Relatore per la maggioranza
Data: 
Martedì, 30 Maggio, 2017
Nome: 
Mauro Guerra

A.C. 4444-A

 La dimensione finanziaria dell'intervento. Il provvedimento opera un intervento correttivo sui conti pubblici per il 2017 pari, in termini di indebitamento netto, ad una correzione di circa 3,1 miliardi, operata in parte preponderante sul lato delle entrate, per circa 2,8 miliardi, ed in parte residuale, per poco meno di 0,3 miliardi, sul lato della spesa. L'effetto migliorativo sui conti pubblici è di circa 0,2 punti percentuali di Pil, con una conseguente riduzione, dal 2,3 al 2,1 per cento di Pil, dell'indebitamento netto atteso per il 2017. Si tratta di una correzione già prefigurata nel Documento di Economia e Finanza 2017, sulla base di un dialogo intercorso nei primi mesi del 2017 tra il Governo italiano e la Commissione europea. Per gli anni successivi gli effetti migliorativi sull'indebitamento sono pressoché nulli, in quanto le maggiori risorse reperite per tali anni sono quasi integralmente utilizzate per una parziale disattivazione delle c.d. clausole di salvaguardia, per un importo pari a circa 3,8 miliardi nel 2018, 4,4 miliardi nel 2019 e 4,1 miliardi nel 2020.

Il provvedimento, che nel testo iniziale consta di 66 articoli, è stato consistentemente modificato ed integrato nel corso dell'esame in Commissione, che ne ha esteso le linee di intervento ad una significativa pluralità di contenuti, che possono articolarsi secondo le aree tematiche che di seguito si illustrano, evidenziando, unitamente alle norme iniziali, tutte le principali novità inserite in sede referente

L'intervento sulle entrate. Tra le principali misure in tema di entrate va segnalata in primo luogo l'estensione (articolo 1) dell'ambito applicativo dello split payment. Si tratta dello speciale meccanismo di versamento dell'IVA dovuta per le operazioni effettuate nei confronti di soggetti pubblici introdotto dalla legge di stabilità 2015, con il quale si consente all'erario di acquisire direttamente l'imposta dovuta: in tal caso le pubbliche amministrazioni devono versare direttamente all'erario l'imposta sul valore aggiunto che è stata addebitata loro dai fornitori. Per effetto del decreto in esame tale modalità di versamento è estesa all'IVA dovuta per tutte le operazioni (prestazioni di servizi e cessioni di beni) effettuate nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni inserite nel conto consolidato pubblicato dall'ISTAT. Il meccanismo viene esteso anche ad altri soggetti, tra cui in particolare le società controllate dalle pubbliche amministrazioni. Nel corso dell'esame in commissione sono state introdotte alcune disposizioni volte a consentire, dal 1° gennaio 2018, un'accelerazione dei rimborsi da conto fiscale per i soggetti passivi d'imposta a cui si applica lo split payment, prevedendosi che per gli stessi i rimborsi sono pagati direttamente dalla struttura di gestione (Equitalia) sui fondi di bilancio resi disponibili dall'Agenzia delle entrate, eliminandosi così i tempi per l'accredito di specifici fondi da parte dell'Amministrazione finanziaria. Sempre nel corso dell'esame in commissione, con l'articolo 1-bis si è introdotta la c.d. web tax, disponendosi che le società non residenti che appartengono a gruppi multinazionali con ricavi superiori a 1 miliardo di euro e che effettuano cessione di beni e prestazioni di servizio in Italia per un ammontare superiore a 50 milioni avvalendosi di società residenti o di stabili organizzazioni possono avvalersi di una procedura di cooperazione e collaborazione rafforzata per la definizione dei debiti tributari. A tal fine i soggetti interessati possono chiedere all'Agenzia delle entrate una valutazione della sussistenza dei requisiti che configurano la stabile organizzazione mediante un'istanza finalizzata all'accesso al regime dell'adempimento collaborativo. Per coloro che estinguono i debiti tributari della stabile organizzazione dovuti in base all'accertamento con adesione, le sanzioni amministrative sono ridotte alla metà. Si dispone inoltre che in tal caso il reato di omessa dichiarazione non è punibile. Non possono avvalersi della norma in esame le società che abbiano avuto formale conoscenza di accessi, ispezioni e verifiche o dell'inizio di qualunque attività di controllo amministrativo o dell'avvio di procedimenti penali relativi all'ambito di applicazione dell'istanza in esame. Le entrate derivanti dalla nuova disciplina ora introdotta sono destinate al Fondo per la non autosufficienza e al Fondo per le politiche sociali per un ammontare non inferiore a 100 milioni di euro annui. La restante parte è destinata al Fondo per la riduzione della pressione fiscale. Nel corso dell'esame sono state altresì (articolo 1-ter) apportate alcune modifiche alla disciplina della riapertura dei termini per la collaborazione volontaria in materia fiscale (cd. voluntary disclosure), stabilendosi tra l'altro che se ai fini di tale collaborazione alla formazione del reddito concorrono redditi di lavoro, ad essi si applica la disciplina del credito d'imposta per redditi prodotti all'estero (detrazione dell'imposta pagata all'estero) anche in caso di omessa presentazione della dichiarazione o di omessa indicazione dei redditi prodotti all'estero. Si estende inoltre l'esonero dagli obblighi dichiarativi previsto dalla legge anche con riferimento all'IVIE (imposta sul valore degli immobili situati all'estero) ed all'IVAFE (imposta sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti e dei libretti di risparmio detenuti all'estero dalle persone fisiche residenti nel territorio dello Stato), di cui all'articolo 19, rispettivamente commi 13 e 18, del D.L. n. 201 del 2011. Sono infine poi modificate, oltre all'applicabilità delle sanzioni, anche le conseguenze dell'insufficiente versamento delle somme dovute.

