Discussione sulle linee generali - Relatrice
Data: 
Lunedì, 20 Marzo, 2017
Nome: 
Chiara Braga

A.C. 4286-A

 Onorevoli colleghi, l'Assemblea della Camera inizia oggi l'esame del decreto-legge n. 8 del 2017, che reca nuove misure urgenti in favore delle popolazioni colpite dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016 e proseguita nei mesi successivi del 2016 e nell'anno in corso. La situazione eccezionale, legata al protrarsi delle scosse e anche alle recenti avversità atmosferiche legate alle precipitazioni nevose, sta determinando nei territori interessati notevoli difficoltà.
  Il decreto in esame contiene una serie di misure in vari ambiti, volte ad accelerare i procedimenti in corso e la realizzazione degli interventi delle strutture d'emergenza e degli edifici scolastici, a sostenere le fasce deboli della popolazione, a potenziare la dotazione di personale utilizzato per le attività di ricostruzione, nonché a prorogare alcuni termini di adempimenti tributari e ad attribuire alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018.
  Il decreto interviene a modificare in più punti il decreto-legge n. 189 del 2016, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, che ha disciplinato gli interventi urgenti destinati ai territori colpiti dagli eventi sismici iniziati ad agosto e il cui ambito di applicazione è già stato ampliato dal successivo decreto-legge n. 205 del 2016 (confluito nella conversione del decreto n. 189) anche ai comuni colpiti dalle scosse del 26 e del 30 ottobre 2016. Ai provvedimenti normativi d'urgenza si accompagna un nutrito numero di ordinanze di protezione civile adottate in questi mesi, a cui si sono successivamente aggiunti i provvedimenti del Commissario per la ricostruzione. Ricordo, inoltre, che il Governo è intervenuto tempestivamente al verificarsi degli eventi dichiarando lo stato di emergenza e stanziando le risorse per gli interventi di immediata necessità che, sulla base di quanto stabilito nelle delibere del Consiglio dei Ministri del 25 agosto 2016, del 27 ottobre 2016, del 31 ottobre 2016 e del 20 gennaio 2017 che hanno esteso gli effetti della dichiarazione dello stato d'emergenza ai nuovi eventi sismici del 26 e del 30 ottobre 2016 e del 18 gennaio 2017, ammontano a 160 milioni di euro a valere sul Fondo per le emergenze nazionali.
  La Commissione Ambiente, referente per il presente provvedimento, ha da subito concentrato l'attenzione sugli interventi adottati a seguito degli eventi sismici, anche nell'ambito dell'attività conoscitiva che sta svolgendo sia sul fronte degli appalti pubblici, sia sulle politiche di prevenzione antisismica. Ricordo, inoltre, che è stata definitivamente approvata la proposta di legge di iniziativa parlamentare, che delega il Governo al riordino delle disposizioni in materia di sistema nazionale della protezione civile; un provvedimento importante che potrà migliorare il quadro normativo di riferimento in cui opera la Protezione civile in una situazione caratterizzata purtroppo da continue emergenze.
  Il decreto n. 8 del 2017 di cui oggi discutiamo è quindi intervenuto su un impianto normativo di gestione dell'emergenza e di avvio della ricostruzione già ampiamente definito attraverso gli strumenti sopra citati (in particolare il DL 189/2016).
  Questo provvedimento si è concentrato in particolare su alcune direttrici di intervento, individuate già nel testo del DL licenziato dal Governo e ulteriormente rafforzate in modo significativo nel corso dell'esame in sede di Commissione referente.
  Semplificazione di norme procedurali per la realizzazione delle strutture indispensabili al superamento dell'emergenza e all'avvio della fase di ricostruzione: le opere di urbanizzazione per le strutture abitative d'emergenza, le strutture temporanee ad uso pubblico e quelle finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive, i moduli abitativi provvisori per gli agricoltori e le strutture per il ricovero degli animali, gli immobili destinati ad attività scolastiche, didattiche ed educative per garantire il regolare svolgimento dell'anno scolastico 2017-2018, secondo i piani adottati dal Commissario per la ricostruzione. Per queste tipologie è stata ribadita la possibilità di agire con le norme di emergenza già previste dal codice degli appalti, con procedure semplificate e tempi più celeri. È bene sottolineare che queste deroghe, già previste proprio in ragione della straordinarietà delle condizioni determinate dall'emergenza, non comportano alcuna riduzione degli standard di trasparenza e legalità secondo cui deve avvenire l'intera opera di ricostruzione.
  Supporto all'operatività delle strutture delegate alla gestione dell'emergenza e alla fase della ricostruzione, con particolare attenzione alle esigenze degli enti locali e soprattutto dei Comuni – molti dei quali di piccole o piccolissime dimensioni – sottoposti ad un carico e ad una complessità di lavoro eccezionali; le norme sull'aumento di personale, estese in parte anche ai Parchi ricompresi nelle aree del sisma, le semplificazioni di procedure, alcune facoltà riconosciute agli amministratori dei piccoli Comuni vanno in questa direzione.
  Attenzione alle fasce sociali più deboli che vivono la tragedia del sisma, attraverso una specifica misura di sostegno al reddito, che estende ed amplia il trattamento economico connesso alla misura di contrasto alla povertà istituito dalla legge 28 dicembre 2015, n. 208, a soggetti che versano in condizioni di maggior disagio economico e sociale.
  Misure di sostegno alle attività economiche già insediate nei territori colpiti dal terremoto; accanto alla ricostruzione fisica si è ritenuto prioritario in questo decreto rafforzare quanto già presente nei precedenti provvedimenti e prevedere alcune nuove misure finalizzate a sostenere, in una fase particolarmente difficile, le imprese del territorio, comprese quelle danneggiate per effetto di un «danno indiretto». L'obiettivo è quello di contrastare il rischio di chiusura e di trasferimento delle attività economiche già insediate, con il pericoloso effetto abbandono che ne potrebbe conseguire, prevedendo nel contempo alcune prime misure significative per aumentare l'attrattività di questi territori anche nei confronti di nuovi investimenti e nuove imprese.
