Esame di questioni pregiudiziali
Data: 
Mercoledì, 2 Novembre, 2016
Nome: 
Silvia Fregolent

A.C. 4110

Grazie, signora Presidente. Onorevoli colleghi, le pregiudiziali di costituzionalità oggi in discussione rilevano, secondo i presentatori, due ragioni di criticità evidenti. La prima, l'assenza dei requisiti straordinari di necessità ed urgenza e, la seconda, l'eterogeneità del contenuto normativo. 
Per rispondere a tali obiezioni va innanzitutto ricordato che il decreto-legge in esame concorre con il disegno di legge di bilancio, cui è formalmente collegato, alla manovra di finanza pubblica, sia nella prospettiva del 2017 e degli anni successivi sia con riguardo al finanziamento di esigenze indifferibili relative al 2016. Ci sono stati casi nei quali la manovra finanziaria annuale è stata anticipata o accompagnata da provvedimenti di urgenza, anche nel periodo precedente all'istituzione della legge finanziaria. Da ultimo ricordiamo i decreti-legge n. 159 del 2007, n. 112 del 2008 e n. 78 del 2010. Il collegamento con la manovra di finanza pubblica e le sue indifferibili esigenze costituisce la principale ragione d'urgenza del provvedimento. Il decreto-legge, in particolare, incide sul sistema della riscossione dei tributi, nell'ambito del quale intende istituire un corretto rapporto tra fisco e contribuenti, ottimizzando l'attività di riscossione. In tale prospettiva è prevista la soppressione di Equitalia e la sua sostituzione con un ente pubblico economico di nuova istituzione: Agenzia delle entrate-Riscossione. Il fine è quello di garantire l'effettività del gettito delle entrate e l'incremento del livello di adempimento spontaneo degli obblighi tributari, coerentemente con quanto prevede l'articolo 4, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e l'articolo 81, comma primo, della Costituzione. 
Si tratta di un obiettivo indicato anche nel rapporto sull'amministrazione fiscale italiana dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico del 19 luglio 2016. Riapre i termini della procedura di collaborazione volontaria, in una finestra temporale che va dal 24 ottobre 2016 (data di entrata in vigore del provvedimento in esame) al 31 luglio 2017 e prevede misure di contrasto all'evasione fiscale. Modifica la disciplina di alcuni adempimenti tributari, che risultano di scarsa utilità all'amministrazione finanziaria ai fini di attività di controllo, di accertamento o comunque non conformi al principio di proporzionalità. Prevede misure di finanziamento e di spese collegate ad esigenze indifferibili riguardanti: il Fondo sociale per occupazione e formazione; la partecipazione di personale militare all'operazione di supporto sanitario in Libia, operazione «Ippocrate»; il trasporto ferroviario regionale; misure finanziarie a favore dei comuni coinvolti nell'accoglienza di stranieri; la dotazione del fondo di garanzia per le piccole e medie imprese e l'accesso al credito dell'impresa agricola; il credito di imposta a favore delle imprese di produzione, distribuzione, esercizio cinematografico. Questa pluralità di obiettivi costituisce la matrice razionale e unitaria del provvedimento che, pur incidendo su diversi ambiti materiali ed essendo suddiviso in sedici articoli, a loro volta raccolti in quattro capi, introduce nuove norme, volte al raggiungimento degli obiettivi illustrati. Si tratta, pertanto, di un provvedimento razionalmente organizzato, in cui vi è una corrispondenza tra titolo e contenuto. 
Come noto, la corrispondenza tra titolo e contenuto, oltre ad essere prescritta dall'articolo 15 della legge n. 400 del 1988, che disciplina la potestà normativa del Governo, è uno degli indicatori utilizzati per rilevare l'omogeneità dei decreti-legge. A proposito dell'omogeneità dei decreti-legge, peraltro, la Corte costituzionale ha affermato che il requisito dell'omogeneità può essere rinvenuto quando più norme disciplinano la stessa fattispecie, anche quando sia comune l'obiettivo che le disposizioni contenute nell'atto normativo, pur eterogenee dal punto di vista del contenuto, intendono raggiungere. Quest'ultimo il caso in cui si colloca il decreto-legge in esame. Siamo, pertanto, di fronte ad una omogeneità teleologica, poiché le disposizioni del decreto, pur intervenendo in una pluralità di materie, condividono la stessa finalità. 
Per questo, tecnicamente, noi respingiamo le pregiudiziali di costituzionalità, così come sono state presentate dagli altri gruppi. Mi viene da sorridere che, in tutti i gruppi che hanno presentato le pregiudiziali di costituzionalità, si fa riferimento alla continua decretazione d'urgenza. C’è solo un modo per evitare la continua decretazione d'urgenza: votare il «sì» al referendum. Per quanto riguarda la coerenza quindi tra chi dice «no» oggi al referendum, e però si lamenta della continua decretazione d'urgenza, e chi dice «sì» volendo leggi più semplici nel Parlamento, tra le due, a maggior ragione, votiamo ancora di più favorevolmente contro le pregiudiziali di costituzionalità, presentate da gruppi che evidentemente non sono così coerenti con quello che hanno annunciato in quest'Aula.