A.C. 2429
Grazie, Presidente. Presidente, colleghi, il provvedimento in esame interviene sul decreto legislativo n. 178 del 2012, che ha trasferito le funzioni esercitate dall'Associazione italiana della Croce Rossa (CRI) all'Associazione della Croce Rossa italiana. Tale decreto disponendo, come dicevo, la costituzione dell'Associazione della Croce Rossa italiana quale persona giuridica di diritto privato ha previsto il trasferimento ad essa delle funzioni già esercitate dall'Associazione italiana della Croce rossa, ente con personalità giuridica di diritto pubblico posto in liquidazione.
La nuova Associazione è l'unica società nazionale di Croce Rossa autorizzata a operare sul territorio nazionale quale organizzazione di soccorso volontario conforme alle Convenzioni di Ginevra del 1949, ai relativi protocolli aggiuntivi e ai principi fondamentali del Movimento internazionale di Croce Rossa e Mezzaluna Rossa, potendone utilizzare i relativi emblemi. L'Associazione è iscritta di diritto nel registro unico nazionale del Terzo settore, nella sezione organizzazioni di volontariato, con conseguente applicazione delle disposizioni del codice del Terzo settore. L'Associazione è definita di interesse pubblico, è ausiliaria dei pubblici poteri nel settore umanitario ed è posta sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica.
Per lo svolgimento di queste attività, l'Associazione può sottoscrivere convenzioni con pubbliche amministrazioni, partecipare a gare indette da pubbliche amministrazioni e sottoscriverne i relativi contratti; quindi, appunto, un soggetto particolare, certamente, di diritto privato ma con un ruolo evidente di interesse pubblico e di rapporto con lo Stato e la pubblica amministrazione.
La Croce Rossa, attraverso i suoi Corpi ausiliari, svolge anche attività a favore delle Forze armate, che sono oggetto di questo provvedimento. La norma in esame integra l'elenco delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana, prevedendo che essa svolga anche attività di formazione dei soccorritori militari, secondo modalità stabilite con apposita convenzione stipulata con il Ministero della Difesa. Con il disegno di legge si vogliono superare alcune incongruenze normative in materia di richiamo in servizio, nonché chiarire alcuni profili relativi alla condizione giuridica degli appartenenti a tale Corpo. Le categorie del personale direttivo del Corpo militare volontario vengono ampliate inserendo, in aggiunta a medici, commissari e farmacisti, anche odontoiatri, veterinari, biologi, fisici, chimici e psicologi. Con una modifica approvata al Senato, all'elenco è stata aggiunta anche la categoria dei dirigenti infermieri. Si chiarisce, infine, che il personale del Corpo militare volontario, richiamato in servizio per lo svolgimento dell'attività ausiliaria delle Forze armate, è soggetto ai codici penali militari e alle disposizioni in materia di disciplina militare previste per i militari in servizio, e tornerò tra un attimo su questo punto.
È poi soppressa la possibilità che permetteva all'Associazione della Croce Rossa italiana, per l'assolvimento di compiti di interesse pubblico, di costituire una fondazione, anche con soggetti pubblici e privati. Viene, di conseguenza, soppressa anche la norma che prevedeva che tale fondazione potesse stipulare una convenzione con il Ministero della Difesa per il finanziamento dell'attività ausiliaria delle Forze armate. Dispone, quindi, l'estinzione della fondazione per l'attività ausiliare della CRI alle Forze armate. La norma dispone altresì che, in esito alla procedura di liquidazione secondo le disposizioni del codice civile, la parte di patrimonio residuo sia devoluta all'Associazione della Croce Rossa italiana. L'articolo 2 conferisce al Governo la delega ad adottare uno o più decreti legislativi per la revisione della disciplina del Corpo militare volontario e del Corpo delle crocerossine dell'Associazione della Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate prevista dal codice dell'ordinamento militare.
L'articolo 3, introdotto al Senato, contiene due nuove deleghe al Governo per la razionalizzazione, la semplificazione e il riassetto delle disposizioni del codice dell'ordinamento militare, anche sotto il profilo della sistemazione delle materie disciplinate per la realizzazione, la semplificazione, il coordinamento e il riassetto delle disposizioni del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia.
Il percorso di innovazione che c'è stato in questi anni alla Croce Rossa ha ancora numerosi aspetti su cui intervenire. Vi sono anche criticità gestionali che sono state anche all'attenzione del dibattito pubblico. È certamente grandissimo il patrimonio di professionalità e impegno civile del volontariato dei dipendenti e merita la massima attenzione e la massima cura. E meriterebbe anche, appunto, che si affronti una riflessione più generale, un intervento più generale di riforma, su cui, peraltro, sono state depositate anche proposte di legge in Parlamento.
L'argomento, invece, di cui ci occupiamo oggi è molto specifico. Come ho ricordato, si tratta di un'integrazione delle attività di interesse pubblico esercitate dall'Associazione della Croce Rossa italiana, e di una revisione delle disposizioni in materia dei Corpi dell'Associazione Croce Rossa italiana ausiliari delle Forze armate. È chiaro quindi, ad avviso del gruppo del Partito Democratico, che dovremo tornare ad affrontare una discussione più complessiva, all'altezza delle funzioni svolte dalla Croce Rossa e delle criticità che vi possano essere. Croce Rossa che è l'unica, sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica, a poter svolgere poteri ausiliari dei pubblici poteri, che già sono definiti di interesse pubblico in tanti campi. Arriva in soccorso in caso di calamità naturale, può agire come soggetto nell'ambito del sistema della Protezione civile, lavora sull'accoglienza dei rifugiati e dei richiedenti asilo e svolge anche una meritoria, importante attività di sensibilizzazione e formazione in ambito sanitario e di diritto umanitario.
Oggi ci occupiamo, in particolare, di formazione dei soccorritori militari. Il punto è come mettiamo i professionisti in grado di agire nell'ambito delle operazioni delle missioni internazionali di peace-keeping e peace-enforcement, anche in sostituzione e in supporto al personale medico e infermieristico, nei casi in cui non ci siano le risorse necessarie. Queste persone possono essere formate - così si stabilisce - da personale in congedo, che è iscritto in un unico albo. Serviva, a nostro avviso, prevedere una regolamentazione migliore a fronte di un'estensione che non è prevista solo, come prima, per i farmacisti, i medici e le infermiere, ma viene allargata anche ad altri operatori - come ho ricordato prima.
Le parti del provvedimento che ci convincono meno, ci hanno fatto riflettere e decidere poi per il voto di astensione, sono quelle riguardanti l'estensione del codice dell'ordinamento militare a tutti gli aspetti riferiti alla condotta dei Corpi militari volontari e del Corpo delle infermiere volontarie. In generale, siamo contrari a un assetto militaristico, che denota un retaggio di altre fasi storiche.
Riteniamo, soprattutto, troppo ampia e troppo generica la delega al Governo. In generale, quello della genericità e dell'eccessiva ampiezza delle deleghe al Governo è un tema che abbiamo affrontato in altre occasioni, ma lo ribadiamo in questo frangente. Nel momento in cui si vanno a ridefinire compiti, ordinamento, funzioni e risorse a disposizione, regole e procedure di un Corpo importante, che ha un valore e sta portando un contributo decisivo in tanti contesti, anche complicati e difficili, non ci può essere una delega così vasta.
È proprio l'ampiezza e la genericità della delega il motivo principale per cui, come gruppo del Partito Democratico alla Camera, come già fatto al Senato, pur avendo partecipato al dibattito e anche ascoltato tante voci in Commissione, non possiamo esprimere un voto favorevole e ci esprimeremo con un voto di astensione.