Si dispone inoltre (articolo 2) che l'effettuazione della detrazione dell'IVA dovrà ora avvenire con la dichiarazione relativa all'anno in cui il diritto alla detrazione è sorto e non più con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo alla maturazione del diritto. Sempre in materia fiscale, con l'articolo 3 si introduce una misura di contrasto alle compensazioni fiscali indebite, riducendo a 5.000 euro il limite oltre il quale è necessario il visto di conformità per le compensazioni, stabilendo inoltre l'obbligatorietà del l'uso dei servizi telematici in tutti i casi di compensazione; con l'articolo 4 si estende poi la cedolare secca (con aliquota al 21 %) sui redditi derivanti dalle locazioni brevi di immobili ad uso abitativo. Con una norma inserita nel corso dell'esame in commissione (articolo 4-bis) estende fino al 31 dicembre 2021 la possibilità per i soggetti che si trovano nella no tax area (pensionati, dipendenti e autonomi) di cedere la detrazione fiscale loro spettante ai fornitori che hanno effettuato i lavori condominiali per l'incremento dell'efficienza energetica, disponendosi altresì che la detrazione medesima può essere ceduta anche ad altri soggetti privati (compresi istituti di credito e intermediari finanziari).

Vengono altresì disposti, agli articoli 5 e 6, incrementi della tassazione sui tabacchi e sui giochi, e, con gli articoli 5-bis e 6-bis (introdotti in sede referente) si è previsto, rispettivamente: - che l'Agenzia delle dogane e dei monopoli proceda all'inibizione dei siti web recanti offerta di taluni prodotti da tabacchi ovvero di pubblicità di giochi, scommesse e concorsi operanti in difetto di concessioni o autorizzazione; - che la prevista riduzione del 30% del numero dei nulla osta agli apparecchi new slot, che ne porterà il numero a 265 mila, debba determinarsi entro il 30 aprile 2018. Le misure sull'entrata si completano poi (articoli 8 e 11) con una rideterminazione della base ACE (Aiuto alla Crescita Economica) su cui si è intervenuto in commissione eliminando le norme che, per il calcolo del beneficio, introducevano una base di riferimento mobile (cd. criterio incrementale su base mobile) e sostituendo tale previsione con una riduzione delle aliquote ACE - e con la previsione di modalità agevolate per la definizione delle controversie tributarie pendenti. Sempre in commissione si è estesa l'applicabilità dell'articolo 11, al fine di consentire a ciascun ente territoriale di stabilire entro il 31 agosto 2017 - con le modalità di legge previste per i propri atti - l'applicazione delle norme in tema di definizione agevolata delle controversie tributarie a quelle in cui è parte il medesimo ente.

Rileva inoltre, benché non concorra al reperimento di risorse, l'intervento sulla c.d. clausola di salvaguardia (introdotta dalla legge di stabilità 2015 a tutela dei saldi di finanza pubblica) operato dall'articolo 9, con il quale si rimodulano gli aumenti di Iva ed accise dalla stessa previsti a decorrere dal 2018, che vengono in parte disattivate, per gli importi che si sono all'inizio di questa relazione evidenziati. A seguito di tale intervento, gli importi che rimangono affidati all'operare delle clausole medesime risultano pari a circa 15,7 miliardi nel 2018, 18,9 miliardi nel 2019 e 19,2 miliardi nel 2020.

Tra le norme sull'entrata va segnalata anche, all'articolo 9-bis introdotto in Commissione, la disciplina concernente l'introduzione di indici sintetici di affidabilità fiscale dei contribuenti, cui sono correlati specifici benefìci, in relazione ai diversi livelli di affidabilità, prevedendo contemporaneamente la progressiva eliminazione degli effetti derivanti dall'applicazione dei parametri e degli studi di settore. L'istituzione di tali indici ha l'obiettivo esplicito di favorire l'emersione spontanea delle basi imponibili e di stimolare l'assolvimento degli obblighi tributari da parte del contribuente, anche migliorando la collaborazione tra questi e l'Amministrazione finanziaria. Gli indici sono approvati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze entro il 31 dicembre del periodo d'imposta per il quale sono applicati e sono soggetti a revisione ogni due anni, mentre un provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate individuerà annualmente le attività economiche interessate dagli indici. Va anche rammentato come nel corso dell'esame in commissione sia stata modificata (all'articolo 12) la disciplina del credito d'imposta per la ristrutturazione edilizia e l'eliminazione delle barriere architettoniche concesso in favore delle imprese alberghiere, sia consentendo per alcuni profili un più agevole ricorso a tale credito e nel contempo rendendo più stringenti le condizioni per usufruire del beneficio.

Oltre che sul lato delle entrate, il reperimento delle risorse opera in parte minore anche sul lato della spesa, con una riduzione per il 2017 (poi recuperata nel biennio successivo) delle risorse stanziate per il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive nelle zone del Mezzogiorno e con una diminuzione delle dotazioni finanziarie in alcuni programmi di spese dei Ministeri