  Risposta in termini di ristoro ai danni causati a privati e imprese dal maltempo, e in particolari dalle eccezionali nevicate del gennaio 2017, nelle Regioni già colpite dal terremoto, anche al di fuori dei Comuni rientranti negli allegati 1 e 2 del DL 189/2016, ampliando a questi territori la disciplina prevista dalla Legge di stabilità 2016, sulla base della relativa ricognizione dei fabbisogni.
  Impulso alle attività di verifica di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico.
  Infine, nel corso dell'esame in sede referente, si è provveduto ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge n. 189 del 2016, confluiti in un allegato 2-bis, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge e i contenuti delle ordinanze commissariali già adottate. I nuovi Comuni sono stati individuati sulla base degli stessi criteri utilizzati dalla Regione Abruzzo per l'elaborazione dei precedenti allegati 1 e 2, garantendo l'adeguata copertura finanziaria derivante dall'aumento della platea dei soggetti beneficiari.
  Il decreto-legge oggi in conversione prevede pertanto norme che si sono rese necessarie alla luce dei nuovi eventi sismici e degli eccezionali eventi meteorologici che verificatesi nelle Regioni di Abruzzo, Marche, Umbria e Lazio in data successiva al 30 ottobre 2016, ma si caratterizza positivamente anche per la finalità di fornire alcune puntuali risposte alle esigenze di maggiore efficacia e tempestività emerse nelle prime fasi di applicazione delle norme contenute nei precedenti provvedimenti.
  Passo quindi ora a dare conto in modo più dettagliato dei contenuti del provvedimento, che come anticipavo è stato modificato ed integrato nel corso dell'esame in sede referente, grazie all'apporto costruttivo di tutti i gruppi parlamentari. Le numerose modifiche approvate dalla Commissione intervengono su ambiti di assoluta rilevanza al fine di dare risposta alle richieste del territorio. Mi concentrerò pertanto sulle modifiche più importanti approvate dalla Commissione.
  L'articolo 1 attribuisce al Commissario straordinario il compito di promuovere un piano per dotare, in tempi brevi, i Comuni interessati dagli eventi sismici di studi di microzonazione sismica di III livello, sulla base di incarichi conferiti ad esperti iscritti o che abbiano presentato domanda di iscrizione all'elenco speciale dei professionisti. A tali fini, è, inoltre, prevista la stipula di una apposita convenzione per il supporto tecnico-scientifico del Centro per la microzonazione sismica (Centro MS) del Consiglio nazionale delle ricerche. In sede di esame in Commissione è stato aumentato l'importo massimo di spesa da 5 milioni a 6,5 milioni. L'articolo 1 prevede, altresì, l'affidamento degli incarichi di progettazione, per importi inferiori alle soglie di rilevanza europea, mediante procedure negoziate con almeno cinque professionisti iscritti nel citato elenco speciale e consente ai comuni, alle province interessate, alle unioni dei comuni e alle unioni montane di predisporre ed inviare i progetti degli interventi di ricostruzione pubblica al Commissario straordinario, nonché di procedere all'affidamento degli incarichi agli operatori economici dei servizi di architettura e ingegneria. Nel corso dell'esame in Commissione, sono state inserite disposizioni volte a disciplinare: le modalità di partecipazione e coinvolgimento dei cittadini alle scelte in materia di pianificazione e sviluppo territoriale, relativi alla ricostruzione dei centri storici e dei nuclei urbani e rurali (comma 1-ter); la possibilità di procedere – contestualmente agli interventi di messa in sicurezza per la salvaguardia – all'effettuazione di ulteriori interventi che consentano la riapertura al pubblico delle strutture ecclesiali, al fine di assicurare la continuità del culto (comma 2-quinquies); la notificazione e la comunicazione – tramite pubblico avviso – delle ordinanze di demolizione e di messa in sicurezza di beni di proprietà privata (comma 2-sexies).
  L'articolo 2 stabilisce che le regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria e gli enti locali delle medesime regioni procedano all'affidamento delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria connesse alle strutture di emergenza, utilizzando la procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando. Per tali finalità, le stazioni appaltanti procedono al sorteggio all'interno dell'Anagrafe antimafia degli esecutori (di cui all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016) o degli elenchi tenuti dalle prefetture-uffici territoriali del Governo, di almeno cinque operatori economici, al fine di procedere all'aggiudicazione delle opere di urbanizzazione con il criterio del prezzo più basso. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata inserita una disposizione che consente – ferme restando le modalità di formazione e tenuta degli elenchi di operatori economici stabilite dall'ANAC con linee guida – la possibilità di effettuare il sorteggio anche nell'ambito degli elenchi regionali, limitando l'invito alle imprese che risultino contestualmente iscritte nell'Anagrafe o negli elenchi prefettizi. È prevista inoltre l'anticipazione da parte delle regioni interessate, fino al 30 per cento, del contributo per la realizzazione delle opere di urbanizzazione nel settore zootecnico da parte dei singoli operatori danneggiati.
