati di stazione radio, transponder e localizzatore di emergenza, se condotti dal pilota abilitato, è possibile compiere le predette operazioni anche negli aeroporti autorizzati dall'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC) e in quelli militari, previa intesa tra Aero Club d'Italia e l'Aeronautica militare.

Il comma 3 si occupa, invece, dell'attracco, dell'ormeggio e del flottaggio degli idrovolanti anfibi, sancendo che tali operazioni sono soggette alle medesime norme vigenti per i natanti da diporto e che le limitazioni di velocità ivi previste si applicano solo per le manovre di ammaraggio e di decollo e, infine, che non si applicano per le limitazioni connesse alla potenza del motore compiute in fase di flottaggio. Per quanto riguarda, invece, il volo, il decollo, l'atterraggio che intervengono in spazi aerei controllati o presso aeroporti militari, nel primo caso, occorrerà la preventiva autorizzazione dell'ENAC, nel secondo quella del Ministero della Difesa.

Il comma 5, infine, disciplina i requisiti che devono possedere e le condizioni che devono rispettare i velivoli da impiegare per il VDS che arrivino o transitino sul territorio nazionale o che provengano da altri Paesi dell'Unione europea. Vengono, inoltre, disciplinati in via di massima i titoli e le qualifiche professionali dell'attività di volo libero, stabilendo in particolare che presso l'Aero Club d'Italia è istituito il registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide di volo libero. Ai sensi dell'articolo 7, i restanti profili sono rimessi a regolamenti da adottare con decreto del Ministro delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, su proposta dell'Aero Club d'Italia.

Si tratta, in particolare, della disciplina dei seguenti aspetti del volo libero: accertamento dell'idoneità psicofisica ai fini dell'addestramento e dell'esercizio dell'attività di volo libero, da effettuarsi con periodicità non superiore al biennio; attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze di volo libero; attività e programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento dell'attestato dell'esercizio del volo libero biposto, nonché delle qualifiche di istruttore, istruttore esaminatore, accompagnatore, guida di volo libero; frequenza temporale dei corsi per il rilascio delle qualifiche di istruttore, di esaminatore, di accompagnatore e di guida di volo libero; le coperture assicurative per l'esercizio delle attività; requisiti organizzativi, strutturali e di sicurezza necessari per l'esercizio delle attività di accompagnatore; sistemi di sicurezza obbligatori; riconoscimento delle qualifiche e delle licenze rilasciate all'estero; requisiti e autorizzazioni per le attività di istruzione svolte da organizzazioni estere nel territorio nazionale,

Il testo rinvia a regolamenti adottati con decreto del Ministro per le Infrastrutture e mobilità sostenibili, su proposta dell'Aero Club d'Italia e di concerto con il Ministro della Difesa, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge. Tra gli altri, essi disciplinano i requisiti di idoneità psicofisica ai fini dell'addestramento e della conduzione degli aeromobili provvisti di motore, prevedendo una periodicità di verifica non superiore al biennio, che tenga conto dell'età e della tipologia della licenza; le attività e i programmi dei corsi teorici e pratici per il conseguimento degli attestati, delle abilitazioni e delle licenze per la conduzione di aeromobili da impiegare per il VDS provvisti di motore; l'istituzione di un registro degli istruttori di aeromobili destinati al VDS a motore e i requisiti tecnici per la progettazione, la costruzione e la manutenzione di aeromobili da impiegare per il VDS diverso dal volo libero, anche rispondente a criteri riconosciuti da Stati membri della EASA, European Union Aviation Safety Agency, e di quelli per i quali la EASA ha un accordo bilaterale in materia di aeronavigabilità, e prevedendo le modalità di estensione della durata di componenti a vita limitata.

L'articolo 9 sostituisce il comma 4 dell'articolo 743 del codice della navigazione e afferma che agli aeromobili VDS in possesso delle caratteristiche tecniche individuate dalla legislazione vigente non si applicano le disposizioni del libro relativo all'ordinamento amministrativo della navigazione. L'articolo 10 è dedicato alle sanzioni pecuniarie. Gli illeciti qui individuati sono quattro e di crescente gravità: quello del pilota che viola le disposizioni sulla circolazione aerea, restrizioni nell'uso degli spazi aerei, di interessamento degli spazi aerei senza autorizzazione ove richiesta, ovvero di chiunque svolga l'attività di volo sugli aeromobili da diporto senza la prescritta certificazione medica attestante l'idoneità psicofisica o allorquando detta certificazione sia scaduta, e in tal caso la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata da euro 200 a mille; quello di chiunque eserciti attività professionale di accompagnatore o guida di volo libero senza aver conseguito la relativa abilitazione, senza essere iscritto al registro degli istruttori, degli accompagnatori e delle guide del volo libero, ovvero svolga attività su aeromobili VDS in assenza della prescritta copertura assicurativa per danni a terzi, e la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da 500 a 2 mila; quello di chiunque svolga attività di volo su aeromobili da impiegare per il VDS senza avere conseguito il relativo titolo abilitante, e in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da mille a 2 mila; e infine quello di chiunque svolga attività di istruzione al volo su aeromobili VDS senza aver conseguito la relativa abilitazione o senza le previste autorizzazioni, e in questo caso la sanzione amministrativa pecuniaria è fissata in euro da mille a 5 mila.