Disposizioni in materia di enti territoriali. Tra le misure che interessano il settore della finanza locale posso evidenziarsi, oltre alle modifiche dei criteri di riparto sul Fondo di solidarietà comunale contenuti nell'articolo 14, su cui sono stati poi operate diverse modifiche nel corso dell'esame in commissione che ne hanno anche disposto un incremento di 11 milioni dal 2018, diverse disposizioni che recano la concessione di contributi, quali l'articolo 15 nei confronti delle province (e della città metropolitana di Cagliari) della regione Sardegna, l'articolo 20 in favore delle province delle regioni a statuto ordinario e l'articolo 21 in favore della fusione di comuni; si introducono inoltre disposizioni volte ad agevolare l'approvazione dei bilanci da parte di province e città metropolitane - cui viene consentito di predisporre il bilancio di previsione per il solo 2017 (anziché per il triennio 2017-2019) - ed a modificare alcune scadenze per gli enti dichiarati in dissesto (articoli 18 e 19), nonché (articolo 24) a prevedere a decorrere dall'anno 2017 la predisposizione delle metodologie per la determinazione dei fabbisogni e delle capacità fiscali standard delle Regioni a statuto ordinario, nelle materie diverse dalla sanità; nella materia si è anche intervenuti, sempre sull'articolo 24 in sede di commissione, rinviando di un anno, dal 2018 al 2019, l'entrata in vigore dei nuovi meccanismi di finanziamento delle funzioni regionali relative ai livelli essenziali di assistenza ed ai livelli essenziali delle prestazioni (ai sensi dell'articolo 117 Cost.), come attualmente disciplinati dal D.Lgs. n. 68 del 2011; un ulteriore intervento è poi operato dall'articolo 22 in materia di personale dei comuni e delle province, consentendo in talune situazioni di procedere in deroga alle norme vigenti ad assunzioni di personale sia a tempo determinato che a tempo indeterminato. Deroghe poi ampliate nel corso dell'esame in commissione, consentendosi, sempre all'articolo 22, lo sblocco del turn over per i comuni con popolazione da 1.000 a 3.000 abitanti, qualora questi abbiano una spesa di personale inferiore al 24% delle entrate correnti; si dispone altresì che i comuni possano cedere le proprie capacità assunzionali all'unione di comuni di cui facciano eventualmente parte. Sempre in commissione sono state introdotte (rispettivamente agli articoli 16,18,20 e 25) diverse disposizioni di interesse delle province, con le quali: - si dispone un contributo di 10 milioni per il 2017 a favore di talune province che hanno dichiarato il dissesto entro il 2015; - si amplia la possibilità per le province (e città metropolitane) di destinare alle funzioni di viabilità e polizia locale i proventi da violazioni al codice della strada; - viene rideterminato il contributo per il finanziamento delle funzioni fondamentali degli enti, aumentandolo fino a 180 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 (in luogo di 110 milioni per l'anno 2017 e di 80 milioni per il 2018) e confermandolo nell'importo di 80 milioni a decorrere dal 2019 e, inoltre, si incrementa da 100 a 170 milioni di euro per l'anno 2017 in contributo in favore delle province per l'attività di manutenzione straordinaria della rete viaria di competenza delle province delle regioni; - viene autorizzata la spesa di 15 milioni per il 2017 per gli interventi di edilizia scolastica.

Riferibile al settore degli enti territoriali è altresì l'attribuzione (articolo 25) alle regioni ed alle province – rispettivamente per 400 milioni di euro nel 2017 e per circa complessivi 300 milioni nel quadriennio 2017-2020 – di quote del Fondo previsto dalla legge di bilancio 2017 per il finanziamento degli investimenti e lo sviluppo strutturale; l'articolo è stato in più punti modificato in commissione, in particolare ridefinendo e semplificando, anche con riguardo ai comuni fino a 5.000 abitanti le procedure attualmente previste per la concessione di spazi finanziari ai comuni per l'effettuazione di investimenti, nonché i nuovi criteri stabiliti dall'articolo 27 per la ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale: criteri volti tra l'altro a far sì che i servizi di trasporto locale e regionale siano affidati con procedure ad evidenza pubblica. In tema di trasporto pubblico locale sono state introdotte all'articolo 27 medesimo diverse disposizioni, che qui non si dettagliano, già contenute in uno schema di decreto legislativo poi non pubblicato a seguito della sentenza 251/2016 della Corte costituzionale, tra Da segnalare anche (articolo 35) l'estensione a tutte le amministrazioni locali della possibilità (ora prevista per i soli comuni e province) da parte dell'Agenzia delle entrate di svolgere le attività di riscossione delle entrate tributarie o patrimoniali.

Norme in materia sanitaria. Gli articoli da 29 a 32 recano alcune disposizioni di interesse del settore sanitario, prevedendosi, in sintesi: a) che per monitorare ed accertare la spesa per l'assistenza farmaceutica ospedaliera, nel biennio 2016-2017, l'AIFA si avvalga dei dati di fatturato delle aziende farmaceutiche trasmessi attraverso il Sistema di interscambio, introducendosi poi dal 2018 alcuni obblighi nell'ambito delle fatture elettroniche; b) che per recepire quanto stabilito in sede di Intesa Stato-regioni sulla riduzione delle risorse di edilizia sanitaria vengono modificate alcune regole di contabilizzazione da parte delle regioni nel 2018; c) il trasferimento dal Ministero dell'interno al Ministero della salute delle competenze relative al finanziamento delle prestazioni sanitarie urgenti od essenziali agli stranieri non in regola con le norme sul soggiorno.

