Data: 
Mercoledì, 29 Ottobre, 2014
Nome: 
Giuseppe Berretta

A.C. 2681

Signor Presidente, ancora una volta discutiamo di questioni pregiudiziali di costituzionalità che tali non sono e sono tali solo in apparenza. Essi infatti sono divenute uno strumento di critica delle scelte operate dal Governo in sede di decretazione e non strumento di verifica parlamentare della costituzionalità delle norme. 
Per tale ragione, mi soffermerò rapidamente sui profili di presunta incostituzionalità, data la strumentalità degli stessi. Si afferma l'eterogeneità del decreto, oltreché la carenza del requisito dell'urgenza. 
In realtà, non c’è alcuna eterogeneità delle disposizioni del testo: esso si occupa, da un canto, di introdurre in maniera massiccia l'utilizzo degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie, valorizzando il ruolo degli avvocati sia in sede di negoziazione assistita sia in sede di arbitrato e, dall'altro, si introducono norme che servono ad efficientare il processo, ad organizzare meglio la struttura giudiziaria di supporto in funzione dell'eliminazione dell'arretrato, il grave arretrato che si è accumulato. 
E nel far ciò si rispettano in maniera rigorosa i criteri dettati dalla Corte costituzionale (da ultimo, nella sentenza n. 32 del 2014). 
La Corte ha tenuto a ribadire, da ultimo nel 2012, con sentenza n. 22, come l'intrinseca coerenza delle norme contenute in un decreto-legge sia deducibile non solo dal punto di vista oggettivo e materiale, ma anche da quello funzionale e finalistico. Il provvedimento di urgenza può invero riguardare una pluralità di norme accomunate dalla natura unitaria delle fattispecie disciplinate, oppure anche situazioni straordinarie, compresse e variegate. E qui siamo nella nostra fattispecie: abbiamo una serie di questioni complesse e variegate, tutte urgenti, tutte affrontate attraverso il decreto. 
Va precisato peraltro – e qui rispondiamo alle critiche che provengono, critiche di natura politica, oggetto in maniera impropria degli interventi che mi hanno preceduto – che il Governo stesso ha affermato che questo provvedimento non rappresenta il cuore della riforma, ma uno strumento essenziale per avviare una riforma più complessa, perché il nostro sistema della giustizia civile vive una difficoltà enorme e questa difficoltà va alleviata e va affrontata con coraggio. 
In alcune delle questioni qui sollevate in via pregiudiziale si utilizza un argomento davvero incredibile, che contraddice in primo luogo la logica: si sostiene che la situazione è talmente grave, la situazione si è stratificata nel tempo, che tale situazione non giustifica un intervento urgente. 
Io credo che è esattamente il contrario e quindi siamo d'accordo con il Governo che si debba intervenire con grandissima urgenza e con grandissima determinazione, per tentare di affrontare questo, che è un problema grave della nostra giustizia. Il Partito Democratico, nel suo complesso, condivide la scelta di intervenire con urgenza. 
Se il rapporto doing business in Italy della Banca Mondiale colloca, con riguardo all'efficienza del nostro sistema della giustizia civile, il nostro Paese al centoquarantesimo posto su 185, dopo la Sierra Leone e dopo la Bolivia, io mi domando: è urgente intervenire ? 
Se l'arretrato civile supera i cinque milioni di controversie, mi domando: è urgente intervenire ? 
Se un giudizio civile, Presidente, dura in media 1.400 giorni (850 Torino e 2 mila a Bari, quindi anche qui abbiamo un problema), ed invece in Europa in generale ci sono tempi medi di 550 giorni, è urgente intervenire ? 
Potrei proseguire, Presidente. La verità è che, invece, c’è un'urgenza che ci assilla, che assilla il Governo, un'esigenza di dare risposta ai diritti dei cittadini e delle imprese, un'esigenza di rendere il nostro Paese più simile agli altri Paesi europei anche da questo punto di vista per renderlo più attraente dal punto di vista economico. E, allora, è del tutto evidente che questo provvedimento, che ha carattere prodromico rispetto al più complessivo impianto di riforma della giustizia civile, assume un carattere di straordinaria necessità e urgenza e si inscrive pienamente nei presupposti richiesti dall'articolo 77 della nostra Costituzione e nelle previsioni contenute nella legge n. 400 del 1988. Per queste ragioni, alla luce dell'insussistenza di profili di illegittimità costituzionale, voteremo contro le questioni pregiudiziali.