Discussione sulle linee generali - Relatore per la maggioranza per la X Commissione
Data: 
Lunedì, 11 Gennaio, 2016
Nome: 
Lorenzo Basso

A.C. 3481-A

Relatore per la maggioranza per la X Commissione. Il decreto-legge in esame interviene sulla procedura di amministrazione straordinaria del gruppo ILVA allo scopo, da un lato, di garantirne l'esercizio senza soluzione di continuità, diversamente inevitabile con oggettivo e gravissimo pregiudizio per il tessuto socioeconomico del territorio e dei livelli occupazionali, contemperando tali esigenze con quelle della salute e della tutela ambientale e, dall'altro, di semplificare e rendere più trasparente il processo di cessione. 
Le motivazioni della necessità e dell'urgenza del decreto sono riportate nel preambolo e fanno riferimento all'accelerazione delle procedure di cessione del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria e all'armonizzazione della tempistica del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria con l'autorizzazione all'esercizio dell'impresa in costanza di sequestro, al fine di rendere effettiva la possibilità di esercizio da parte del cessionario. Tali motivazioni sono, altresì, esplicitate nella relazione illustrativa. 
Con riferimento all'emergenza nell'area di Taranto e all'attività dello stabilimento ILVA, sono stati già adottati i seguenti decreti-legge: 7 agosto 2012, n. 129, recante disposizioni urgenti per il risanamento ambientale e la riqualificazione del territorio della città di Taranto; 3 dicembre 2012, n. 207, recante disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale; 4 giugno 2013, n. 61, recante nuove disposizioni urgenti a tutela dell'ambiente, della salute e del lavoro nell'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale; 31 agosto 2013, n. 101, recante disposizioni urgenti per il perseguimento di obiettivi di razionalizzazione nelle pubbliche amministrazioni (articolo 12); 10 dicembre 2013, n. 136, recante disposizioni urgenti dirette a fronteggiare emergenze ambientali e industriali ed a favorire lo sviluppo delle aree interessate; 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea, nel testo risultante dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 116 (articolo 22-quater); 16 luglio 2014, n. 100, recante misure urgenti per la realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria per le imprese sottoposte a commissariamento straordinario (non convertito in legge in quanto confluito nel predetto decreto n. 91); 5 gennaio 2015, n. 1, recante disposizioni urgenti per l'esercizio di imprese di interesse strategico nazionale in crisi e per lo sviluppo della città e dell'area di Taranto; 4 luglio 2015, n. 92, recante, all'articolo 3, misure urgenti per l'esercizio dell'attività di impresa di stabilimenti oggetto di sequestro giudiziario. 
Passando ad esaminare i contenuti del provvedimento in esame, mi soffermerò sui commi da 1 a 6-novies e sul comma 10 dell'articolo 1 di prioritaria competenza della Commissione attività produttive. 
L'articolo 1 interviene sulla procedura di cui al decreto-legge n. 347/2003 di cessione dei beni aziendali delle imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale ai sensi del decreto- legge n. 207/2012 e, in particolare, sulla procedura di cessione dei complessi aziendali di ILVA Spa in amministrazione straordinaria, fissando al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA debbono espletare le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali (commi 1-2) e disponendo l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà a restituire allo Stato (commi 3-5). Un ulteriore disposizione di carattere finanziario riguarda il pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria (comma 6). Viene, altresì, fissato al 31 dicembre 2016 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitario (comma 7). Si interviene, inoltre, sulle procedure di modifica del predetto Piano (commi 8-9). 
L'articolo 2 dispone, infine, che il provvedimento in esame entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale (G.U. n. 283 del 4 dicembre 2015). 
