Relatrice
Data: 
Martedì, 12 Ottobre, 2021
Nome: 
Giuditta Pini

Doc. IV-ter, n. 3-A

Grazie, Presidente. La Giunta per le autorizzazioni riferisce su una richiesta di deliberazione in materia di insindacabilità avanzata dal tribunale di Grosseto, ai sensi dell'articolo 68, primo comma, della Costituzione, nell'ambito di un procedimento civile nei confronti di Monica Faenzi, deputata all'epoca dei fatti, pervenuta alla Camera il 19 marzo 2012, quindi quasi nove anni fa. Si tratta di una richiesta pervenuta dall'autorità giudiziaria nel 2012, durante la XVI legislatura, e mantenuta all'ordine del giorno nelle successive legislature. Io ovviamente lascio agli atti la relazione, di cui farò una sintesi. Sostanzialmente, il procedimento civile pendente presso il tribunale di Grosseto origina da una citazione per danni nei confronti dell'ex deputata Monica Faenzi da parte del dottor Domenico Fimmanò, che rivestiva fino al 2011 la funzione di segretario comunale a Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto.

I fatti sono qui di seguito riassunti. In occasione delle elezioni amministrative del 2011 per l'elezione del sindaco di Castiglione della Pescaia, si verificava l'esclusione di una lista elettorale per irregolarità nei documenti necessari per la presentazione della lista stessa. La responsabilità dell'evento veniva addebitata dall'onorevole Faenzi al dottor Fimmanò che, in qualità di segretario comunale, non avrebbe fatto rilevare tali irregolarità al momento del deposito della documentazione. In alcune dichiarazioni rilasciate ai media locali, l'onorevole Faenzi lasciava intendere, inoltre, che tale circostanza potesse essere stata influenzata da motivazioni politiche.

Le frasi asseritamente pronunziate dalla deputata Faenzi, per le quali viene richiesto il risarcimento del danno in sede civile, sono così riportate nell'atto di citazione: “Siamo rimasti vittime di un raggiro, di un inganno perpetrato a danno della lista del PDL e sono certa che ci sia stato del torbido (…). Perché non sono state apposte quelle graffette (che univano i fogli)? E perché nessuno lo ha fatto osservare? E perché a Firenze dove mi trovavo quel giorno…mi è stato detto con una telefonata carina e ruffiana che tutto era a posto, che non c'erano e non c'erano stati problemi e che potevo dormire sonni tranquilli, anche perché la prefettura aveva detto che era tutto in regola?”. Questo è tratto dal Corriere di Maremma dell'11 maggio 2011. Oppure, ancora: “È tutta colpa del segretario comunale. Il giorno in cui furono presentate le liste io ero a Firenze. Lui mi disse che era tutto a posto. Mi fidai, che altro potevo fare (…). È un errore troppo grossolano, sono rimasta di stucco. Non credo alla casualità, qualunque segretario se ne sarebbe accorto. Lui mi ha detto che è stata una distrazione. Mi chiedo, uno sbaglio del genere può essere imputabile a una disattenzione? Via, non scherziamo (…). Dopo la bocciatura delle liste, avvenuta domenica 17 aprile, non ho più rivisto il segretario. Ha detto di essersi ammalato, poi è andato a lavorare a Volterra. Ciò rafforza la mia convinzione; non è stato solo un errore di distrazione”. Questa citazione è tratta da Il Tirreno del 16 maggio 2011. Infine, dal Corriere di Maremma del 20 maggio 2011: “ Le liste sono bianche, lo si vede bene e questo era stato fatto notare al segretario Fimmanò”. Tali dichiarazioni, oltre all'accusa di negligenza, sono in particolare oggetto di doglianza da parte del dottor Fimmanò.

