Relatrice per la XI Commissione
Data: 
Lunedì, 19 Aprile, 2021
Nome: 
Romina Mura

A.C. 2945-A

Grazie, Presidente. Governo, colleghe e colleghi, prima di entrare nel merito del provvedimento e, in particolare, prima di sottoporre all'attenzione dell'Aula le modifiche allo stesso apportate nel corso dei lavori delle Commissioni Lavoro e Affari sociali, vorrei fare due considerazioni: una relativa alla cornice normativa complessiva, aggiungendo alcune cose a quanto ha detto il collega Novelli; una relativa al prezioso lavoro fatto dalle Commissioni Lavoro e Affari sociali rispetto a questo provvedimento.

Per quanto riguarda la cornice normativa complessiva, il decreto alla nostra attenzione deve essere contestualizzato nel quadro complessivo degli interventi volti ad affrontare l'emergenza COVID, assunti nel lasso di tempo che va dal 13 marzo al 1° aprile 2021. Il decreto n. 30, come ha detto bene il collega, ha rivisto la classificazione delle fasce di rischio e introdotto nuove restrizioni per il periodo 15 marzo-6 aprile, fra le quali la sospensione della didattica in presenza su ampie porzioni del territorio nazionale. Al fine di assicurare un sostegno rispetto a queste disposizioni, l'articolo 2 del decreto oggi all'esame dell'Assemblea, riprendendo in parte misure già adottate nel corso dello scorso anno, rende possibile ricorrere fino al 30 giugno 2021 a tre strumenti. Per i lavoratori dipendenti, è consentito il ricorso al lavoro agile o, in alternativa, ad un congedo straordinario retribuito, mentre per i lavoratori autonomi, il personale del comparto sicurezza e difesa e i lavoratori dipendenti del settore sanitario, è prevista la possibilità di fruire della corresponsione di un bonus per l'acquisto di servizi di baby sitting o di servizi integrativi per l'infanzia. In particolare, fino al 30 giugno 2021, ai lavoratori dipendenti pubblici o privati, genitori di figli minori di 16 anni, si riconosce, alternativamente all'altro genitore, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, per tutto o parte del periodo corrispondente alla durata della sospensione dell'attività didattica in presenza, dell'infezione da COVID-19 o dalla quarantena del figlio disposta dalla ASL.

Sono poi intervenuti i decreti n. 41 e n. 44, attualmente all'esame del Senato; il decreto n. 41, i sostegni che utilizza, i 32 miliardi oggetto dell'ultimo scostamento di bilancio approvato dal Parlamento, e il n. 44 che, per il periodo dal 7 al 30 aprile 2021 prevede la ripresa delle attività in presenza fino al primo anno della scuola secondaria di primo grado su tutto il territorio nazionale, zone rosse comprese, con possibilità di deroga solo in casi di eccezionale e straordinaria necessità. Un ulteriore rafforzamento della didattica in presenza dovrebbe poi arrivare, come sappiamo, dai nuovi provvedimenti che saranno adottati dal Governo nei prossimi giorni. Sulla base di questi elementi diventa quindi necessario, nella nostra discussione odierna, tenere presente la concomitanza dei provvedimenti già adottati e di quelli di prossima adozione, sia per comprendere la portata e il senso delle modifiche introdotte dalle Commissioni e, ancor di più, per dare una proiezione futura alla discussione fatta dalle stesse su alcune delicate questioni, che confidiamo possano trovare soluzioni e soprattutto risorse a partire dal prossimo “Sostegni”, che seguirà allo scostamento di bilancio che voteremo nei prossimi giorni.

In merito al lavoro delle Commissioni, svolto nelle Commissioni, è stato un lavoro di grande qualità e per questo io ringrazio tutti i gruppi politici, di maggioranza e opposizione, sia rispetto alle significative modifiche - che comunque sono state approvate e di cui vi dirò appresso - sia guardando alla prospettiva. La discussione, favorita anche dalla apprezzabile disponibilità dei Ministeri competenti, che hanno seguito il provvedimento, ad ascoltare e, nella maggior parte dei casi, a condividere le istanze giunte dalle Commissioni, si è soffermata su tutta una serie di questioni, che saranno centrali nella fase di ricostruzione post COVID: dalla riorganizzazione del mondo del lavoro al necessario e non più rinviabile superamento delle disuguaglianze tra lavoratori dipendenti e autonomi e quelle di genere, dalla questione relativa al riequilibrio dei carichi di lavoro domestico e di cura all'interno delle famiglie agli indispensabili interventi di infrastrutturazione sociale, che dovranno essere uno degli investimenti maggiormente qualificanti e consistenti in ambito al Recovery, come a valere sulle risorse dei prossimi scostamenti che andremo ad autorizzare.

