Discussione sulle linee generali - Relatore per la maggioranza per l'VIII Commissione
Data: 
Lunedì, 11 Gennaio, 2016
Nome: 
Federico Massa

A.C. 3481-A

Signor Presidente, onorevoli colleghi, passo a dare conto delle disposizioni del decreto-legge concernenti l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e delle modifiche intervenute nel corso dell'esame presso le Commissioni riunite VIII e X; modifiche che, da un lato, come ricordava il collega relatore che mi ha preceduto, hanno inciso su profili importanti, inerenti le procedure per la modifica del Piano e il rispetto dei limiti di emissione previsti a livello europeo e, dall'altro, hanno rafforzato il controllo del Parlamento sulle attività di tutela ambientale e sanitaria nell'ambito dello stabilimento Ilva di Taranto. 

In particolare, il comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge fissa al 30 giugno 2017 il termine ultimo per l'attuazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria che è stato approvato con il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 marzo 2014, comprensivo delle prescrizioni di cui al decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 53 del 3 febbraio 2014. Nel corso dell'esame in sede referente il termine ultimo per la compiuta attuazione del Piano è stato prorogato dal 31 dicembre 2016, termine indicato nel testo originario del decreto-legge, al 30 giugno 2017. La disposizione nel suo complesso sostituisce il terzo periodo del comma 5 dell'articolo 2 del decreto-legge n.1 del 2015 che demandava ad un apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri la fissazione del termine ultimo per l'attuazione di tutte le altre prescrizioni, nel rispetto dei termini massimi già previsti dall'articolo 2, comma 3-ter, del decreto-legge n. 61 del 2013, disposizione, quest'ultima, che viene abrogata dalla norma in esame. Si precisa che anche in questo periodo resta fermo l'obbligo del rispetto dei limiti di emissione previsti dalla normativa europea. Il comma 7 proroga, inoltre e conseguentemente, al 30 giugno 2017 il termine – di cui all'articolo 3 comma 3 del decreto-legge n. 207 del 2012 – fino al quale la società Ilva Spa di Taranto è immessa nel possesso dei beni dell'impresa ed è, in ogni caso, autorizzata, nei limiti consentiti dall'autorizzazione integrata ambientale, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge n. 207, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni di tutela ambientale del decreto medesimo. 
Il comma 8 prevede che – e lo accennava il primo relatore di questo disegno di legge – qualora la realizzazione del Piano industriale e finanziario proposto dall'aggiudicatario, ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater del decreto-legge n. 347 del 2003 renda necessarie la modifica o l'integrazione del Piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria o di altro titolo autorizzativo necessario per l'esercizio dello stabilimento siderurgico Ilva Spa di Taranto, tali modifiche o integrazioni siano autorizzate su specifica istanza con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e del Ministro della salute, previa deliberazione del Consiglio dei ministri che tiene luogo, ove necessario, della valutazione di impatto ambientale. Significativamente, nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato che il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri deve essere adottato su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentito l'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale ISPRA e che tale decreto garantisce l'integrale e costante rispetto dei limiti emissivi stabiliti a livello europeo. 
Ricordo che nella medesima prospettiva il comma 10 del decreto-legge prevede che tutte le procedure di cui all'articolo 1 si svolgano nel rispetto della normativa europea. 
Il comma 8 prevede inoltre che l'istruttoria per l'approvazione delle opere e degli interventi funzionali alla realizzazione del piano come modificato, venga effettuata ai sensi dei commi 5 e 9 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013: e cioè, nella sostanza, venga effettuata con procedure del tutto analoghe a quelle già anteriormente previste per le medesime finalità. 
La nuova formulazione del comma 9, in esito alle modifiche approvate dalle Commissioni riunite VIII e X, prevede che le modifiche e le integrazioni del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria e degli altri titoli autorizzatori diverse da quelle necessarie per l'attuazione del piano industriale, e autorizzate ai sensi del comma 8, saranno adottate in applicazione delle procedure riguardanti l'autorizzazione integrata ambientale di cui al Titolo III-bis della Parte II del decreto legislativo n. 152 del 2006 (cosiddetto Codice ambientale), nonché delle altre discipline ordinarie di settore. 
La nuova formulazione del comma 9 sostituisce il testo originario del decreto-legge, che sopprimeva invece il riferimento alle procedure di cui agli articoli 29-octies e 29-nonies del citato decreto legislativo, per il rinnovo, il riesame o l'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale: articoli richiamati nell'ultimo periodo del comma 7 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 61 del 2013 per la modifica dei contenuti del piano delle misure e delle attività di tutela ambientale e sanitaria. In conseguenza della nuova formulazione approvata dalle Commissioni di merito, da un lato resta ferma la disciplina speciale relativamente alle modifiche del piano ambientale o di altri titoli autorizzatori che si configurino come necessarie per l'attuazione del piano industriale definito nell'ambito della procedura per il trasferimento dei complessi aziendali; ma dall'altro, a valle del trasferimento medesimo, si riespande la procedura ordinaria del decreto legislativo n. 152 per ogni ulteriore e/o diversa modificazione. 
Segnalo inoltre che nel corso dell'esame effettuato dalle Commissioni riunite è stato inserito il comma 8-bis, che obbliga l'aggiudicatario ai sensi dell'articolo 4, comma 4-quater, del decreto-legge n. 347 del 2003 a presentare al Parlamento per almeno cinque anni una relazione semestrale relativa allo stato di riconversione industriale e alle attività di tutela ambientale e sanitaria dello stabilimento Ilva Spa di Taranto. È stato altresì inserito il comma 10-bis, che prevede l'invio al Parlamento da parte dei commissari di Ilva, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di una relazione delle attività poste in essere con riguardo al materiale presente nello stabilimento dell'Ilva di Taranto che possa contenere amianto o materiale radioattivo: è financo superfluo che io sottolinei come le ultime due disposizioni da me richiamate segnalano l'importanza di un controllo parlamentare rispetto alle attività dello stabilimento Ilva di Taranto e alle attività delle società facenti capo al gruppo Ilva, nella destinazione che ad esse verrà data con il completamento delle procedure di cui al comma 4-quater. 
Ricordo da ultimo, richiamando e facendo miei i ringraziamenti e i riconoscimenti che il relatore che mi ha preceduto ha già fatto e che non ripeto per non tediare chi mi sta ascoltando, che le Commissioni competenti in sede consultiva si sono espresse favorevolmente sul testo originario del provvedimento, e che nessuna Commissione ha subordinato il proprio parere favorevole all'accoglimento di condizioni.