Misure relative alle zone colpite dai recenti eventi sismici. In favore delle zone colpite dagli eventi sismici a far data dall'agosto 2016 l'articolo 41 stanzia 3 miliardi per il triennio 2017-2019 ed istituisce un Fondo per accelerare le attività di ricostruzione, con una dotazione pari a circa 491 milioni nel 2017, 717 milioni nel 2018 e 700 milioni nel 2019; un ulteriore incremento di risorse viene altresì disposto dall'articolo 42, (complessivi 327 milioni per il triennio 2017-2019), che stanzia altresì 150 milioni nel 2017 per l'avvio di interventi urgenti (articolo 42). Sono inoltre introdotti, in favore delle zone in questione, alcuni interventi agevolativi fiscali, costituiti in particolare:

- da alcune proroghe di termini in materia di adempimenti e di versamenti tributari a favore dei soggetti, persone fisiche e imprese, localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici, prevedendosi nel contempo la possibilità di versare le somme dovute mediante rateizzazione (articolo 44);

- dalla proroga a tutto il 2019 del il periodo entro il quale le imprese localizzate nei comuni colpiti dagli eventi sismici che effettuano investimenti possono beneficiare del credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali (articolo 44) e dalla messa a disposizione di risorse (16 milioni nel 2017 e 30 milioni annui dal 2017 al 2019) per la erogazione ai comuni di una compensazione della perdita del gettito TARI;

- dalla istituzione di una zona franca urbana nei comuni delle regioni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici, stabilendosi nel contempo che la fruizione delle agevolazioni che ne derivano sono fruibili nel limite delle risorse stanziate, pari a circa 195, 168 e 142 milioni rispettivamente per gli anni 2017, 2018 e 2019 (articolo 46); con una norma inserita in commissione (46-sexies) si prorogano al 31 dicembre 2017 le agevolazioni per le zone franche urbane nei territori colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012 disposte dalla legge di stabilità 2016, incrementando a tal fine di 5 milioni per il 2017 le relative risorse

Tra i numerosi interventi aggiunti durante l'esame in commissione, possono qui in rapida sintesi segnalarsi, all'articolo 41, uno stanziamento di 5 milioni per il triennio 2017-2019 in favore dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l'intervento recato dall'articolo 43-ter, mediante cui si consente ai Presidenti delle Regioni di stipulare mutui di durata massima venticinquennale per il finanziamento degli interventi sugli edifici pubblici e per opere di urbanizzazione nei centri storici ed urbani interessati dagli eventi sismici del maggio 2012, nonché, all'articolo 46-quinquies, l'introduzione di alcune disposizioni in favore del trattamento economico del personale assunto gli uffici speciali per la ricostruzione in relazione agli eventi sismici dell'aprile 2009 nella città de L'Aquila e negli altri comuni del cratere, ivi compresa la possibilità di aumento della dotazione organica degli uffici speciali medesimi.

Nel corso dell'esame in commissione il novero delle misure in favore delle zone interessate da eventi calamitosi è stato ulteriormente ampliato, ad iniziare, mediante l'articolo 43-bis, dall'assegnazione di spazi finanziari volti ad agevolare l'effettuazione di investimenti connessi alla ricostruzione da parte degli enti locali colpiti dagli eventi sismici del 2016 e 2017; viene modificato l'articolo 44, incrementando - di 10 milioni nel 2017 e stanziando 13 milioni per il 2018 - le risorse disponibili per l'erogazione dei contributi che potranno essere concessi alle imprese del settore turistico e del commercio, per la ripresa economica nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016.

Si incrementa poi (articolo 45-bis) l'importo della prima rata relativa al 2017 di Fondo di solidarietà comunale da erogare da parte del Ministero dell'interno ai comuni colpiti dagli eventi sismici a partire dal 29 agosto 2016, e (articolo 46-bis) si introduce una norma volta a regolarizzare le istanze presentate dalle imprese agricole relativamente ai danni subiti da eventi calamitosi per i quali è stata deliberato lo stato di emergenza, imprese cui con altra norma si prevede che possano accedere ad interventi finanziari di sostegno anche in relazione ai danni subiti dagli eventi eccezionali dell'aprile 2017. Con un ulteriore articolo (46-quater) sono stati estesi gli incentivi all'acquisto di case antisismiche, agendo in particolare sule detrazioni economiche previste dal cd. Sismabonus per gli interventi di riduzione del rischio sismico. Significativo nella materia in questione è anche l'intervento (anche esso operato in sede di commissione) sulla procedura per la concessione delle anticipazioni, che nel testo vigente prevede che il MEF disponga le anticipazioni su richiesta del Dipartimento della protezione civile, nel cui ambito ora si dispone (articolo 46-octies) che tale richiesta attesti le esigenze di cassa derivanti dall'effettivo avanzamento delle spese ammissibili al contributo del FSUE ed, inoltre, si incrementa di 200 milioni di euro (da 300 a 500 milioni) l'importo massimo delle risorse anticipabili.

