Discussione generale
Data: 
Mercoledì, 24 Marzo, 2021
Nome: 
Alfredo Bazoli

Doc. IV-ter, n. 11-A

Grazie, Presidente. Io non ritornerò sulla questione di fatto, che abbiamo all'esame, perché è già stata illustrata bene dal relatore. Noi condividiamo l'analisi e le conclusioni che ha fatto il relatore e che ha esposto oggi, ma che ha anche illustrato in Giunta per le autorizzazioni.

E' una questione che abbiamo spesso all'esame e io penso che dobbiamo concentrarci sugli aspetti giuridici, più che sugli aspetti politici che stanno alle spalle della questione. Noi dobbiamo verificare non tanto se le parole pronunciate dal nostro collega siano o meno parole diffamatorie, ma se siano parole pronunciate nell'esercizio della funzione che deve essere coperta da una immunità funzionale per garantire il libero esercizio dell'espressione delle opinioni svolte da ciascuno di noi nella nostra funzione. Noi abbiamo fatto un'analisi accurata, è vero, c'è una particolarità in questa fattispecie, che è quella che la diffamazione, che è stata denunciata, è una diffamazione aggravata dall'aver attribuito un fatto determinato, e questo ovviamente ci ha posto una questione.

Se è vero che l'immunità riguarda qualunque tipo di reato possa essere commesso, se c'è l'applicabilità dell'articolo 68, quindi, il fatto che sia una diffamazione aggravata non porta nulla di diverso rispetto alla nostra valutazione.

Tuttavia, è anche vero che noi dobbiamo capire - questo è stato l'oggetto della nostra discussione anche in Commissione - se l'attribuzione di un fatto determinato possa essere in qualche modo coperta da un'attività cosiddetta intramoenia, cioè da un'attività funzionale svolta all'interno di questa Camera che non contempli esattamente quel fatto determinato che è stato oggetto di una querela per diffamazione.

Questo è il punto ed è un punto, ovviamente, delicato, su cui bisogna trovare un punto di equilibrio. Io penso che nel caso di specie noi questo punto di equilibrio lo abbiamo trovato chiedendo e ottenendo dall'ex collega Esposito di produrre la documentazione che attesti l'attività che egli ha svolto sul tema oggetto del fatto denunciato e, quindi, sul tema dei contrasti e delle contrapposizioni che ci sono state sulla TAV Torino-Lione; egli ha prodotto una quantità di atti direi assolutamente ineccepibile. Non so se il relatore lo abbia ricordato ma gli atti che il collega Esposito ha depositato sono: una interrogazione a risposta immediata nel 2010, tre mozioni, nel 2010, nel 2011 e nel 2012, due interpellanze urgenti nel 2011; nelle interpellanze urgenti del 2011, in particolare, il collega Esposito citava esattamente e criticava, appunto, il fatto che una frangia di circa 300 appartenenti ai centri sociali e ai gruppi anarco-insurrezionalisti avessero aggredito con pietre, bulloni e pece calda i reparti di Polizia, Carabinieri e Guardia di finanza. Si tratta di un'attività che noi crediamo sia largamente sufficiente a ritenere integrato il requisito che è richiesto dalla giurisprudenza per considerare che le opinioni espresse siano coperte dall'immunità funzionale. Quindi, noi riteniamo che, nel caso di specie, sia pure considerando che ci sia effettivamente una questione giuridica delicata, perché, appunto, c'è l'attribuzione di un fatto determinato, l'attività notoriamente svolta dal collega Esposito, certificata e documentata da atti copiosi, numerosi e antecedenti alle dichiarazioni oggetto di querela, sia più che sufficiente per ritenere integrato il requisito richiesto dall'articolo 68 della Costituzione. Per questi motivi, noi voteremo a favore delle conclusioni della relazione del collega Pittalis.