  L'articolo 3 interviene sulla disciplina in materia di concessione di finanziamenti agevolati per la ricostruzione, anche al fine di specificare che le disposizioni in materia di criteri e modalità generali per la concessione dei finanziamenti agevolati, di cui all'articolo 6 del decreto-legge n. 189, si applicano anche agli immobili distrutti o danneggiati ubicati nei comuni di cui all'articolo 1, comma 2, ossia in quelli diversi dai 131 comuni elencati negli allegati 1 e 2 del medesimo decreto n. 189. Nel corso dell'esame in sede referente, è stato esteso, per la ricostruzione degli immobili distrutti, il contributo pari al 100 per cento del costo delle strutture, anche agli impianti, oltre che alle finiture interne ed esterne delle medesime strutture (lettera 0a). Sono stati, altresì, estesi all'anno 2017 i finanziamenti concessi dall'articolo 24 del decreto-legge n. 189 del 2016 per gli interventi, dal medesimo articolo previsti, a favore delle micro, piccole e medie imprese nelle zone colpite dagli eventi sismici intervenuti a far data dal 24 agosto 2016, che attualmente sono previsti per il solo anno 2016 (comma 1-undecies). Ulteriori disposizioni sulla concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione, anche con riguardo alla decadenza dalle agevolazioni, sono inserite dall'articolo 18-quater inserito dalla Commissione.
  L'articolo 4 interviene sulla disciplina per l'avvio di interventi di immediata riparazione a favore degli edifici che hanno riportato danni lievi, ampliando i termini concessi ai privati per la realizzazione degli interventi di immediata esecuzione ammissibili a contribuzione ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge n. 189 del 2016, individuando nel 31 luglio 2017 il termine ultimo entro il quale gli interessati possono adempiere all'obbligo di presentare la documentazione necessaria ai fini della fruizione del contributo.
  L'articolo 5 reca disposizioni finalizzate ad assicurare la validità dell'anno scolastico 2016/2017, in deroga alle disposizioni vigenti sul numero di giorni di lezione necessari e sulla frequenza minima richiesta agli studenti, e, con riferimento agli immobili, prevedere la predisposizione di piani diretti ad assicurare il ripristino delle condizioni necessarie per la ripresa delle attività scolastiche ed educative nell'anno scolastico 2017/2018. Per l'affidamento degli interventi funzionali alla realizzazione di tali piani la norma consente l'utilizzo della procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara e l'affidamento di tali interventi sulla base di un invito, rivolto sulla base del progetto definitivo, ad almeno cinque operatori economici iscritti nell'Anagrafe antimafia o in uno degli elenchi tenuti dalle prefetture uffici territoriali del Governo. Nel corso dell'esame in sede referente è stato inoltre introdotto il comma 1-bis, che detta disposizioni relative alla fase di progettazione degli interventi sugli edifici scolastici, funzionali alla realizzazione dei piani succitati, da appaltare.
  L'articolo 6 interviene sulle funzioni della Conferenza permanente, anche al fine di prevedere che l'approvazione dei progetti esecutivi delle opere pubbliche e dei lavori relativi ai beni culturali riguardi solo gli interventi di competenza del Commissario straordinario per la ricostruzione e dei Ministri dei beni e delle attività culturali e delle infrastrutture e dei trasporti, e non più quelli delle regioni per i quali sono competenti le Conferenze regionali. La costituzione di tali Conferenze regionali, in luogo delle Commissioni paritetiche, è infatti prevista per gli interventi privati e per quelli attuati dalle regioni e dalle Diocesi, sui quali è necessario esprimere pareri ambientali, paesaggistici, di tutela dei beni culturali o ricompresi in aree dei parchi nazionali o delle aree protette regionali. Si prevede, inoltre, che la determinazione conclusiva del procedimento assunta dalla Conferenza permanente comporta la non applicazione della disciplina concernente il rilascio di titoli abilitativi edilizi (permesso di costruire). Nel corso dell'esame in sede referente, è stato precisato, con riferimento ai pareri obbligatori che le Conferenze regionali devono esprimere per tutti i progetti di fattibilità relativi ai beni culturali tutelati, che i predetti pareri obbligatori devono essere resi entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione (comma 1, lettera e) e, con riferimento alla competenze della Conferenza permanente, le funzioni ad essa attribuite allo scopo di tenere conto dell'assetto generale dei vari organi operanti nella ricostruzione, specie delle funzioni attribuite alla Cabina di coordinamento e al Commissario straordinario. La modifica in questione inoltre integra la composizione della Conferenza permanente prevedendo la partecipazione anche della Provincia territorialmente competente.
  L'articolo 7, che modifica in più punti l'articolo 28 del decreto-legge n. 189 del 2016, affida ai Presidenti delle Regioni i compiti di gestione dei rifiuti e delle macerie che il testo previgente attribuiva al Commissario straordinario. Viene conseguentemente soppresso il previsto Comitato di indirizzo e pianificazione delle attività di rimozione dei rifiuti. La disciplina della raccolta e del trasporto delle macerie viene modificata al fine di applicarla alle sole macerie insistenti su suolo pubblico o, nelle sole aree urbane, su suolo privato, nonché integrata in modo da garantire che tali attività, se effettuate su suoli privati, avvengano previo consenso del soggetto destinatario dei contributi per la ricostruzione. Vengono infine dettate disposizioni volte a precisare le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti. L'articolo 7 è stato modificato dalla Commissione allo scopo di precisare che il trasporto delle macerie può avvenire anche direttamente agli impianti di recupero (R13 e R5), se le caratteristiche delle macerie lo consentono, e le finalità dell'utilizzo di impianti mobili di trattamento dei rifiuti. Ulteriori modifiche sono volte a intervenire sulle norme riguardanti la gestione dei materiali da scavo, anche allo scopo di consentire di operare in deroga alla normativa vigente, e il loro trasporto ai siti di deposito.