Misure per lo sviluppo. Tra gli interventi previsti dal decreto-legge per lo sviluppo economico e in materia di infrastrutture vengono in rilievo gli articoli da 47 a 52 sul sistema dei trasporti, nel cui ambito: si prevedono interventi sulla gestione delle reti ferroviarie regionali, con iniziative volte a rafforzarne la sicurezza ferroviaria anche mediante nuove forme di coinvolgimento di Rete Ferroviaria italiana; si dispone inoltre la riprogrammazione del 50% delle risorse disponibili in favore di Grandi Stazioni Rail per il completamento del Programma Grandi Stazioni, istituendo altresì di un Fondo (20 milioni nel 2018) per finanziare l'ammodernamento dei carri merci; si prevede il trasferimento a Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A. delle azioni di ANAS S.p.A., mediante aumento di capitale, per un importo corrispondente al patrimonio netto di ANAS, e, con disposizione introdotta in commissione, si è intervenuti sulla norma (articolo 50) che autorizza l'ANAS S.p.A., per gli anni 2017, 2018 e 2019, a definire le controversie con le imprese appaltatrici derivanti dall'iscrizione di riserve o da richieste di risarcimento, al fine di introdurre, nelle previsioni relative alla definizione delle controversie, un apposito preventivo parere all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC), in luogo di una apposita preventiva informativa all'ANAC medesima. Sempre con riguardo all'ANAC l'articolo 52-ter modifica l'articolo 211 del Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/16), in materia di pareri di precontenzioso attribuiti all'ANAC, aggiungendo due disposizioni con cui: - si legittima l'ANAC ad agire in giudizio contro i bandi, gli altri atti generali e i provvedimenti relativi ai contratti di rilevante impatto di qualsiasi stazione appaltante, che violino le norme in materia di contratti pubblici; - si attribuisce all'ANAC la facoltà di emettere un parere motivato avverso un provvedimento, adottato da una stazione appaltante, ritenuto gravemente lesivo delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici, entro sessanta giorni dalla notizia della violazione. Con il successivo articolo 52-quater infine, si attribuisce all'ANAC il potere di definire con propri regolamenti l'organizzazione, il funzionamento e l'ordinamento giuridico del proprio personale, fermo restando che il trattamento economico del personale dell'Autorità non può eccedere quello definito in attuazione del piano di riordino della nuova ANAC adottato con DPCM 1 febbraio 2016. In commissione è stato altresì inserito l'articolo 52-quinquies, che prevede, al fine dell'immediato avvio dei lavori di messa in sicurezza antisismica delle autostrade A24 e A25, a favore della società concessionaria «Strada dei Parchi» che gestisce le medesime autostrade abruzzesi A24 e A25, la sospensione del versamento delle rate del corrispettivo della concessione della vigente Convenzione (art. 3, lett. c) relative agli anni 2015 e 2016, pari ciascuna rata all'importo di 55.860.000 euro, comprendente gli interessi di dilazione.

Sempre in ambito finanziario e di sviluppo si autorizza (articolo 50) il Ministero dell'economia e delle finanze a deliberare e sottoscrivere un aumento del capitale sociale fino a 300 milioni di Invitalia·Agenzia nazionale investimenti e sviluppo d'impresa, per favorire gli investimenti nel settore dei trasporti; si autorizza inoltre l'ENAV (articolo 51) a destinare alla riduzione della tariffa per i servizi di terminale una quota delle risorse relative alla fornitura dei servizi della navigazione aerea di rotta in favore del traffico civile. Nel corso dell'esame in commmissione sono state introdotte, rispettivamente agli articoli 47 e 48 dell'articolo, disposizioni volte a consentire che il collegamento ferroviario via mare con la Sicilia possa effettuarsi anche con navi veloci, ed a precisare alcuni compiti degli agenti accertatori ai fini del contrasto all'evasione tariffaria. Sono state altresì introdotte alcune disposizioni in materia di trasporto su strada mediante l'articolo 47-bis, che oltre ad operare alcune semplificazioni in materia, anche modificando talune norme del codice della strada, provvede anche a rifinanziare alcuni fondi per il settore dell'autotrasporto: 55 milioni di euro per l'anno 2017 a beneficio del comitato centrale per l'albo degli autotrasportatori, 10 milioni di euro per gli anni 2017 e 2018 per talune agevolazioni e deduzioni forfetarie, 35 milioni di euro per l'anno 2018 per l'attuazione di progetti per migliorare la catena intermodale e decongestionare la rete viaria. In tema di trasporti viene inoltre sostituito interamente l'articolo 50, introducendo, con talune modifiche dovute ad alcune circostanze nel frattempo intervenute, le norme attualmente contenute nel decreto legge n. 55 del 2017 relative alla continuità del servizio svolto da Alitalia SAI S.p.A. Viene nel contempo modificato l'articolo 66 del decreto legge in esame relativamente alla copertura finanziaria: il comma 3 del DL 55/2017 prevedeva una copertura di 300 mln € a valere sulle risorse dell'art. 50 (qui, come detto, sostituito dall'emendamento di modifica) e di 300 mln € mediante riduzione del Fondo finalizzato ad integrare le risorse iscritte in bilancio statale destinate alle garanzie prestate dallo Stato. Tale ultima copertura, per 300 mln €, risulta confermata ed introdotta pertanto all'art. 66, mentre gli altri 300 mln € vengono coperti modificando il comma 3 dell'art. 66, portando da 1.301, 9 a 1.601, 9 mln € lo stanziamento ivi previsto. Viene inoltre ridotta a 100 mln € la giacenza da detenere a fine anno sul conto corrente di tesoreria a decorrere dal 2017.

