Dichiarazione di voto finale
Data: 
Mercoledì, 28 Ottobre, 2015
Nome: 
Alfredo Bazoli

A.C. 3169-A

 

Grazie, Presidente. Anche io credo che non sia inutile ricordare, nel motivare il voto favorevole del Partito Democratico sul provvedimento, i numeri che già molti hanno peraltro sottolineato. Quei numeri che testimoniano che in Italia si muore ancora troppo per incidenti legati alla circolazione stradale. Numeri impressionanti, una strage che ogni anno coinvolge oltre tre mila persone, per non parlare dei feriti che si contano nell'ordine delle decine di migliaia, oltre 180 mila all'anno, con tutto ciò che questo comporta in termini di sofferenze personali e familiari ed anche di costi sopportati dalla comunità per le spese legate agli interventi di soccorso e di ricovero. 
Sono numeri, per fortuna, fortemente in discesa in questi ultimi anni, ancorché eccessivamente elevati. I morti si sono dimezzati negli ultimi 12 anni e anche il numero dei feriti ha subito una fortissima contrazione, ma siamo consapevoli che questa diminuzione è legata in maniera preponderante all'evoluzione tecnologica delle nostre autovetture, ai numerosi dispositivi elettronici per la sicurezza di cui oggi sono dotate, al miglioramento dei materiali in grado di assorbire meglio urti e collisioni e assai meno, invece, ad un effettivo miglioramento dei nostri comportamenti alla guida, ad una maggiore cura delle infrastrutture, ad un'efficace opera di prevenzione, per quanto encomiabilmente praticata dalle nostre forze dell'ordine. Non vi è dubbio, dunque, che molto vi è da lavorare in questa direzione, nella direzione della prevenzione, al fine di ridurre questa strage e molti, peraltro, sono i provvedimenti in itinere che a questo obiettivo sono dedicati, come hanno opportunamente ricordato il relatore Paolo Gandolfi e il sottosegretario Ferri. Ma resta il fatto che ancora oggi i numeri sono elevatissimi, che in Italia il numero delle vittime della strada è assai più elevato se comparato al numero di abitanti rispetto a molti Paesi europei, collocandoci anzi sopra la media europea. Degli oltre tremila morti all'anno, più di un terzo sono dovuti alla colpa di altri, sono cioè classificabili come omicidi colposi. Troppo spesso è capitato, anche recentemente, che la cronaca giudiziaria ci consegnasse notizie di sanzioni assai lievi, esigue, palesemente inappropriate per episodi di comportamenti gravemente colpevoli di guidatori che incuranti dei rischi, e della correlativa cura con la quale occorre mettersi sulla strada, hanno causato gravissimi incidenti mortali. Tanto inadeguate erano quelle sanzioni che la stessa giurisprudenza ha tentato di convertire in quei casi il grado di colpevolezza del reo da colpa cosciente a dolo eventuale, per consentire di qualificare i reati come omicidi volontari e garantire così una pena adeguata al caso concreto. Ma sappiamo che quei tentativi si sono scontrati con i principi giustamente ribaditi a più riprese dalla Cassazione, che ha ribadito i confini del dolo eventuale sbarrando così questa strada. Ed è proprio per questo, per la acuta sensazione di ingiustizia che quegli episodi hanno generato, per questo motivo, che nell'opinione pubblica si è fatta largo la richiesta sempre più diffusa e condivisa di una maggiore severità nel trattamento di questi comportamenti, sia per garantire meglio il senso di una giustizia retributiva in grado di comminare la giusta sanzione a chi si sia macchiato di delitti avvertiti come particolarmente significativi e in grado di turbare le coscienze collettive, sia per creare un potente effetto deterrente e dissuasivo nell'ottica generale e preventiva a cui dovrebbe assolvere la sanzione penale. Non possiamo nasconderci, voglio essere onesto e sincero su questo, quanto a questa richiesta così pressante e così condivisa nell'opinione pubblica, che il legislatore, che noi, ci muoviamo su un crinale sottile e scivoloso perché il confine tra giustizia e vendetta è un confine spesso ambiguo, non facile da distinguere e sappiamo bene che nella società odierna, per tante ragioni, esiste una pulsione alla vendetta, alla pena esemplare, che rischia di trascinare con sé anche le giuste e sacrosante richieste di giustizia in una spirale nella quale si perde la scala dei valori della nostra società, la proporzionalità delle sanzioni, l'idea stessa del diritto penale come ultima ratio. Una tendenza questa che la politica non può ignorare, non può non tenere in considerazione e comprendere, ma che deve essere contenuta, piuttosto che assecondata. 
