Discussione sulle linee generali del testo unificato
Data: 
Lunedì, 20 Luglio, 2020
Nome: 
Lucia Ciampi

A.C. 1056-A

Relatrice per la maggioranza per la VII Commissione.

Presidente, onorevoli colleghi, la proposta di legge di cui iniziamo oggi l'esame dispone l'istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione sul fenomeno della diffusione massiva di informazioni false. L'idea di una Commissione d'inchiesta sulla diffusione massiva delle informazioni false nasce dalla consapevolezza che la rete Internet ha rivoluzionato l'informazione e la comunicazione. La capacità di interagire con gli altri è cresciuta in modo esponenziale, come quella di raccogliere informazioni. Siamo di fronte a una vera rivoluzione tecnologica del modo di comunicare e di informarci, che ci pone di fronte a una sfida di potenzialità di conoscenza, di libertà e di partecipazione dei cittadini alla vita civile e politica, ma al tempo stesso espone a rischi e pericoli nuovi per la vita democratica, per la sicurezza e per la libertà.

Oggi la libertà della rete è seriamente minacciata dalle informazioni false che suscitano allarme sociale, spesso usate per condizionare l'opinione pubblica, le quali di per sé non sono certo una novità: la novità è rappresentata dalla rete Internet. Le distorsioni nell'informazione danneggiano gravemente i cittadini e le imprese, veicolano stereotipi basati sul razzismo, antisemitismo, sessismo, discriminazioni sociali, possono condizionare la politica e gli esiti di un'elezione e possono influenzare l'opinione pubblica su temi importanti come la salute e la sicurezza. Dunque si è ritenuto necessario indagare il fenomeno in profondità, e istituire ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione una Commissione parlamentare d'inchiesta.
La Costituzione italiana tutela la libertà di espressione, ma l'interpretazione di questa tutela va bilanciata con il rispetto dei diritti della persona, come il diritto alla riservatezza e alla reputazione. Le indagini della Commissione verteranno innanzitutto sulla comprensione dell'entità del fenomeno, sulla sua incidenza e sulla capacità di far presa sui cittadini. Quello che preoccupa sono le fake news, costruite ad arte da gruppi organizzati che manipolano l'informazione e la libera formazione dell'opinione pubblica. Anche la Commissione europea si è impegnata a definire un piano d'azione per garantire la protezione dei valori e dei sistemi democratici.

Il peso sempre più rilevante dei social network nella vita dei cittadini impone al Parlamento di responsabilizzare i fornitori di social network sui contenuti veicolati attraverso le proprie piattaforme, tutelare gli utenti attraverso procedure di eliminazione dei contenuti illeciti e di gestione dei reclami da parte degli utenti.

Il testo che le Commissioni VII e IX propongono all'Aula è il frutto di un lavoro svolto a partire da quattro proposte di legge: la n. 1056 Fiano, la n. 2103 Boschi, la n. 2187 Mollicone e la n. 2213 Lattanzio. A partire da questi quattro progetti differenti per impostazione e orientamento è stato svolto un lungo lavoro istruttorio in sede di comitato ristretto, portato avanti in parallelo a numerose audizioni informali. Il lavoro del comitato è culminato nella redazione di un testo unificato che le Commissioni plenarie hanno prima adottato come testo base e poi arricchito e precisato attraverso la fase emendativa. Degli emendamenti presentati, circa 30 compresi due delle relatrici, ben 16 sono stati approvati con parere favorevole, anche se in testi a volte riformulati su proposta delle relatrici. Di questi una decina erano stati presentati da deputati dei gruppi di opposizione. Segnalo in particolare l'accoglimento di proposte emendative dei colleghi dei gruppi di opposizione, tendenti a limitare i poteri della Commissione d'inchiesta nei confronti dei giornalisti e degli organi di stampa, e a fare in modo che la Commissione non si ingerisca nelle campagne elettorali o referendarie che dovessero tenersi nei 18 mesi della sua attività. È stato espressamente stabilito a quest'ultimo riguardo che nello svolgimento della propria attività la Commissione non interferisce con lo svolgimento delle campagne elettorali o referendarie, in particolar modo durante il periodo di garanzia della par condicio prevista dalla legge. Nonostante questo sforzo di apertura da parte della maggioranza, non è stato possibile arrivare ad una convergenza unanime.
Prima di descrivere più in dettaglio il testo che discutiamo oggi, voglio mettere in evidenza un punto essenziale: la Commissione d'inchiesta di cui parliamo è pensata per avviare in sede parlamentare una riflessione sul fenomeno delle fake news, un anglismo che solo fino a un certo punto può essere tradotto con notizie false, potendo presentarsi come fuorvianti o come manipolazioni o distorsioni di informazioni autentiche. A tutti, anche agli organi di informazione tradizionali, può accadere di annunciare una notizia che poi si rivela falsa: per questo problema l'ordinamento contiene già principi e rimedi, tra l'altro imponendo ai giornalisti il rispetto della verità sostanziale dei fatti, i doveri di lealtà e buona fede e l'obbligo di rettifica delle notizie risultate inesatte. Il fenomeno che intendiamo fare oggetto dell'inchiesta della Commissione è un altro: si tratta di un fenomeno che esiste da sempre, ma che con l'avvento delle nuove tecnologie ha assunto una forza straordinaria di impatto sulle nostre società.