I commi 1 e 2 dell'articolo 1, che non sono stati modificati dalle Commissioni referenti, prevedono un'accelerazione del procedimento di cessione dei complessi aziendali del Gruppo ILVA. Il comma 1, novella in più punti l'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347/2003, il quale demanda al commissario straordinario l'individuazione dell'affittuario o dell'acquirente, a trattativa privata. Le novelle sono finalizzate a specificare che, tra le garanzie che debbono essere valutate dal Commissario ai fini della designazione dell'affittuario o dell'acquirente, la garanzia della rapidità e dell'efficienza dell'intervento debba concernere anche i profili di tutela ambientale (lettera a)); il Commissario deve infatti individuare l'affittuario o l'acquirente tra quelli che garantiscono, a seconda dei casi, la continuità nel medio periodo del relativo servizio pubblico essenziale ovvero la continuità produttiva dello stabilimento industriale di interesse strategico nazionale anche con riferimento alla garanzia di adeguati livelli occupazionali, nonché la rapidità ed efficienza dell'intervento; la novella in esame dispone che la rapidità ed efficienza dell'intervento sia anche con riferimento ai profili di tutela ambientale; introdurre la previsione che la perizia sul prezzo di mercato dei beni sia effettuata, con funzione di esperto indipendente, oltre che da primaria istituzione finanziaria, in alternativa, da una primaria istituzione di consulenza aziendale sempre designata dal MiSE; la relazione illustrativa al provvedimento afferma che tale modifica si rende necessaria al fine di evitare l'eccessiva restrizione dei soggetti legittimati, atteso che le «istituzioni finanziarie» sono in larga parte da escludere in quanto coinvolte in rapporti e relazioni di natura istituzionale con ILVA; il vigente comma 4-quater dispone che il canone di affitto o il prezzo di cessione dei beni non devono essere inferiori a quelli di mercato e come risultanti da perizia disposta da primaria istituzione finanziaria con funzione di esperto indipendente, individuata dal MiSE sulla base delle disposizioni vigenti; introdurre la previsione che le offerte sono corredate da un piano industriale e finanziario nel quale devono essere indicati gli investimenti, con le risorse finanziarie necessarie e le relative modalità di copertura, che si intendono effettuare per garantire le predette finalità nonché gli obiettivi strategici della produzione industriale degli stabilimenti del gruppo; tale modifica viene qualificata dalla relazione illustrativa come un adeguamento sul piano tecnico della disposizione che regola i contenuti inderogabili delle offerte di acquisto; la formulazione vigente del terzo periodo del comma 4-quater invece demanda al commissario straordinario di richiedere al potenziale affittuario o acquirente, contestualmente alla presentazione dell'offerta, la presentazione del predetto piano. 
Il comma 2 dell'articolo 1 fissa al 30 giugno 2016 il termine entro il quale i commissari del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria debbono espletare – nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza e non discriminazione – le procedure per il trasferimento dei complessi aziendali individuati dal programma commissariale. I commissari devono assicurare la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del o dei soggetti aggiudicatari. La relazione illustrativa sottolinea che la norma si rende necessaria al fine di sancire l'inderogabilità della tempestiva riallocazione sul mercato dei complessi aziendali di ILVA, ai fini della definizione di una sua prospettiva di stabilità industriale finanziaria e gestionale. Si evidenzia che il disegno di legge di stabilità 2016, già approvato dal Senato e attualmente in corso d'esame presso la Camera, interviene – attraverso l'introduzione di un nuovo comma 2-bis all'articolo 27 del decreto-legislativo n. 270/1999 – sui programmi di amministrazione straordinaria per le imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale, disponendo, per dette imprese, che il programma di amministrazione straordinaria, sia esso di cessione dei complessi aziendali o di ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, possa avere una durata fino a 4 anni (in luogo degli attuali ordinari uno o due anni), decisa da un'autorizzazione del Ministro dello sviluppo economico. La norma, nella sostanza, consente un'estensione per tali imprese della durata dei programmi di amministrazione straordinaria. 
I commi da 3 a 5 dell'articolo 1, che non sono stati modificati dalle Commissioni referenti, prevedono l'erogazione di risorse finanziarie in favore dell'amministrazione straordinaria di ILVA. 