In tema di regime fiscale possono segnalarsi, all'articolo 56, la modifica la disciplina del patent box (tassazione agevolata dei redditi derivanti da alcuni beni immateriali, quali marchi e brevetti), escludendo i marchi dal novero dei beni agevolabili ed includendo invece, nel novero dei redditi che beneficiano del patent box medesimo, anche quelli derivanti dall'utilizzo congiunto di beni immateriali, a specifiche condizioni. L'articolo 57 estende alle PMI le disposizioni derogatorie alla disciplina civilistica vigenti per le startup innovative, tra cui in particolare quelle concernenti la possibilità di effettuare un'offerta pubblica delle quote sociali, anche mediante equity crowfunding, estendendo inoltre di un anno il periodo di applicazione delle regole sul rapporto di lavoro nelle startup innovative suddette; il medesimo articolo inoltre modifica la disciplina che dispone la detassazione dei redditi derivanti da investimenti a lungo termine nel capitale delle imprese effettuati da casse previdenziali e fondi pensione, modificando in direzione favorevole alla gestione dell'investimento la vigente disciplina in materia. Su tale articolo si è intervenuti in sede di commissione con diversi interventi di modifica, tra i quali si possono segnalare: consentire l'investimento nei PIR – piani individuali di risparmio, anche alle casse di previdenza e ai fondi pensione con l'applicazione del regime fiscale agevolato che ne prevede la detassazione e disporre che, per i predetti enti, gli investimenti nei PIR non sono sottoposti ai limiti quantitativi previsti dalla legge; autorizzare per il finanziamento dei centri di competenza ad alta specializzazione nell'ambito del Piano nazionale Industria 4.0, una spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per l'anno 2019; l'ampliamento della durata del regime agevolativo previsto per le start-up innovative, da quattro anni a cinque anni dalla data della costituzione delle stesse; consentire ai titolari di impianti di generazione di energia elettrica, alimentati da bioliquidi sostenibili, di optare - in alternativa al mantenimento del diritto agli incentivi riconosciuti alla data di entrata in esercizio dell'impianto – per una rimodulazione degli incentivi stessi, con un incremento di questi per i primi due anni) ed una riduzione per i successivi tre. Con il successivo articolo 57-quater si interviene infine sulla disciplina dei controlli e delle sanzioni in materia di incentivi nel settore fotovoltaico, modificando l'articolo 42 del D.Lgs. n. 28/2011. Sempre riferibile al tema dello sviluppo è l'articolo 60-ter in tema di social innovation che, al fine di consentire il più adeguato ed efficace sviluppo dei progetti autorizza il Ministero dell'istruzione, a trasferire alle pubbliche amministrazioni nell'ambito delle regioni meno sviluppate, la proprietà intellettuale dei progetti di Social Innovation, nonché la proprietà dei beni strumentali e delle attrezzature realizzati e acquisiti nell'ambito degli stessi, e la relativa gestione e utilizzazione.

In sede di commissione si è poi intervenuti in materia di cartolarizzazioni mediante l'articolo 60-sexies, con cui, modificandosi la legge n. 130 del 1999 sulla cartolarizzazione dei crediti, si mira a permettere alle società cessionarie di crediti deteriorati di banche e intermediari finanziari di concedere finanziamenti volti a migliorare le prospettive di recupero di tali crediti e a favorire il ritorno in bonis del debitore ceduto, affidando in tale caso la gestione dei crediti ceduti e dei finanziamenti concessi a una banca o un intermediario finanziario autorizzato; si è altresì previsto, tra le varie disposizioni recate dal nuovo articolo, di costituire una società veicolo avente, come esclusivo oggetto sociale, il compito di acquisire, gestire e valorizzare, nell'esclusivo interesse dell'operazione di cartolarizzazione, i beni posti in garanzia dei crediti cartolarizzati.

Altra modifica in tema di disciplina del capitale d'impresa è contenuta nell'articolo 58, disciplina il trattamento tributario spettante alle somme prelevate da riserve IRI (imposta sul reddito d'impresa) in caso di fuoriuscita dal regime IRI medesimo, attribuendo ai soggetti interessati un credito d'imposta pari al 24 per cento, al fine di evitare doppie imposizioni. In materia interviene infine l'articolo 60, recante la disciplina relativa al trattamento fiscale dei proventi derivanti dall'investimento effettuato in quote del capitale o del patrimonio di società e/o fondi di investimento (OICR), da parte di dipendenti, manager o gestori delle medesime entità: la nuova disciplina qualifica i proventi medesimi come reddito di capitale, con possibile applicazione dell'aliquota del 26%, in luogo dell'aliquota marginale, in modo dal dare maggiore certezza nell'applicazione della qualificazione reddituale degli stessi.

Ulteriori norme contenute egli articoli da 61 a 63, attengono agli eventi ed alle strutture del settore dello sport, prevedendo: - interventi necessari per assicurare l'organizzazione degli eventi di sci alpino che si terranno a Cortina d'Ampezzo nel 2020-2021; - misure di natura autorizzatoria e urbanistica volte ad agevolare la finanza di progetto nell'ammodernamento degli impianti sportivi pubblici; - la concessione della garanzia dello Stato per un ammontare fino a € 97 mln, per il periodo 2017-2027, ai fini della realizzazione del progetto Ryder Cup 2022 relativamente alla parte non coperta dai contributi dello Stato. Da segnalare che l'articolo 62, in tema di impianti sportivi, è stato in più punti modificato nel corso dell'esame in commissione. Le modifiche principali riguardano l'introduzione del divieto di includere nel progetto la realizzazione di nuovi complessi di edilizia residenziale e di una disciplina di dettaglio degli immobili con destinazione d'uso non sportiva. Altre modifiche rilevanti risiedono nella previsione di un esame delle istanze concorrenti in conferenza di servizi preliminare e nella definizione dei contenuti del progetto definitivo. Viene inoltre introdotta una norma che disciplina le metrature consentite per gli spazi interni all'impianto destinati a ristorazione e vendita di articoli sportivi. Vengono infine modificate le soglie, relative alla capienza dell'impianto, utilizzate per l'applicazione delle disposizioni in materia di “esclusiva” per le attività commerciali nei pressi dell'impianto sportivo alla società sportiva utilizzatrice dell'impianto medesimo e in materia di applicazione delle regole sulle controversie.

Da ultimo, l'articolo 66 dispone ai commi 1 e 2 il rifinanziamento, rispettivamente, del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili in corso di gestione e del Fondo per interventi strutturali di politica economica (FISPE). Esso inoltre dispone, nell'ambito del complessivo quadro finanziario del provvedimento da esso risultante, la destinazione degli effetti migliorativi derivanti dal provvedimento, pari a 3,1 miliardi di euro per il 2017, al miglioramento dei saldi, al fine di garantire il raggiungimento degli obiettivi programmatici di finanza pubblica indicati nel DEF 2017.