  Nel corso dell'esame in sede referente, è stato introdotto un nuovo articolo 7-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni per favorire la ripresa produttiva delle imprese del settore turistico, dei servizi connessi, dei pubblici esercizi e del commercio e artigianato, insediate da almeno 6 mesi antecedenti all'evento sismico verificatosi nelle province delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nelle quali sono ubicati i comuni di cui agli allegati 1 e 2 del decreto-legge n. 189 del 2016. Tale articolo prevede che i contributi a favore delle predette imprese sono concessi nel limite complessivo di 23 milioni di euro per l'anno 2017 a condizione che le imprese in questione abbiano registrato, nei sei mesi successivi agli eventi sismici una riduzione del fatturato annuo in misura non inferiore al 40 per cento rispetto a quello calcolato sulla media del medesimo periodo del triennio precedente (cosiddetto danno indiretto). I criteri, le procedure e le modalità di riconoscimento del contributo sono stabiliti con decreto del Ministro dello Sviluppo economico, nel rispetto dell'articolo 50 del Regolamento UE 17 giugno 2014 n. 651/2014.
  L'articolo 7-ter, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, estende al 2017 le disposizioni dettate dall'articolo 26 del decreto-legge n. 189 del 2016 che escludono, per l'esercizio finanziario 2016, l'Ente parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga e l'Ente parco nazionale dei Monti Sibillini da alcuni vincoli di spesa previsti dalla legislazione vigente.
  L'articolo 8 reca una serie di modifiche all'articolo 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di prevedere che tutti gli operatori economici interessati sono comunque ammessi a partecipare alle procedure di affidamento per gli interventi di ricostruzione pubblica, previa dimostrazione o esibizione di apposita dichiarazione sostitutiva dalla quale risulti la presentazione della domanda di iscrizione all'Anagrafe. Al fine di ridurre i tempi necessari per i controlli, si prevede che, qualora al momento dell'aggiudicazione, l'operatore economico non risulti ancora iscritto all'Anagrafe, il Commissario straordinario comunica tempestivamente alla Struttura la graduatoria dei concorrenti, affinché vengano attivate le verifiche finalizzate al rilascio dell'informazione antimafia con priorità rispetto alle richieste di iscrizione pervenute.
  L'articolo 9, che modifica l'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016, prevede che il direttore dei lavori non deve avere in corso né avere avuto negli ultimi tre anni rapporti non episodici (quali quelli di legale rappresentante, titolare, socio, direttore tecnico) con le imprese invitate a partecipare alla selezione per l'affidamento dei lavori di riparazione o ricostruzione, anche in subappalto, né rapporti di coniugio, di parentela, di affinità ovvero rapporti giuridicamente rilevanti in materia di unioni civili, con il titolare o con chi riveste cariche societarie nella stessa. Si prevede, inoltre, un aumento della percentuale massima di contributo riconosciuto per le prestazioni tecniche e si stabilisce l'esclusione dalla normativa in materia di
criteri per evitare la concentrazione di incarichi degli interventi di immediata esecuzione (ovvero di lieve entità).
  L'articolo 9-bis prevede la possibilità di applicare al sindaco e agli assessori dei comuni colpiti dagli eventi sismici con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, in cui sia stata individuata da una ordinanza sindacale una zona rossa, l'indennità di funzione per la classe di comuni con popolazione compresa tra i 10.001 e 30.000 abitanti, in luogo della indennità prevista per la classe demografica di appartenenza. La disposizione ha la durata di un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione. Gli oneri relativi sono a carico del bilancio comunale.
  L'articolo 10 autorizza, per l'anno in corso, la concessione, a fronte di requisiti di accesso modificati, della misura nazionale di contrasto alla povertà denominata SIA, al fine di migliorare le condizioni di vita, economiche e sociali, della popolazione dei Comuni interessati dagli eventi sismici del 2016. Le risorse per l'intervento, nel limite di 41 milioni di euro per il 2017, sono a valere sul Fondo per la lotta alla povertà e all'esclusione sociale.
  Diversamente dalla misura nazionale, nelle zone terremotate il beneficio e il collegato progetto di inclusione è erogato ai soggetti in condizione di disagio economico identificato da un valore dell'ISEE, ovvero dell'ISEE corrente, pari o inferiore a 6.000 euro (3.000 euro per il SIA nazionale), nonché residenti e stabilmente dimoranti da almeno due anni, a far data rispettivamente dal 24 agosto o dal 26 ottobre, nei comuni delle regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016. Inoltre, è stato escluso dal calcolo ISEE il valore del patrimonio immobiliare riferito all'abitazione principale e agli immobili distrutti e dichiarati totalmente o parzialmente inagibili ed a quelli oggetto di misure temporanee di esproprio.
  L'articolo 11 modifica la disciplina relativa alla sospensione dei termini degli adempimenti e dei versamenti tributari, prorogando alcuni termini e attribuendo alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli agricoltori la possibilità di contrarre finanziamenti agevolati per il pagamento dei tributi fino all'anno 2018. I lavoratori residenti nei comuni colpiti dal terremoto possono richiedere la c.d. «busta pesante» indipendentemente dal domicilio fiscale del sostituto di imposta. In particolare, la sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto ministeriale 1o settembre 2016 è prorogata fino al 30 novembre 2017. I termini per la notifica delle cartelle di pagamento e per la riscossione delle somme risultanti dagli atti di accertamento esecutivo e delle somme dovute all'INPS, nonché le attività esecutive da parte degli agenti della riscossione e i termini di prescrizione e decadenza relativi all'attività degli enti creditori, ivi compresi quelli degli enti locali sono sospesi, nei comuni interessati dai terremoti del 2016, dal 1o gennaio 2017 al 30 novembre 2017. A seguito delle modifiche inserite nel corso dell'esame in sede referente, si prevede, a favore delle persone fisiche residenti o domiciliate e delle persone giuridiche aventi sede legale nei comuni colpiti dal sisma, l'esenzione dell'imposta di bollo e dell'imposta di registro per le istanze, i contratti ed i documenti presentati alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2017, in esecuzione di quanto stabilito dalle ordinanze del Commissario straordinario. Nel corso dell'esame in Commissione è stata inoltre modificata la norma, che disciplina la ripresa della riscossione dei tributi sospesi fino al 30 novembre 2017, incluse le ritenute alla fonte non operate dai sostituti d'imposta su richiesta degli interessati, al fine di prevedere che la ripresa della riscossione per tali ritenute avviene – senza applicazione di sanzioni, interessi e oneri accessori, relativi al periodo di sospensione – anche mediante rateizzazione, fino a un massimo di diciotto rate mensili di pari importo, a decorrere dal mese successivo alla data di scadenza della sospensione, e nei limiti delle risorse del Fondo rotativo per far fronte alle esigenze che derivano dal differimento di riscossione a seguito di eventi calamitosi (5 milioni per l'anno 2016). Viene chiarito che le predette modalità si applicano nel caso di mancata emanazione di apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze con cui sono definiti le modalità e i termini della ripresa dei versamenti.