Il comma 3 dispone l'erogazione in favore dell'amministrazione straordinaria del Gruppo ILVA della somma di 300 milioni di euro. La somma viene indicata come indispensabile per fare fronte alle indilazionabili esigenze finanziarie del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria. L'erogazione della somma opera nelle more del completamento delle procedure di trasferimento e ha il solo scopo di accelerare il processo di trasferimento e conseguire la discontinuità gestionale ed economica di cui al comma 2, garantendo contemporaneamente la prosecuzione dell'attività, in modo da contemperare le esigenze di tutela dell'ambiente, della salute e dell'occupazione. L'erogazione è disposta con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Lo stanziamento di spesa, pari a 300 milioni di euro, viene iscritto nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico. Il comma 3 dispone inoltre che l'aggiudicatario dei beni aziendali provvederà alla restituzione allo Stato dell'importo erogato, maggiorato degli interessi al tasso percentuale Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo antecedente la data di erogazione maggiorato di uno spread pari al 3 per cento. La restituzione dovrà avvenire entro 60 giorni dal decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa (si osserva che la cessazione dell'esercizio d'impresa è disciplinata dall'articolo 73 del decreto legislativo n. 270/1999 e non dall'articolo 72 del decreto legislativo n. 270/1999 a cui fa riferimento la norma in esame). L'articolo 73 del decreto legislativo n. 270/1999 disciplina, infatti, la cessazione dell'esercizio dell'impresa disponendo che – nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma, originario o prorogato, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. Il decreto è affisso e comunicato al MiSE e all'ufficio del registro delle imprese a cura del cancelliere. Contro di esso chiunque vi abbia interesse può proporre reclamo – che non ha effetto sospensivo – alla Corte di appello entro dieci giorni dall'affissione; la corte di appello provvede in camera di consiglio, sentito il commissario straordinario. Il reclamo non ha effetto sospensivo. A far data dal decreto l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria. La liquidazione degli eventuali beni residui acquisiti all'attivo è effettuata secondo le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo n. 270 (articoli 42, 62, 64 e 65). I rimborsi del capitale e degli interessi di cui al comma in esame sono versati all'entrata del bilancio dello Stato, per essere destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. 
Il comma 4 dell'articolo 1 dispone che alla copertura finanziaria dell'onere derivante dal comma 3 – pari come detto a 300 milioni di euro – si provveda mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato, per un importo corrispondente, delle somme giacenti sulla contabilità speciale istituita per le operazioni di ristrutturazione del debito regionale (riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi) dall'articolo 45, comma 2, del decreto-legge n. 66/2014 e non utilizzate per le predette finalità. L'articolo 45 del decreto-legge n. 66/2014, come da ultimo modificato dal decreto-legge n. 78/2015, disciplina la ristrutturazione di parte del debito delle regioni, al fine di una conseguente riduzione dell'onere annuale destinato al pagamento dello stesso. Il comma 2, in particolare, autorizza il Ministero dell'economia e delle finanze ad effettuare emissioni di titoli di Stato ai fini del riacquisto da parte delle regioni dei titoli obbligazionari da esse emessi e aventi le caratteristiche di cui al comma 5, lettera b) del medesimo articolo 45, vale a dire vita residua pari o superiore a 5 anni e valore nominale dei titoli obbligazionari regionali in circolazione pari o superiore a 250 milioni di euro. L'articolo 1, comma 700, della legge di stabilità 2015 (legge n. 190/2014) ha modificato il suddetto comma 2, autorizzando, per le operazioni suddette, l'apertura di una apposita contabilità speciale. Successivamente, il decreto-legge n. 78/2015 (articolo 9, comma 6) ha introdotto nel medesimo comma 2 la previsione, per le operazioni di riacquisto dei titoli obbligazionari regionali, di un contributo da parte del MEF, fino a un importo massimo complessivo di circa 543,17 milioni euro, a valere sulle disponibilità della contabilità speciale medesima. Da informazioni ricevute dalla Ragioneria generale dello Stato, si tratta della contabilità speciale n. 5866/Roma che, alla data del 10 dicembre 2015, presenta un saldo pari ad 8.727,5 milioni di euro. In ordine all'importo dell'onere, atteso