A questo proposito e prendendo a prestito un ragionamento proposto ancora qualche giorno fa dal Presidente Draghi sul debito buono, ricordo che la spesa in welfare, come quella in formazione e cultura, è spesa buona, che stimola la crescita del PIL e che, quindi, è una delle voci da annoverare sicuramente nella categoria del debito buono. I dati contabili evidenziano, anzi, che nei Paesi europei, nei quali negli ultimi 25 anni si è investito più convintamente su benessere sociale e formazione, gli squilibri dei conti pubblici si sono addirittura attenuati, fungendo i detti investimenti da leva sulla crescita, molto di più che da voci di aumento del deficit corrente. Optare per questa tipologia di investimento rappresenta, allora, la via maestra per tornare a crescere, oltre che il modo migliore per compensare il forte indebitamento che questi lunghi mesi di crisi sanitaria ed economica caricano sulle spalle delle generazioni più giovani.

Nel corso dei lavori delle Commissioni Lavoro e Affari sociali c'è stato un ampio e interessante dibattito sul lavoro agile. Il lavoro agile è lavoro e non una misura di conciliazione e, in quanto tale, deve essere considerato e accompagnato con specifiche misure di welfare : è stata una delle frasi maggiormente ripetuta nel corso della nostra discussione. Ci siamo ovviamente soffermati sul lavoro agile emergenziale e sperimentato a partire dalla primavera scorsa e che, al momento, interessa circa 5 milioni di lavoratori.

A riguardo abbiamo ribadito la necessità, non soddisfatta con questo decreto, ma che auspichiamo possa esserlo coi prossimi, che le lavoratrici e i lavoratori smart working possano accedere alle stesse misure di welfare previste per coloro che prestano la propria attività lavorativa secondo modalità ordinarie, senza che questa forma flessibile di organizzazione del lavoro sia fattore escludente, rispetto alla possibilità di accedere a congedi e bonus, criticità che purtroppo in questo decreto invece rimane. Abbiamo evidenziato, accanto alla necessità che le regole semplificate dello smart working - in scadenza il prossimo 30 aprile e che derogano a quanto previsto dalla legge n. 81 del 2017 - vengano prorogate, quella che, partendo dal lavoro agile e sperimentato in questi mesi - e considerato che finita l'emergenza lo stesso potrebbe interessare fra i 3 e 5 milioni di lavoratori -, si definisca meglio la cornice giuridica dello smart working, consapevoli che le prerogative della contrattazione collettiva e gli accordi individuali fra lavoratori e azienda possano realizzarsi al meglio all'interno di una cornice di princìpi generali fissati dal legislatore.

Penso al diritto alla disconnessione su cui, come vi dirò, già introduciamo alcuni elementi in questo decreto, alla necessità di definire meglio cosa si intenda per lavoro agile, alla indicazione di principi sulla base dei quali intendere e rimodulare l'orario di lavoro svolto in modalità smart, alla promozione di buone pratiche, protocolli e codici etici dedicati al lavoro a distanza, alle misure sulla sicurezza e tutela dei lavoratori da rischi connessi alla prestazione lavorativa resa in modalità smart, alla necessità di definire il lavoro agile, in modo che possa fungere esso stesso da fattore di accelerazione della redistribuzione dei carichi di lavoro all'interno della famiglia e, in tal senso, agire da incentivo all'occupazione femminile.

Abbiamo, poi, affrontato il tema della disabilità quale condizione alla base di scelte legislative e investimenti coraggiosi per ampliare e garantire la possibilità di accesso alle misure di welfare specifiche, la questione dei lavoratori autonomi, delle partite IVA e, più in generale, indipendenti. Nella ridefinizione del nostro sistema di welfare dobbiamo superare definitivamente la divisione insopportabile fra garantiti e non garantiti. Credo che, al riguardo, l'assegno unico universale per i figli, che entrerà in vigore a partire dal prossimo 1° luglio, sia, quanto a parametri di accesso e fruizione, il modello che dovremmo applicare a tutte le misure con cui definiremo un nuovo welfare effettivamente universale.