Per fake news non intendiamo le notizie false che al momento in cui sono state diffuse erano credute vere e poi si sono scoperte false, né intendiamo le opinioni, politiche, scientifiche o di altro tipo, che sono ovviamente diverse: intendiamo invece le notizie false che vengono create o diffuse ad arte, anche attraverso la manipolazione di notizie vere, con lo scopo di condizionare e orientare comportamenti di gruppi numerosi di persone per ragioni di interesse economico, politico, militare, ideologico o di altra natura; intendiamo quindi una sorta di tecnica di inganno di massa. È un fenomeno ben noto e dibattuto in molte sedi, anche internazionali, come emerge anche dalle molte audizioni svolte dalla Commissione.
Secondo la definizione adottata dalla Commissione europea nella comunicazione congiunta dal titolo Relazione sull'attuazione del piano d'azione contro la disinformazione, l'attività di disinformazione consiste nella diffusione di un'informazione rivelatasi falsa e fuorviante, concepita, presentata e diffusa a scopo di lucro o per ingannare intenzionalmente il pubblico e che può arrecare un pregiudizio pubblico. La disinformazione non include gli errori di segnalazione, la satira e la parodia o notizie e commenti chiaramente identificabili come di parte. Secondo la Commissione europea, obiettivo della disinformazione è distrarre e dividere, insinuare il seme del dubbio, distorcendo e falsando i fatti al fine di disorientare i cittadini, minando la loro fiducia nelle istituzioni e nei processi politici consolidati. Veniamo, quindi, al testo in discussione. La proposta di legge attribuisce alla Commissione d'inchiesta 11 compiti, che possono essere raggruppati in due ambiti: da una parte la Commissione è chiamata ad acquisire elementi conoscitivi in merito al fenomeno dell'attività di disinformazione e ai suoi fini ed effetti - si tratta dei compiti indicati nelle lettere da a) a e) dell'articolo 2; dall'altra parte, la Commissione è chiamata a valutare l'adeguatezza degli strumenti normativi ed amministrativi esistenti per contrastare il fenomeno della disinformazione ed eventualmente a proporre l'adozione di iniziative anche legislative per una più adeguata prevenzione e un più efficace contrasto del fenomeno - lettere da f) a n); nel primo ambito, la Commissione ha affidato innanzitutto il compito di indagare sulle attività di diffusione massiva di informazione e contenuti illegali, falsi o non verificati oppure dolosamente ingannevoli, quando la diffusione avvenga attraverso i media tradizionali o attraverso le reti socialmente telematiche e le altre piattaforme tecnologiche, analogiche o digitali; sono comprese le attività di disinformazione che sono perpetrate mediante la creazione di false identità digitali o la produzione e la comunicazione di contenuti in forma personalizzata, studiata sul profilo degli utenti utilizzando i dati sui profili di questi utenti - lettera a); qui è stato precisato, per andare incontro a una richiesta dei gruppi di opposizione, che per quanto riguarda i media tradizionali, restano comunque fermi gli strumenti di controllo disciplinati dalla normativa vigente. Un altro compito affidato alla Commissione - lettera b) - è di verificare se l'attività di disinformazione sia riconducibile a soggetti, gruppi o organizzazioni, anche aventi struttura internazionale, che si avvalgono del sostegno finanziario di soggetti interni o esteri che abbiano lo scopo di manipolare l'informazione e di condizionare l'opinione pubblica, in modo particolare in occasione di consultazioni elettorali o referendarie. Ricordo, a questo riguardo, che l'esistenza di rischi derivanti dall'attività di disinformazione posta in essere da forze esterne al Paese, in particolare enti e organismi situati in Stati terzi, è stata oggetto delle prime iniziative assunte in materia di disinformazione a livello europeo e questi rischi sono spesso ricondotti, in sede europea, nel più ampio ambito delle cosiddette minacce ibride, espressione con la quale la Commissione europea intende una serie di attività ostili, che spesso combinano metodi convenzionali e non convenzionali e possono essere realizzate in modo coordinato da soggetti statali e non statali, anche senza oltrepassare la soglia di guerra formalmente dichiarata. Secondo quanto emerge dalla comunicazione della Commissione europea del 2016, dal titolo “Quadro congiunto per contrastare le minacce ibride”, il loro obiettivo non è soltanto provocare danni diretti e sfruttare vulnerabilità, ma anche destabilizzare le società e creare ambiguità per ostacolare il processo decisionale. Un terzo compito affidato alla Commissione - lettera e) - è di verificare gli effetti derivanti dallo sviluppo dell'intelligenza artificiale e dalle nuove tecnologie sull'attività di disinformazione, anche con riguardo alla tutela dei dati sensibili e personali e al loro utilizzo. Ricordo che la tecnologia, in particolare i cosiddetti bot, consente oggi di veicolare informazioni personalizzate, il che può essere sfruttato certamente per le comunicazioni commerciali, ma anche per altri obiettivi, compresi quelli della disinformazione ai fini di condizionamento dei comportamenti.

Altri compiti affidati alla Commissione sono quello di verificare se attività di disinformazione, nel senso detto, siano state poste in essere durante l'emergenza COVID-19 - lettera c) - e quello di verificare se vi siano attività di disinformazione con finalità di odio ossia di incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici e nazionali.