  Nel corso dell'esame in sede referente, è stato spostato dal 28 febbraio 2017 al 30 giugno 2017 il termine per l'emanazione delle ordinanze di sgombero, utili a individuare gli immobili agevolati ed è stato quindi posticipato al 30 giugno 2017 anche il termine entro cui il contribuente può dichiarare, ai medesimi fini, la distruzione o l'inagibilità totale o parziale del fabbricato all'autorità comunale.
  Con ulteriori modifiche si prorogano dal 31 marzo al 21 aprile 2017 il termine per presentare o per integrare la dichiarazione necessaria ad accedere alla procedura di definizione agevolata dei carichi affidati agli agenti della riscossione dal 2000 al 2016 (di cui all'articolo 6, comma 2 del decreto-legge n. 193 del 2016, che viene novellato).
  Si consente, inoltre, alle imprese con sede nei Comuni colpiti dalla crisi sismica di dichiarare, alle autorità competenti, la mancata presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD), limitatamente all'anno 2017, in ragione della perdita dei dati necessari causata dagli eventi sismici.
  Il nuovo articolo 11-bis prevede la sospensione dal 1o gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2018 dell'applicazione dell'addizionale del 20 per cento al tributo di conferimento dei rifiuti in discarica (cd. Ecotassa), mentre il nuovo articolo 11-ter prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero dello sviluppo economico, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del provvedimento in esame – previo accordo con l'Associazione Bancaria Italiana e con le associazioni dei rappresentanti delle imprese e dei consumatori – concordino, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, tutte le misure necessarie al fine di sospendere per 12 mesi il pagamento della quota capitale delle rate dei mutui e dei finanziamenti in essere alla data del 24 agosto 2016.
  L'articolo 12 estende, per il 2017, l'operatività della Convenzione tra il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dell'economia e delle finanze ed i Presidenti delle regioni Abruzzo, Marche, Lazio e Umbria del 23 gennaio 2017, relativamente alla misura di sostegno al reddito introdotta per il 2016 in favore di determinati lavoratori che hanno dovuto interrompere la propria attività lavorativa a seguito degli eventi sismici che hanno riguardato le suddette regioni a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 13 prevede che i tecnici professionisti possano essere incaricati dello svolgimento delle verifiche di agibilità post-sismica degli edifici e delle strutture interessate dagli eventi sismici in questione attraverso la compilazione della scheda AeDES. Lo stesso articolo disciplina i requisiti dei professionisti e il loro compenso. Inoltre, ai fini del riconoscimento di tale compenso, l'articolo prevede la non applicazione dei limiti quantitativi all'assunzione degli incarichi previsti dai commi 6 e 7 dell'articolo 34 del decreto-legge n. 189 del 2016. Nel corso dell'esame in sede referente la disposizione è stata integrata al fine di prevedere il riconoscimento di un compenso al professionista, anche qualora l'edificio, dichiarato non utilizzabile secondo procedure speditive disciplinate da ordinanze di protezione civile, sia classificato come agibile tramite la scheda AeDES, e la promozione e la realizzazione, da parte del Dipartimento della Protezione Civile, con proprio personale interno, in collaborazione con le regioni, gli enti locali interessati e gli ordini professionali, di corsi di formazione gratuiti, anche a distanza, per migliorare la predisposizione delle schede AeDES e consentire l'abilitazione di nuovi tecnici.
  L'articolo 14 consente alle regioni interessate dagli eventi sismici di acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica (ERP), unità immobiliari ad uso abitativo (agibili e conformi alle norme edilizie e per le costruzioni in zona sismica) da utilizzare come soluzione alternativa a quelle attualmente previste per la sistemazione temporanea della popolazione residente in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici. L'articolo disciplina altresì la ricognizione dei fabbisogni, la valutazione dell'opportunità economica degli acquisti (rimessa al Capo del Dipartimento della protezione civile) ed il trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, al patrimonio di ERP dei comuni. Tra le modifiche inserite dalla Commissione l'articolo in esame è stato integrato al fine di prevedere che siano sentiti i comuni interessati, ai fini dell'acquisizione degli immobili al patrimonio dell'ERP, la priorità per l'acquisto degli immobili nei Comuni colpiti dal sisma, l'estensione delle acquisizioni anche a immobili resi agibili dal proprietario, in base alla normativa vigente, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita, la possibilità di trasferimento degli immobili, al termine della destinazione all'assistenza temporanea, anche al patrimonio dell'Ente regionale competente in materia di ERP.