Istruzione e cultura. L'articolo 22 prevede la possibilità per gli istituti o luoghi della cultura di interesse nazionale di avvalersi di competenze o servizi professionali attraverso il ricorso a contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, per una durata massima di 9 mesi e consente altresì il rinnovo per ulteriori 4 anni, degli incarichi di direttore degli istituti o luoghi medesimi, conferiti a seguito di procedure di selezione pubblica internazionale. Dispone inoltre, a seguito di diverse modifiche introdotte durante l'esame in commissione, l'istituzione dal 2018 di un nuovo Fondo con una dotazione finanziaria di 1 milione di euro annui - destinato principalmente a potenziare il funzionamento dei sistemi bibliotecari locali – nonché una spesa di complessivi 5 milioni per il 2017, destinata alle Soprintendenze archeologia, belle arti e paesaggio e ad altre analoghe finalità. Viene poi disposto (articolo 22-bis) l'avvio di processi di graduale statizzazione e razionalizzazione di una parte degli Istituti superiori di studi musicali non statali e delle Accademie di belle arti non statali, da definire con appositi decreti ministeriali da emanarsi nel rispetto di alcuni principi previsti dalla L. 508/1999, di riforma delle istituzioni dell'alta formazione artistica e musicale (AFAM), istituendo a tale scopo un fondo con un finanziamento di 43 milioni per il triennio 2017-2019 e 20 milioni a decorrere dal 2020. Sempre nel corso dell'esame in commissione è stato poi introdotto l'art. 22-ter, che aumenta la disponibilità del Fondo destinato all'incremento dell'organico (docente) dell'autonomia, la cui attuale dotazione finanziaria - pari a 140 milioni per il 2017 ed a 400 milioni a decorrere dal 2018 – è incrementata complessivamente di circa 1.180 milioni per gli anni dal 2017 al 2025 e di circa 185 milioni a decorrere dal 2026. L'incremento del Fondo è destinato a coprire l'onere per le retribuzioni per il personale docente a tempo indeterminato che si determinerà in conseguenza del consolidamento nell'organico delle scuole di ogni ordine e grado (c.d. organico di diritto) di 15.100 posti provenienti dall'organico di fatto. In particolare, il riferimento è alla spesa annuale per retribuzione base, ricostruzione di carriera, progressione economica e carta elettronica per l'aggiornamento e la formazione del docente di ruolo.

Oltre alla previsione, in sede di esame in commissione, di alcuni commi che contengono misure per implementare le attività culturali promosse in favore della minoranza italiana in Istria, Fiume e Dalmazia, viene inserita nell'articolo 22 una disposizione che, interpretando autenticamente una norma del decreto-legge n. 83/2014 (L. 106/2016), dispone che alla procedura di selezione pubblica internazionale per il conferimento degli incarichi di direttore di istituti e luoghi della cultura di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale, ivi prevista, non si applicano i limiti di accesso ai posti di lavoro presso le amministrazioni pubbliche per i cittadini non italiani.

Nel corso dell'esame in commissione sono inoltre stati disposti incentivi fiscali nel settore dell'editoria e delle emittenti locali, mediante l'attribuzione dal 2018 di un credito di imposta in favore di imprese e lavoratori autonomi che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana e periodica e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, nonché disponendo l'indizione di un bando annuale per l'assegnazione di finanziamenti alle imprese editrici di nuova costituzione, al fine di favorire la realizzazione di progetti innovativi (articolo 57-bis). Nel corso dell'esame parlamentare si è poi intervenuti (articolo 12) sul Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione, incrementando da 100 a 125 milioni di euro l'importo massimo della quota delle eventuali maggiori entrate, versate a titolo di canone di abbonamento alla televisione, destinata a confluire nel Fondo medesimo negli anni 2017 e 2018.

Sempre in tema di editoria, nel corso dell'esame in commissione si è intervenuti, con l'articolo 64-bis, sul sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica, prevedendo tra l'altro: l'eliminazione della previsione di rilascio dell'autorizzazione da parte dei comuni per l'esercizio dell'attività di vendita da parte dei punti vendita esclusivi e non esclusivi; la definizione di una nuova disciplina per l'apertura di nuovi punti vendita anche a carattere stagionale, stabilendo, salvo talune circostanze, che essa avviene mediante segnalazione certificata di inizio attività (Scia); l'introduzione della possibilità per i punti vendita esclusivi di svolgere un'attività addizionale di distribuzione, previa Scia. Si stabilisce infine che in sede di Conferenza unificata sono individuati criteri per la liberalizzazione degli orari e dei periodi di chiusura dei punti vendita, la rimozione degli ostacoli che limitano la possibilità, per i punti di vendita esclusivi, di ampliare le categorie di beni e i servizi offerti al pubblico, e la possibilità di svolgere l'intermediazione di servizi.

Lavoro e previdenza. Tra le disposizioni che incidono in tema di lavoro e previdenza nel testo del decreto-legge, possono segnalarsi quelle dall'articolo 38, che modificano la tempistica per l'assunzione di impegni sui capitoli del bilancio dello Stato relativa ad erogazioni a favore dell'INPS, intervengono sulla disciplina sulla dismissione del patrimonio immobiliare da reddito dell'INPS ed ampliano la possibilità di rimodulare la percentuale delle risorse degli enti di previdenza che possono essere destinate alla sottoscrizione di fondi immobiliari; quelle contenute dall'articolo 53, con cui si precisano meglio le caratteristiche che devono avere determinate attività lavorative ai fini della corresponsione della cd APE sociale, nonché della applicazione della riduzione del requisito dell'anzianità contributiva in favore dei cosiddetti lavoratori precoci; l'articolo 54, che modifica la disciplina del documento unico di regolarità contributiva (DURC).