che il versamento all'entrata della suddetta somma di 300 milioni non necessita di copertura – risultando tale importo già scontato nei saldi di finanza pubblica per le operazioni di ristrutturazione del debito – lo stesso viene quantificato solo con riferimento agli effetti derivanti dal venir meno del rimborso dei mutui, derivante alla circostanza che le operazioni di ristrutturazione non avranno corso relativamente alle corrispondenti somme giacenti nella suddetta contabilità. Tale importo viene quantificato – in termini di saldo netto da finanziare – in 13,1 milioni di euro a decorrere dall'anno 2017 e – in termini di fabbisogno e indebitamento netto – a 7,05 milioni per l'anno 2017, a 6,88 milioni per l'anno 2018 e 6,71 milioni dall'anno 2019. Secondo quanto desumibile dalla relazione tecnica, il differente importo iscritto nel saldo netto rispetto ai saldi di fabbisogno e di indebitamento va ricondotto al fatto che sul primo saldo l'onere si riferisce all'intera rata del mutuo concesso alle regioni (che sarebbe stato restituito in un arco di tempo trentennale), mentre sugli altri due saldi esso è riferito alla sola quota interessi, e risulta decrescente in quanto parzialmente compensato dall'effetto, in termini di minor interessi sul debito pubblico, derivante dal riversamento della quota rimborsata al Fondo ammortamento titoli di Stato, versamento non previsto per i mutui alle regioni. A tale onere si provvede mediante riduzione, per un importo pari a 13,1 milioni di euro a decorrere dal 2017, dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, nel bilancio triennale 2015-2017, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del MEF, utilizzando parzialmente allo scopo l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. 
Il comma 5 dell'articolo 1 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze – ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dal decreto-legge in esame ad apportare con propri decreti, da adottare entro il 14 dicembre 2015 (10 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge in esame), le occorrenti variazioni di bilancio. Inoltre, ove necessario, previa richiesta dell'amministrazione competente, il MEF può disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione avviene tempestivamente con l'emissione di ordini di pagamento sul pertinente capitolo di spesa. 
Il comma 6 dell'articolo 1, modificato nel corso dell'esame in sede referente in seguito all'approvazione dell'emendamento 1.200 del Governo, reca disposizioni relative al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Si dispone che l'organo commissariale del Gruppo ILVA in amministrazione straordinaria provveda al pagamento dei debiti prededucibili contratti nel corso dell'amministrazione straordinaria. Il commissario provvede a ciò anche in deroga al disposto dell'articolo 111-bis, ultimo comma, della legge fallimentare (regio decreto n. 267/1942), ai sensi del quale se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge. La relazione illustrativa afferma che tale previsione si rende indispensabile per realizzare l'obiettivo di cui al comma 3 (accelerare la dismissione dei complessi aziendali di ILVA) ed è ritenuto in linea con i principi a presidio dell'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA. In relazione alle condotte poste in essere dall'organo commissariale del gruppo ILVA e dai soggetti da esso funzionalmente delegati, trova applicazione, anche con riguardo alla responsabilità civile, l'esonero dalla responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati previsto dall'articolo 2, comma 6, del decreto-legge n. 1/2015 il quale dispone che l'osservanza delle disposizioni contenute nel Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria di cui al DPCM 14 marzo 2014 equivale all'adozione ed efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione secondo la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche ai fini della valutazione delle condotte strettamente connesse all'attuazione dell'AIA (autorizzazione integrata ambientale) e delle altre norme a tutela dell'ambiente, della salute e dell'incolumità pubblica. Le condotte poste in essere in attuazione del Piano di cui al periodo precedente non possono dare luogo a responsabilità penale o amministrativa del commissario straordinario e dei soggetti da questo funzionalmente delegati, in quanto costituiscono adempimento delle migliori regole preventive in materia ambientale, di tutela della salute e dell'incolumità pubblica e di sicurezza sul lavoro. 
I nuovi commi da 6-bis a 6-undecies presentano profili di particolare interesse della Commissione Attività produttive. 