  L'articolo 15 autorizza la spesa di 20.942.300 di euro, per il 2017, in favore del comparto bovino, ovino e suino delle regioni colpite dagli eventi sismici a far data dal 24 agosto 2016, e la spesa di 2 milioni di euro per il settore equino nelle medesime zone. Si prevede inoltre che, per gli anni 2017 e 2018, la concessione delle agevolazioni in favore dello sviluppo dell'imprenditorialità in agricoltura e del ricambio generazionale è rivolta prioritariamente alle imprese localizzate nelle zone colpite dagli eventi sismici del 2016. Le imprese agricole ubicate nelle suddette Regioni nonché nelle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, che hanno subito danni a causa delle avversità atmosferiche di eccezionale intensità avvenute nel periodo dal 5 al 25 gennaio 2017, e che non hanno sottoscritto polizze assicurative agevolate a copertura dei rischi, possono accedere agli interventi previsti per favorire la ripresa dell'attività economica e produttiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo n. 102 del 2004. Viene quindi prolungato il termine per deliberare la declaratoria di eccezionalità degli eventi e incrementato, per il 2017, il Fondo di solidarietà nazionale di 15 milioni di euro per finanziare gli interventi compensativi ivi indicati.
  Nel corso dell'esame in Commissione è stato introdotto un nuovo articolo 15-bis finalizzato ad introdurre agevolazioni procedurali per l'accesso ai contratti di sviluppo da parte dei progetti nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria colpiti dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  L'articolo 16 differisce di ulteriori due anni, fissandolo al 13 settembre 2020, il termine di efficacia delle modifiche delle circoscrizioni giudiziarie de L'Aquila e Chieti, nonché delle relative sedi distaccate, previste dagli articoli 1 e 2 del decreto legislativo n. 155 del 2012, di riforma della geografia giudiziaria.
  L'articolo 17 prevede che le disposizioni sul rinvio d'ufficio delle udienze processuali – civili e amministrative – nonché quelle recanti il rinvio e la sospensione di numerosi termini processuali penali trovino applicazione, con riguardo ai soggetti residenti o aventi sede nei Comuni di Teramo, Rieti, Ascoli-Piceno, Macerata, Fabriano e Spoleto, a decorrere dal 26 e dal 30 ottobre 2016 e sino al 31 luglio 2017, solo quando tali soggetti, entro il termine del 31 marzo 2017 dichiarino all'ufficio giudiziario interessato l'inagibilità del fabbricato, della casa di abitazione, dello studio professionale o dell'azienda.
  L'articolo 17-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, dispone una proroga, per i successivi 36 mesi a partire dalla data di conversione del decreto-legge in esame, per il riordino della rete ospedaliera dei comuni del cratere sismico dell'Aquila e dei comuni del cratere sismico di cui agli Allegati 1 e 2 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 189 del 2016.
  L'articolo 18 contiene un'articolata serie di misure volte al potenziamento del personale (già dipendente di regioni, province, comuni ed altre amministrazioni regionali o locali) utilizzato per le attività di ricostruzione nei territori interessati dal sisma. L'articolo, inoltre, reca disposizioni relative all'ufficio del Soprintendente speciale, prevedendo sia l'incremento delle unità di personale della segreteria tecnica di progettazione, sia la costituzione di apposita contabilità speciale. L'articolo è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in Commissione. Tra le modifiche segnalo che è stata prevista l'applicazione delle disposizioni in materia di comandi o distacchi e per l'assunzione di personale a tempo determinato anche agli enti parco nazionali (nei limiti di un contingente massimo di 15 unità) il cui territorio è ricompreso in tutto o in parte nei comuni interessati dal sisma. È stato innalzato a 1 milione di euro (da 500.000) il limite massimo delle risorse destinate al funzionamento dell'ufficio del Soprintendente speciale per le aree colpite dal sisma. È stato innalzato (da 350 a 700) il numero di unità ulteriori assumibili con contratto a tempo determinato da parte dei Comuni e delle Province, aumentando corrispondentemente le risorse finanziarie destinate allo scopo. È stato soppresso il limite massimo (pari a 5 contratti) di collaborazioni che ogni Comune interessato può stipulare. È stato inoltre stabilita la facoltà, per le pubbliche amministrazioni che abbiano visto la chiusura dei propri uffici a seguito di ordinanza, di prevedere recuperi dei giorni e delle ore lavorate dei propri dipendenti in caso di impedimento al lavoro in sede.
  L'articolo 18-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, come già anticipato, dispone l'applicazione della procedura prevista dai commi 422-428 della legge di stabilità 2016, relativa alla concessione di contributi con le modalità del finanziamento agevolato, per far fronte ai danni causati, al patrimonio privato ed alle attività economiche e produttive, dagli eccezionali eventi atmosferici verificatisi nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria nella seconda decade del mese di gennaio 2017.
  Il nuovo articolo 18-ter estende agli investimenti effettuati dalle imprese nei comuni del Lazio, dell'Umbria, delle Marche e dell'Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 2016 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi nel Mezzogiorno, che è attribuito nella misura del 25 per cento per le grandi imprese, del 35 per cento per le medie imprese e del 45 per cento per le piccole imprese.
  Il nuovo articolo 18-quinquies, relativamente all'effettuazione da parte delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, sui presìdi ospedalieri collocati nei territori interessati dagli eventi sismici, di una serie di attività, prevede che tali attività siano limitate alle verifiche tecniche di tenuta sismica.
  Il nuovo articolo 18-sexies stabilisce che i Comuni in forma singola o associata possono procedere anche allo svolgimento dell'attività istruttoria relativa al rilascio dei titoli abilitativi edilizi, alle condizioni previste nella norma che riguardano il coordinamento con l'Ufficio speciale per la ricostruzione territorialmente competente.