Della vicenda si occupò la Giunta per le autorizzazioni della XVI legislatura, che vi dedicò cinque sedute. La Giunta espresse un parere, ma l'Assemblea non lo esamino mai; non esaminò mai la relazione predisposta dalla Giunta nella XVI legislatura e, nella scorsa legislatura (quindi nella XVII), la Giunta non si è occupata della questione, che è rimasta pertanto pendente.

Nella corrente legislatura, quindi la XVIII, l'onorevole Faenzi è stata ascoltata dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 18 del Regolamento della Camera, nella seduta del 9 marzo 2021. In tale occasione, l'onorevole ha ricordato di essere stata sindaco e ha ripercorso tutta la vicenda spiegando quanto era successo. La lista presentata fu esclusa perché compilata unicamente nella prima pagina, alla quale erano allegati solo fogli bianchi sciolti. Rispondendo alle domande dei membri della Giunta, l'ex deputata ha confermato che non vi sono atti tipici dell'attività parlamentare da lei presentati o svolti in relazione alla vicenda e ha precisato che furono, però, presentati esposti e denunce volti a mettere in discussione la tornata elettorale, che si svolse, peraltro, con una sola lista senza contendenti.

Nella seduta del 9 giugno 2021 è stato fatto presente alla Giunta che, dalle interlocuzioni avute con l'ex deputata Monica Faenzi, non è emerso alcun elemento, né documentale, né di fatto sull'avvenuta composizione bonaria della lite. In tale seduta, alla luce della situazione di fatto sopra descritta, non è stata ritenuta condivisibile, alla luce dei canoni ermeneutici più volte ricordati dalla Corte costituzionale in materia di insindacabilità, la conclusione alla quale giunse la Giunta nella XVI legislatura, quando deliberò a maggioranza nel senso della insindacabilità per la indubbia caratterizzazione politica dell'episodio, per quanto riferito a vicende locali. Infatti, senza entrare nel merito della questione (cosa che non spetta a noi fare), giudicando della fondatezza delle dichiarazioni rese e della veridicità della versione dei fatti fornita dall'onorevole Faenzi alla stampa e sostanzialmente confermata in audizione, è stato osservato che la indubbia caratterizzazione politica alla quale si appellò la Giunta nella XVI legislatura non appare sufficiente a giustificare la pronuncia di insindacabilità. Si è, infatti, ritenuto che le dichiarazioni furono rese dall'allora deputata Faenzi nello svolgimento della sua attività politica e di interesse locale di amministratrice, e candidata alle elezioni comunali del comune di Castiglione della Pescaia, ma non nella sua attività parlamentare, come confermato anche dall'assenza di atti tipici in tale ambito.

Tale assenza testimonia di fatto che, allora, l'onorevole Faenzi non ritenne opportuno portare la questione all'attenzione della Camera dei Deputati, sottraendola al perimetro della dialettica politica di ambito locale; altrimenti, avrebbe potuto segnalare le asserite responsabilità del segretario comunale con un atto di sindacato ispettivo o con un intervento in Assemblea. Questo è il motivo per cui siamo giunti a questa deliberazione. Una diversa valutazione dell'episodio riconoscerebbe all'amministratore locale, in quanto anche parlamentare, una prerogativa di insindacabilità delle opinioni espresse che non trova riscontro nella Costituzione, ciò che renderebbe sperequati la competizione elettorale e lo svolgimento della vita politica tra i diversi attori in ambito locale, a seconda che siano o meno parlamentari. Per cui, se uno è parlamentare, può richiedere l'insindacabilità, se uno è candidato, ma non è parlamentare, sarebbe escluso da questa possibilità.

Tanto premesso, non ravvisando alcun nesso funzionale con l'attività parlamentare, è stata formulata, pertanto, la proposta nel senso della sindacabilità.

Nella seduta del 16 giugno 2021, la Giunta ha deliberato, a maggioranza, nel senso che alle dichiarazioni rese dall'ex deputata Monica Faenzi, di cui al procedimento civile in oggetto, non si applichi il primo comma dell'articolo 68 della Costituzione.