Il comma 6-bis autorizza i commissari del Gruppo ILVA Spa a contrarre finanziamenti statali fino a 800 milioni di euro (600 milioni nel 2016 e 200 milioni nel 2017), al fine esclusivo dell'attuazione e della realizzazione del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria dell'impresa in amministrazione straordinaria e nel rispetto della normativa dell'Unione europea in materia. Sugli importi erogati sono corrisposti interessi pari al tasso Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo precedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread del 3 per cento. I finanziamenti sono erogati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente. I commissari del Gruppo ILVA dovranno tener conto degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza sugli stessi della necessità di ricorrere a predetto finanziamento nell'ambito della procedura di aggiudicazione del trasferimento dei complessi aziendali descritta al comma 2. Si prevede inoltre che i criteri della scelta del contraente utilizzati dai commissari del gruppo ILVA siano contenuti in una relazione, trasmessa alle Camere, entro il 30 luglio 2016. Sugli importi erogati sono corrisposti interessi pari al tasso Euribor a 6 mesi pubblicato il giorno lavorativo precedente la data di erogazione, maggiorato di uno spread del 3 per cento. I finanziamenti sono erogati con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e del Ministro dell'ambiente. I commissari del Gruppo ILVA dovranno tener conto degli impegni assunti dai soggetti offerenti e dell'incidenza sugli stessi della necessità di ricorrere a predetto finanziamento nell'ambito della procedura di aggiudicazione del trasferimento dei complessi aziendali descritta al comma 2. Si prevede inoltre che i criteri della scelta del contraente utilizzati dai commissari del gruppo ILVA siano contenuti in una relazione, trasmessa alle Camere, entro il 30 luglio 2016. I crediti maturati dallo Stato per capitale e interessi sono soddisfatti in prededuzione, ma subordinatamente a quelli prededucibili degli altri creditori della procedura di amministrazione straordinaria e a quelli dei lavoratori dipendenti della società (creditori privilegiati ai sensi dell'articolo 2751-bis, numero 1). L'articolo 111 della legge fallimentare (regio decreto n. 267 del 1942) qualifica come prededucibili i crediti così qualificati da una specifica disposizione di legge, e quelli sorti in occasione o in funzione delle procedure concorsuali. La stessa disposizione stabilisce che anzitutto al pagamento dei crediti prededucibili siano destinate le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo della procedura. È comunque previsto l'obbligo dell'attivazione delle azioni di rivalsa, di responsabilità e di risarcimento nei confronti dei soggetti che hanno cagionato i danni ambientali e sanitari, nonché i danni allo stesso Gruppo. Gli oneri recati dal comma 6-bis consistono in 600 milioni per il 2016 e 200 milioni per il 2017. A ciò si aggiungono gli interessi passivi sul debito pubblico connessi ai 400 milioni di euro versati all'entrata del bilancio dello Stato a copertura di una parte dei finanziamenti del 2016 (comma 6-ter). Tali interessi sono stimati in 4,4 milioni per il 2016; 6,14 milioni per il 2017 e 8,14 milioni a decorrere dal 2018. Per quanto riguarda i 600 milioni di oneri per l'anno 2016, la copertura si rinviene: riducendo le risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020) di 100 milioni di euro (comma 6-quinquies); attingendo alle entrate della voluntary disclosure per ulteriori 100 milioni di euro (comma 6-quater); versando all'entrata del bilancio dello Stato le risorse del Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze a copertura delle garanzie dello Stato concesse ai sensi dell'articolo 3, comma 1-ter, del decreto-legge n. 1/2015, per un importo di 400 milioni di euro (comma 6-ter). Per quanto riguarda i 200 milioni di oneri per l'anno 2017, la copertura viene operata riducendo di 200 milioni il Fondo per lo sviluppo e la coesione (programmazione 2014-2020) (comma 6-quinquies). 
Occorre infine segnalare, sempre con riferimento al medesimo Fondo, che il comma 6-sexiesincrementa di 50 milioni per il 2016 le risorse ad esso destinate, utilizzando (come già era stato fatto a copertura dei 150 milioni di euro di dotazione iniziale del fondo per il 2015) le legge n. 66/2014, presso il Ministero dell'economia, finalizzato ad integrare le risorse del bilancio statale destinate alle garanzie rilasciate dallo Stato. 