Nel corso dell'esame parlamentare è stata poi ridefinita con l'articolo 54-bis, anche in relazione alla recente soppressione dei c.d. voucher, una nuova disciplina delle prestazioni di lavoro occasionale, mediante cui vengono definite tali le attività lavorative che danno luogo nell'anno a compensi (esenti da imposizione fiscale, non incidenti sull'eventuale stato di disoccupazione e computabili ai fini della determinazione del reddito necessario per il rilascio o rinnovo del permesso di soggiorno) complessivamente non superiori a: 5.000 euro per ciascun prestatore con riferimento alla totalità degli utilizzatori; 5.000 euro per ciascun utilizzatore, con riferimento alla totalità dei prestatori; 2.500 euro per prestazioni rese complessivamente da ogni prestatore in favore dello stesso utilizzatore. La norma istituisce il Libretto di famiglia, vale a dire un apposito libretto nominativo prefinanziato, acquistabile presso l'INPS o gli uffici postali, e utilizzabile per il pagamento di talune tipologie di prestazioni occasionali; definisce inoltre i limiti di reddito degli utilizzatori in relazione ai quali alcuni compensi dei prestatori sono computati al 75% dell'importo, il regime delle coperture assicurative e previdenziali del prestatore, nonché i casi di divieti di utilizzo del nuovo istituto.

Viene altresì incrementato di 58 milioni per il 2017 il Fondo per il diritto al lavoro dei disabili, con corrispondente riduzione del Fondo per il finanziamento dell'assegno di disoccupazione (articolo 55-bis), e, con l'articolo 55-ter, si prevede, quanto al contributo dovuto dai soggetti autorizzati alla somministrazione di lavoro, che gli interventi finanziati includano le misure stabilite dal contratto collettivo nazionale di lavoro dirette a garantire ai lavoratori somministrati una protezione complessiva in termini di welfare.

In tema di previdenza è stata introdotta in commissione una norma (articolo 53-bis) con il quale viene autorizzata una specifica spesa per il sostegno degli oneri derivanti dal rifinanziamento per l'accesso alla pensione di vecchiaia anticipata per i giornalisti dipendenti da aziende in ristrutturazione o riorganizzazione per crisi aziendale (previsto dall'articolo 3, comma 1, del D.Lgs. 69/2017). Da segnalare anche l'introduzione della facoltà di indirizzare le risorse destinate alla cassa integrazione guadagni straordinaria per le imprese situate nelle aree industriali di crisi complessa alla prosecuzione (senza soluzione di continuità ed a prescindere dall'applicazione di specifici criteri di concessione degli ammortizzatori) del trattamento di mobilità in deroga, fino a un periodo massimo di 12 mesi, a favore dei lavoratori che operino in tali aree (articolo 53-ter). Con l'articolo 60-quinquies, infine, viene modificata la disciplina delle forme pensionistiche complementari (D.Lgs. n. 252 del 2005) dispone che non sono ammesse azioni dei creditori del depositario e del sub-depositario (o nell'interesse degli stessi) sulle somme di denaro (la liquidità) e sugli strumenti finanziari dei fondi pensione depositate a qualsiasi titolo presso un depositario.

Altre disposizioni. Nel corso dell'esame parlamentare è stata inserita una norma (articolo 11-bis) con cui si autorizza la Corte dei conti ad avviare procedure concorsuali per assumere fino a un massimo di 25 magistrati contabili, in aggiunta alle facoltà di assunzione già previste a legislazione vigente e ferma restando la dotazione organica della Corte. Viene inoltre stabilizzata nell'ordinamento l'efficacia della disciplina della mediazione obbligatoria in materia di condominio, diritti reali, divisione, successioni ereditarie, patti di famiglia, locazione, comodato, affitto di aziende, risarcimento del danno da responsabilità medico-sanitaria e da diffamazione a mezzo stampa o con altro mezzo di pubblicità nonché contratti assicurativi, bancari e finanziari, prevedendosi nel contempo dal 2018 una relazione annuale in proposito.

In tema di accoglienza si è intervenuti (articolo 13-ter) sulla attuale disciplina della frontiera marittima nella regione Puglia, rendendo più dettagliate le modalità di rendicontazione della gestione delle risorse destinate al finanziamento degli interventi straordinari concernenti la prima assistenza dei gruppi di stranieri privi di qualsiasi mezzo di sostentamento ed in attesa di identificazione o espulsione. Sempre in ordine all'accoglienza si è autorizzato il Ministero dell'interno, a realizzare, nell'ambito delle risorse disponibili, interventi per assicurare condizioni logistiche idonee e a superare criticità igienico-sanitarie in presenza di insediamenti spontanei di stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio nazionale, anche in relazione allo svolgimento dei lavori stagionali.

Si è poi proceduto a disporre (articolo 13-quater) la sospensione dal 1° gennaio 2018 del conio delle monete da 1 a 2 centesimi destinando i relativi risparmi di spesa al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato. Mediante un intervento di modifica dell'articolo 64 si è istituito il Fondo per le mense scolastiche biologiche – presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, con una dotazione di 4 milioni di euro per il 2017 e 10 milioni di euro annui a decorrere dal 2018.

Da rammentare infine, all'articolo 46-novies, il recepimento del contenuto del decreto legge n. 54 del 29 aprile 2017 (A.C. 4451) che come è noto incrementa i dispositivi di sicurezza interna del Paese in occasione del vertice dei capi di Stato e di Governo dei Paesi del G7, che ha avuto luogo a Taormina nelle giornate del 26 e 27 maggio 2017.