L'articolo 11 prevede che alla materia delle sanzioni amministrative pecuniarie si applichino i principi della legge n. 689 del 1981, la cosiddetta legge sulla depenalizzazione, e che secondo tale legge siano devoluti all'Aero Club d'Italia i relativi proventi.

Gli articoli seguenti, fino al 14, disciplinano le sanzioni interdittive relativamente a licenze, certificati, abitazioni, attestati. Tali sanzioni sono di due tipi: la sospensione e la revoca. La prima ha durata minima di un mese e massima di due anni, la seconda è definitiva. Il procedimento di applicazione delle sanzioni ruota intorno a tre perni: l'Aero Club d'Italia contesta le violazioni e promuove il contraddittorio con i responsabili della violazione, la Commissione di disciplina esprime un parere e il Consiglio federale irroga la sanzione. Inoltre vengono disciplinate le sanzioni interdittive comminate tramite sospensione. La sospensione ha durata minima di un mese e massima di due anni. La Commissione di disciplina o l'Aero Club d'Italia, valutata la gravità del fatto e la durata della sospensione, può disporre che prima del reintegro del titolo venga eseguita attività addestrativa integrativa. Per quanto riguarda le sanzioni interdittive comminate tramite revoca dei titoli abilitativi, la revoca è prevista in caso di giudizio di non idoneità permanente del titolare, per l'accertamento dell'idoneità psicofisica, anche per uso, abuso o dipendenza da sostanze psicotrope o stupefacenti; quando il titolare è dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, ovvero quando è sottoposto alla misura di sicurezza personale o alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale; in caso di una terza infrazione, accertata in un periodo di dieci anni; in caso di violazione, accertata con sentenza passata in giudicato, che ha comportato un incidente aeronautico dal quale sono derivate la morte o lesioni personali gravi a passeggeri o terzi.

Infine, l'articolo 15 dispone l'abrogazione espressa degli atti normativi previgenti: la legge n. 106 del 1985, il decreto del Presidente della Repubblica n. 133 del 2010, il decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti 22 novembre 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 287 del 9 dicembre 2010. È una disciplina che offre una semplificazione utile attraverso un percorso di lavoro in Commissione e un lungo confronto con un settore in evoluzione e in espansione, che merita attenzione non solo per il ruolo significativo che occupa oggi, ma soprattutto per quelle che possono essere le sempre crescenti prospettive future.

Nella giornata di ieri il presidente dell'Ente nazionale per l'aviazione civile ha presentato in audizione in Commissione trasporti le linee guida per il nuovo Piano nazionale degli aeroporti. Non dobbiamo mai dimenticarlo, nella ripartenza del settore aereo si gioca una parte importante della ripartenza del Paese, e, come ci ha ricordato il Santo Padre nell'incontro con il trasporto aereo che si è svolto poche settimane fa, in questa ripartenza non dobbiamo dimenticare il destino delle lavoratrici e dei lavoratori; non solo delle lavoratrici e dei lavoratori che oggi lavorano nel settore del trasporto aereo, ma anche delle lavoratrici e dei lavoratori che potranno lavorare in futuro nel settore del trasporto aereo se sapremo creare strumenti adeguati. Nelle premesse del nuovo piano si cita il concetto di resilienza trasformativa, che ben si adatta al mondo del trasporto aereo, ma, vorrei dire in questa sede, al mondo del volo in generale. Durante la lotta al virus COVID-19 l'intero mondo del volo ha saputo dimostrare una grande capacità di resilienza; ora siamo tutti chiamati al salto in avanti, per fare in modo che la tragedia che abbiamo vissuto possa essere per tutti e per tutte un'opportunità di trasformazione. Semplificando il quadro normativo, con nuove leggi al passo con i tempi e con i cambiamenti, come stiamo facendo oggi con la nuova disciplina del volo da diporto o sportivo, il Parlamento svolge fino in fondo la propria parte in questa missione fondamentale per il futuro del Paese.