Nel corso dell'esame in sede referente è stato altresì introdotto il comma 6-novies che prevede una modifica dei criteri per l'accesso alle risorse del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, destinate, ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 1 del 2005, nella misura di 35 milioni di euro, al sostegno all'accesso al credito per le piccole e medie imprese che risultino fornitrici di beni e servizi connessi all'attività di risanamento ambientali o necessari alla continuazione dell'attività di società che «gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale» ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207 e che siano soggette ad amministrazione straordinaria (è il caso di ILVA spa) ovvero creditrici delle medesime. Sulla disciplina relativa alla tutela delle piccole e medie imprese creditrici di ILVA era già intervenuto l'articolo 1, comma 840, della legge di stabilità per il 2016 (legge n. 208 del 2015) che aveva stabilito che – con decreto del Ministro dello sviluppo economico, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e finanze – possono essere definiti, ai fini dell'accesso al fondo di garanzia, per le imprese sopra indicate, appositi criteri di valutazione economico-finanziaria, che tengano conto delle caratteristiche e dei particolari fabbisogni delle predette imprese. La disposizione citata prevedeva in particolare che gli specifici criteri di valutazione individuati escludessero il rilascio della garanzia per le imprese che non presentino adeguate capacità di rimborso del finanziamento bancario da garantire nonché per le imprese in difficoltà ai sensi di quanto previsto dalla vigente disciplina dell'UE –, e venissero applicati per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione del citato DM, fermo restando il limite di euro 35 milioni di riserva concessa a valere sul Fondo a favore delle predette imprese. La norma in esame conferma i criteri appena descritti, ma aggiunge che gli stessi debbano tenere conto in particolare delle esigenze di accesso al credito di imprese che negli esercizi 2011 e 2012 (ossia fino all'avvio del commissariamento di ILVA) avessero un fatturato dipendente in maniera preponderante (almeno il 75 per cento dell'importo in beni e servizi) da ILVA. 
I commi 6-decies e 6-undecies dettano norme sui lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano. 
Il comma 6-decies interviene sulla normativa (articolo 53 della legge n. 448/2001) che regola l'attività della società per azioni a cui sono state conferite dalla regione Liguria le aree sdemanializzate, appartenenti al demanio portuale, occupate dallo stabilimento ILVA di Genova Cornigliano. In particolare, la disposizione integra la previsione che impegna il Governo a garantire il mantenimento della continuità occupazionale di tutti i lavoratori interessati, precisando che questa possa essere assicurata anche mediante il ricorso all'istituto del lavoro socialmente utile, ai sensi dell'articolo 26 del decreto legislativo n. 150/2015. Allo scopo sono utilizzate le risorse del fondo di cui all'articolo 5, comma 14, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80. 
Il comma 6-undecies prevede che ai lavoratori dello stabilimento ILVA di Genova Cornigliano, inseriti in contratti di solidarietà difensivi prima all'entrata in vigore del decreto legislativo n. 148/2015 (Jobs act), continui ad applicarsi, fino al 30 settembre 2016, l'incremento del trattamento di integrazione salariale, nella misura del 10 per cento della retribuzione persa a seguito della riduzione dell'orario di lavoro, previsto dalla normativa vigente fino al 2015 (ai sensi dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 192/2014). All'onere derivante dalla disposizione, valutato in 1,7 milioni di euro nel 2016, si provvede a valere sul Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE).  Il comma 10 dell'articolo 1 dispone che le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge debbano svolgersi nel rispetto della normativa europea. Al riguardo, si ricorda che gli Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficoltà (2014/C 249/01), adottati ai sensi dell'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del TFUE, rilevano che gli aiuti per il salvataggio e la ristrutturazione figurano tra i tipi di aiuti di Stato che presentano i maggiori effetti distorsivi, e pertanto le imprese possono essere ammesse a ricevere aiuti ai sensi dei presenti orientamenti solo una volta ogni dieci anni (principio dell'aiuto «una tantum»). L'aiuto che viene concesso sotto forma di sostegno alla liquidità, limitato sia nell'ammontare che nella durata, suscita – secondo gli Orientamenti della Commissione – molte meno preoccupazioni