È allora nella consapevolezza di questi limiti e di questi confini sottili e incerti che abbiamo cercato di muoverci con questo progetto di legge, che cerca di dare una risposta assai attesa dall'opinione pubblica, inasprendo in modo considerevole le pene e le sanzioni per i comportamenti più gravemente lesivi di qualunque canone di correttezza di un conducente di un veicolo, ma all'interno di un quadro che ci pare complessivamente equilibrato e ragionevole. E, grazie anche al lavoro condotto in Commissione qui alla Camera – e del quale credo vada dato merito in particolare ai relatori e colleghi Alessia Morani e Paolo Gandolfi, –, io credo che abbiamo migliorato il testo del Senato, tentando di graduare correttamente pene e sanzioni in dipendenza della gravità dei comportamenti. 
Abbiamo dunque introdotto due nuove fattispecie di delitto, quella di omicidio stradale e quella di lesioni personali stradali, rendendole autonome dalla fattispecie generale di omicidio colposo, proprio per renderne evidente e palese il particolare disvalore sociale che a tali condotte si associa. E abbiamo inasprito in modo particolare le sanzioni che riguardano le condotte più gravi, quelle che comunemente vengono associate alla pirateria e ai pirati della strada, quelle cioè di chi cagiona la morte guidando in stato di ebbrezza alcolica grave, cioè con un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (vuol dire una persona che barcolla e che non sta in piedi e si mette alla guida), e in stato di alterazione dovuta all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ovvero quando quelle condotte sono poste in essere, pur con tasso alcolemico inferiore ancorché significativo, da guidatori professionali (autisti, camionisti, conducenti di autobus e così via). Per queste condotte abbiamo previsto una pena assai severa, la pena della reclusione da otto a dodici anni, con arresto obbligatorio in flagranza. Sono pene molto severe che possono arrivare fino a diciotto anni in caso di morte di più persone e che tuttavia appaiono proporzionate al disvalore della condotta e anche in ottica comparativa non dissimili da quelle previste da altri ordinamenti, dove pure è meno drammatica l'emergenza che noi fronteggiamo. Come in Inghilterra dove nei casi gravi la pena può arrivare a 14 anni, in Francia dove la pena base per casi analoghi è di dieci anni, in Olanda dove è previsto il reato di omicidio stradale con pene fino a nove anni, per non parlare degli Stati Uniti dove in molte legislazioni statali non è infrequente la previsione di sanzioni detentive fino a venti o trenta anni. 
Abbiamo poi previsto una pena gradatamente inferiore e pur tuttavia estremamente severa anche per chi causa un omicidio stradale con stato di ebbrezza meno pesante, ma pur sempre rilevante (0,8 grammi per litro nel sangue) e anche per chi l'omicidio lo causi commettendo alcune infrazioni, che noi consideriamo particolarmente gravi, al codice della strada, pur non essendo in stato di ebbrezza o alterato da stupefacenti. Si tratta di pene severe, reclusione da cinque a dieci anni, accompagnate dalla facoltà di arresto in flagranza di reato. 
Allo stesso modo abbiamo proceduto individuando la nuova fattispecie di lesioni personali stradali, con una gradazione di pene in dipendenza dalla gravità delle lesioni e dal tipo di comportamento che le avrebbe cagionate, ricalcata sulla fattispecie di omicidio. Accanto a queste sanzioni sono poi previste incisive sanzioni amministrative estremamente afflittive, come la revoca della patente e il divieto di riconseguirla per termini variabili, da un minimo di cinque anni per le lesioni fino un massimo di trent'anni per i casi più gravi. 
In conclusione, con questa proposta di legge che ci apprestiamo a votare, non abbiamo la velleità di eliminare o impedire nuove tragedie della strada. Ci saranno ancora: non è una norma che può impedire il male che alberga nella nostra società. Nemmeno abbiamo la presunzione di avere fatto norme perfette o irreprensibili, ma siamo convinti di avere fatto una legge giusta che soddisfa cioè un'esigenza di giustizia... ...e ha l'ambizione di lanciare un messaggio fortemente persuasivo e fortemente dissuasivo, che potrà contribuire a salvare qualche vita da una strage che ogni anno si consuma sulle nostre strade.