  Il nuovo articolo 18-septies inserisce, reca disposizioni volte a destinare gli immobili di proprietà pubblica, ripristinabili con miglioramento sismico entro il 31 dicembre 2018, alla soddisfazione delle esigenze abitative delle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
  Il nuovo articolo 18-octies integra la disposizione (dettata dall'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 189/2016) che ha esteso l'applicazione delle modalità e delle condizioni previste dal decreto-legge 189/2016 agli interventi su immobili, danneggiati o inagibili a seguito degli eventi sismici del 1997-1998, al fine di estenderne l'applicazione anche agli interventi sugli immobili danneggiati/inagibili dalla crisi sismica che ha colpito l'Umbria nel 2009.
  Il nuovo articolo 18-novies, prevede che, ai fini della ricostruzione, anche mediante delocalizzazione, degli edifici interessati dai movimenti franosi verificatisi nei territori colpiti dalla crisi sismica iniziata il 24 agosto 2016, si provvede con le procedure dettate dal decreto-legge n. 189 del 2016, come modificate dal decreto in esame.
  Il nuovo articolo 18-decies come anticipato introduce un nuovo allegato 2-bis nel testo del decreto-legge 189/2016, con cui si provvede ad individuare 9 comuni della regione Abruzzo, colpiti dagli eventi sismici successivi al 30 ottobre 2016 e non ricompresi tra i Comuni indicati negli allegati 1 e 2 al decreto-legge 189/2016, ai quali si applicano le disposizioni dettate dal medesimo decreto-legge.
  L'articolo 19 autorizza la Presidenza del Consiglio dei Ministri a bandire un concorso pubblico per titoli ed esami, per il reclutamento di 13 dirigenti di seconda fascia del ruolo speciale della protezione civile e dispone l'elevamento al 40 per cento della percentuale dei posti da riservare al personale dipendente dell'amministrazione che indice il concorso. Nel corso dell'esame in sede referente, è stata introdotta una disposizione transitoria (comma 2-bis) che, nelle more dell'espletamento del concorso dei 13 dirigenti, autorizza il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio ad attribuire i 13 incarichi dirigenziali a soggetti esterni all'amministrazione.
  L'articolo 19-bis, introdotto nel corso dell'esame in sede referente, autorizza il Corpo nazionale dei vigili del fuoco ad assumere a tempo indeterminato personale da destinare alle unità cinofile mediante avvio di procedure speciali di reclutamento. Le nuove assunzioni potranno essere effettuate nel limite massimo del 50 per cento delle facoltà di assunzione previste dalla normativa vigente per ciascuno degli anni 2017 e 2018.
  L'articolo 20 qualifica come impignorabili le somme depositate su conti correnti bancari attivati dal Dipartimento della protezione civile e destinate esclusivamente al perseguimento delle finalità connesse con la gestione e il superamento delle situazioni di emergenza in conseguenza di eventi calamitosi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza.
  L'articolo 20-bis, inserito durante l'esame in sede referente, destina alle verifiche di vulnerabilità sismica degli edifici pubblici adibiti ad uso scolastico situati nelle zone sismiche a maggiore pericolosità (zone sismiche 1 e 2), nonché alla progettazione dei relativi eventuali interventi di adeguamento antisismico, le risorse di cui all'articolo 1, commi 161 e 165, della L. 107/2015, come accertate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. Almeno il 20 per cento di tali risorse deve essere destinato ai territori delle quattro regioni interessate dagli eventi sismici del 2016 e del 2017. Gli interventi di miglioramento e adeguamento sismico degli edifici scolastici che si rendono necessari a seguito delle verifiche di vulnerabilità sismica, o a seguito di precedenti verifiche di vulnerabilità sismica, sono inseriti nella programmazione triennale nazionale degli interventi di edilizia scolastica e finanziati con le risorse annualmente disponibili della stessa programmazione, ovvero con altre risorse che si rendono disponibili. Inoltre, si dispone che, a decorrere dal 2018, gli interventi di ristrutturazione e messa in sicurezza previsti nell'ambito della (nuova) programmazione triennale nazionale, ricadenti nelle zone sismiche 1 e 2, sono corredati della valutazione di vulnerabilità sismica degli edifici ed eventualmente della progettazione per il miglioramento e l'adeguamento antisismico, anche a valere sulle medesime risorse non utilizzate e accertate. Infine, si stabilisce che, entro il 30 giugno 2018, ogni immobile adibito ad uso scolastico situato nelle zone sismiche 1 e 2 nei comuni compresi negli allegati 1 e 2 del decreto-legge 189/2016 deve essere sottoposto a verifica di vulnerabilità sismica.
  L'articolo 20-ter, introdotto dalla Commissione, prevede che il Ministero dell'economia e delle finanze anticipi le risorse, nel limite di 300 milioni di euro, necessarie a garantire l'immediata operatività delle iniziative a favore delle aree colpite dal sisma del centro Italia, a valere sulle disponibilità finanziarie del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie (cd. Fondo IGRUE), istituito dall'articolo 5 della legge n. 183/1987. Tali anticipazioni saranno successivamente reintegrate tramite le risorse che verranno erogate dall'Unione europea a titolo di contributo del Fondo di solidarietà di cui al Regolamento CE n. 2012/2002 per il sisma del centro Italia. L'articolo 21, oltre ad alcune correzioni meramente formali al decreto-legge n. 189 del 2016, al comma 2 stabilisce che l'importo di 47 milioni di euro affluito al bilancio dello Stato sul capitolo 2368 dello stato di previsione delle entrate rimanga destinato, in conto esercizio 2016, al Fondo per la ricostruzione delle aree terremotate. Con una modifica approvata in Commissione, si precisa che tali risorse sono quelle a tal fine versate dalla Camera dei Deputati.
  L'articolo 21-ter, inserito nel corso dell'esame in sede referente, proroga fino al 31 dicembre 2017 la scadenza del 30 aprile 2017, per la presentazione del modello unico di dichiarazione (MUD), relativo alla raccolta dei rifiuti dell'anno precedente (2016), per i soggetti (comuni o loro consorzi e le comunità montane) obbligati alla presentazione del medesimo MUD e ricadenti nei territori colpiti dagli eventi sismici oggetto del decreto-legge.