riguardo ai suoi potenziali effetti nocivi e viene quindi approvato a condizioni meno rigide. Per incoraggiare l'uso di forme meno distorsive di aiuto gli orientamenti introducono la nuova nozione di «sostegno temporaneo per la ristrutturazione», il quale, come gli aiuti per il salvataggio, può esso concesso solo sotto forma di sostegno alla liquidità con un importo e una durata limitati. Si deve trattare di un aiuto sotto forma di garanzie su prestiti o di prestiti. Il sostegno temporaneo per la ristrutturazione può essere concesso per un periodo non superiore a 18 mesi, dal quale va detratto qualsiasi periodo immediatamente precedente di aiuti per il salvataggio. Prima della fine di tale periodo lo Stato membro deve approvare un piano di ristrutturazione, o un piano di liquidazione, o i prestiti devono essere rimborsati o le garanzie revocate. La remunerazione per il sostegno temporaneo per la ristrutturazione deve essere fissata a un tasso non inferiore al tasso di riferimento indicato nella Comunicazione della Commissione relativa alla revisione del metodo di fissazione dei tassi di riferimento e di attualizzazione per le imprese deboli che presentano un livello di garanzia normale. Nel valutare gli aiuti di Stato a favore dei fornitori di SIEG (Servizi di Interesse Economico Generale) in difficoltà, la Commissione terrà conto della natura specifica dei SIEG e, in particolare, della necessità di garantire la continuità della fornitura del servizio. Si osserva peraltro che i predetti Orientamenti, relativamente al settore siderurgico, richiamano il piano d'azione della Commissione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile (Comunicazione della Commissione al Parlamento europeo, al Consiglio, al Comitato economico e sociale europeo e al Comitato delle regioni, Piano d'azione per una siderurgia europea competitiva e sostenibile, COM(2013) 407), il quale stabilisce una serie di azioni intese a promuovere un settore siderurgico forte e competitivo ed una serie di ambiti in cui le imprese del settore siderurgico possono usufruire di aiuti di Stato in conformità delle norme in materia di aiuti di Stato. Ricorda che sulla Comunicazione (2013) 407 la Commissione Attività produttive ha approvato il 21 dicembre 2013 il Doc. XVIII, n. 10, trasmesso alle istituzioni europee, in cui alla lettera d) delle condizioni si prevedeva il potenziamento degli «strumenti a disposizione, a partire da Horizon 2020, e le risorse stanziate per promuovere l'innovazione e la ricerca nel settore, anche attraverso l'agevolazione (eventualmente anche mediante una revisione della disciplina sugli aiuti di Stato) a progetti di ristrutturazione finalizzati all'adeguamento e non alla chiusura di impianti produttivi con conseguente perdita di posti di lavoro, sia per favorire lo sviluppo di nuove tecnologie sostenibili e pulite in termini energetici, sia per tutelare l'elevato livello qualitativo delle produzioni europee, sia per valorizzare, attraverso l'aggiornamento e la formazione dei dipendenti, il patrimonio costituito dalla elevata qualità professionale del personale del settore». Tuttavia, gli Orientamenti rilevano che – nella presente situazione di notevole sovra capacità a livello europeo e mondiale – gli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese siderurgiche in difficoltà non sono giustificati e dunque escludono il settore siderurgico dal campo di applicazione degli Orientamenti stessi. La Commissione applica dunque gli orientamenti agli aiuti concessi a tutte le imprese in difficoltà, ad eccezione di quelle che operano nel settore del carbone o dell'acciaio, come definito nell'allegato IV della Comunicazione della Commissione, Orientamenti in materia di aiuti di Stato a finalità regionale 2014-2020. Occorre ricordare infine il principio del «normale investitore di mercato» (market economy investor principle), generalmente applicato dalla Commissione, ai fini della valutazione della riconducibilità ad aiuto di Stato di un intervento di finanziamento di un'attività produttiva. In estrema sintesi, si esclude che possa essere considerato un aiuto di Stato soltanto un finanziamento (ma il criterio ha anche portata più generale ed è applicabile anche ad altre forme di aiuto, quali, ad esempio la partecipazione al capitale di rischio) che sarebbe stato reso alle medesime condizioni e con le medesime aspettative di ritorno economico da parte di un operatore privato. Al riguardo, si rappresenta che gli orientamenti della Commissione, nel valutare le singole fattispecie, non sono univoci e, allo stesso modo, l'applicazione in concreto di tale principio ha visto in alcune circostanze orientamenti differenti tra Commissione e organi giurisdizionali europei.