  Il nuovo articolo 21-quater stabilisce la destinazione delle risorse della quota dell'otto per mille dell'IRPEF a diretta gestione statale, relative agli anni dal 2017 al 2026, agli interventi di ricostruzione e di restauro dei beni culturali con riferimento esclusivo a quelli danneggiati o distrutti a seguito degli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016 nei territori delle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.
  Da ultimo, segnalo che nel corso dell'esame in sede referente sono state inserite nuove misure destinate alle popolazioni colpite dagli eventi sismici verificatisi nel 2009 nella regione Abruzzo e nel 2012 nelle regioni Emilia, Lombardia e Veneto.
  Per quanto riguarda l'Abruzzo, sono estese le disposizioni in materia di anticipazione del prezzo da corrispondere all'appaltatore, previste nel Codice dei contratti pubblici (D.Lgs. 50/2016), anche agli interventi di ricostruzione in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di aprile 2009, previsti dal decreto-legge n. 39 del 2009, e ai relativi contratti stipulati tra privati, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 78 del 2015 (articolo 1, comma 1-bis). Sono inclusi nei piani di ricostruzione approvati dai sindaci dei comuni del cratere sismico diversi da L'Aquila interventi per la riqualificazione degli spazi pubblici e della rete viaria, la messa in sicurezza del territorio e delle cavità, danneggiate o rese instabili dal sisma, nei centri storici dei medesimi comuni e il miglioramento della dotazione di reti e servizi pubblici, connessi e complementari agli interventi di ricostruzione dei comuni del cratere ove i suddetti interventi di ricostruzione non siano stati già eseguiti (articolo 2, comma 3-bis). Si prevede che l'acquisto delle abitazioni equivalenti in sostituzione dell'abitazione principale distrutta, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, sia concesso solo all'interno dello stesso comune (articolo 3, comma 1-decies). L'articolo 18, comma 5-ter, dispone, inoltre, che le risorse residue della contabilità speciale intestata al Commissario delegato per la ricostruzione relativa ai territori della regione Abruzzo, relativamente agli eventi sismici dell'aprile 2009, possano essere destinate alle necessità derivanti dagli eventi sismici intervenuti a far data dall'agosto 2016.
  Per quanto riguarda il sisma del 2012, i commi 1-bis-1-quinquies dell'articolo 3 disciplinano una serie di interventi finalizzati ad erogare alle imprese subappaltatrici o ai fornitori i pagamenti dovuti in caso di lavori appaltati ad imprese che hanno chiesto l'ammissione al concordato con continuità aziendale. L'articolo 3, comma 1-sexies, introduce, inoltre, il divieto di recuperare i contributi già concessi, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del Protocollo d'intesa sottoscritto il 4 ottobre 2012, tra il Ministro dell'economia e delle finanze e i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto, a favore dei proprietari ovvero degli usufruttuari o dei titolari di diritti reali di garanzia o dei familiari che si sostituiscano ai proprietari delle unità immobiliari danneggiate o distrutte e classificate con esito B (temporaneamente inagibile), C (parzialmente inagibile) o E (inagibile) sulla base di quanto prevede la scheda AeDES (Agibilità e Danno nell'Emergenza
Sismica) per il rilevamento dei danni, pronto intervento e agibilità per edifici ordinari nell'emergenza post-sismica, se locate ovvero date in comodato a soggetti temporaneamente privi di abitazione. Tale divieto è disposto nel caso in cui, per le mutate esigenze abitative rilevate dagli uffici comunali competenti per la ricostruzione, il beneficiario non abbia potuto adempiere all'obbligo di locare ovvero dare in comodato l'unità immobiliare oggetto del contributo a soggetti temporaneamente privi di abitazione per effetto degli eventi sismici del 2012. I nuovi commi da 1-septies a 1-novies dell'articolo 3 intervengono in materia di accertamento ed iscrizione a ruolo di contributi corrisposti e non dovuti relativi all'assistenza alla popolazione e connessi agli eventi sismici del 20 e 29 maggio 2012 verificatisi nelle regioni Emilia-Romagna, Lombardia e Veneto. L'articolo 21-bis consente, infine, al Presidente della Regione Lombardia, in qualità di commissario delegato per la ricostruzione, di estendere la concessione di contributi, fino a 205 milioni di euro, a tutte le finalità indicate agli articoli 3 e 4 del decreto-legge n. 74/2012, relative alla ricostruzione e riparazione delle abitazioni private e di immobili ad uso non abitativo e a favore delle imprese (articolo 3) e alla ricostruzione e alla funzionalità degli edifici e dei servizi pubblici nonché agli interventi sui beni del patrimonio artistico e culturale (articolo 4).
  Nel ringraziare il Governo – in particolare la sottosegretaria De Micheli e la sottosegretaria Amici – per la disponibilità e la collaborazione già espresse in occasione dell'esame del provvedimento in sede referente, voglio sottolineare lo spirito positivo con cui si è svolta la discussione in Commissione Ambiente e l'apporto costruttivo, in termini di proposte e di metodo di lavoro, venuto pressoché da tutti i gruppi parlamentari. Ciò ha consentito a mio avviso di migliorare ulteriormente i contenuti del decreto-legge varato dal Governo e anche di dimostrare la capacità del Parlamento di anteporre, alle pur legittime distinzioni politiche, la volontà di dare ascolto e risposte alle aspettative espresse dalle comunità del centro Italia così pesantemente colpite dal sisma. Sono sicura che questa responsabilità condivisa non verrà meno anche nel corso della nostra discussione in quest'Aula.