L'Istat fotografa un Paese impoverito: 2 milioni di famiglie e quasi 6 milioni le persone in povertà assoluta. Alle famiglie sono venuti a mancare oltre 90 miliardi di redditi da lavoro. Le buste paga del settore privato hanno registrato un meno 6,9 per cento, le perdite dei redditi da lavoro imprenditoriale ammontano al 12,2 per cento. La spesa finale delle famiglie si è ridotta del 12,3 per cento rispetto allo scorso anno, dato mai registrato nei venticinque anni delle serie storiche rilevate da Istat. Il potere d'acquisto del 2,6 per cento ha segnato il calo maggiore dal 2012, è lievitata, a fronte di tutto ciò, la quota di reddito destinata al risparmio, un più 7,6 per cento, con la propensione al consumo che è arrivata al 15,8; nel 2019 era dell'8,2 per cento. Addirittura, nello scorso mese di febbraio e per la prima volta, la spesa alimentare ha segnato un meno 5,5 per cento, a dimostrazione che la pandemia sta incidendo anche sui consumi essenziali. Sono dati che ci restituiscono un Paese stremato, in cui le disuguaglianze si sono ampliate e ci richiamano non tanto a riportare il Paese al periodo pre-pandemia, bensì a un lavoro corale per non replicare e riproporre, nell'Italia della ricostruzione, le distanze, come ho appena detto, fra garantiti e non garantiti che da sempre caratterizzano il nostro Paese.

Ecco, nel lavoro delle Commissioni abbiamo sviluppato una discussione che guarda al futuro, quindi, e che guarda a questo scenario. Nel contempo, agendo nel limite delle disponibilità di risorse date e, anche qui, registrando una piena sintonia con i Ministeri interessati e, in particolare, con il Ministero del Lavoro - ringrazio il sottosegretario Nisini per averci accompagnato in questo percorso di discussione -, che ha recepito ed è prontamente intervenuto, abbiamo corretto alcuni limiti iniziali previsti dal decreto. In tal senso, il decreto è stato positivamente esteso, quanto a platea e a interventi, nel corso dell'esame in sede referente, essendosi, innanzitutto, riconosciuta la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, anche in assenza del requisito della convivenza del figlio con il genitore, consentendo in questo modo di tenere conto anche delle esigenze delle coppie separate o divorziate. Si è anche chiarito espressamente, con il richiamo all'attività educativa, che la disposizione trova applicazione in caso di sospensione dell'attività dei servizi educativi per l'infanzia.

Con un emendamento approvato dalle Commissioni è stato, inoltre, previsto che, in caso di figli di ogni età, con disabilità accertata, con disturbi specifici di apprendimento o con bisogni educativi speciali, la possibilità di svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile sia riconosciuta ad entrambi i genitori. Nello stesso senso, si muove anche la modifica introdotta dalle Commissioni all'articolo 21-ter del decreto-legge n. 104 del 2020, con la quale è stato esteso anche ai lavoratori dipendenti pubblici il diritto allo svolgimento dell'attività lavorativa in modalità agile, previsto, fino al 30 giugno 2021, in favore dei genitori lavoratori privati con almeno un figlio con disabilità grave. Anche in questo caso, l'applicazione della misura è estesa anche ai genitori di figli con bisogni educativi speciali.

Come ho detto in premessa, lo smart working rappresenta una modalità di svolgimento della prestazione lavorativa e non uno strumento per la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, pertanto lo stesso non può sostituirsi ai congedi e ai bonus per l'acquisto dei servizi di cura, in quanto il lavoratore che svolge la sua attività in modalità agile non può, al contempo, dedicarsi anche ai lavori di cura familiare. Occorre, pertanto, mantenere l'attenzione su questo punto per reperire quanto prima le risorse necessarie alla copertura finanziaria dei necessari correttivi che, in questa sede, non è stato possibile introdurre proprio a causa dell'assenza di adeguati mezzi di copertura. In attesa di definire una cornice di princìpi in materia di smart working all'interno della quale si muovano la contrattazione collettiva e gli accordi individuali azienda-lavoratore, con un importante emendamento approvato dalle Commissioni, si è riaffermato il riconoscimento del diritto dei lavoratori in smart working alla disconnessione dalle strumentazioni e dalle piattaforme informatiche senza che l'esercizio di tale diritto possa avere ripercussioni sul rapporto di lavoro o sul trattamento retributivo.

Per quanto riguarda i congedi riconosciuti ai genitori di figli conviventi minori di 14 anni, le principali modifiche introdotte dalle Commissioni riguardano l'estensione dei benefici riconosciuti ai genitori di figli con disabilità. In particolare, si è previsto che i congedi riconosciuti ai genitori di figli con disabilità e in situazione di gravità siano riconosciuti a prescindere dall'età del figlio e non solo per il caso di sospensione dell'attività didattica, ma anche per la durata dell'infezione da SARS-CoV, nonché per la durata della quarantena del figlio. Quanto alle modalità di utilizzo dei congedi, si è specificato che essi potranno essere fruiti in forma giornaliera o oraria.

Per quanto riguarda, poi, il bonus per i servizi di babysitting, il dibattito svolto in sede referente è stato fortemente condizionato dall'esigenza di muoversi all'interno di un quadro finanziario sostanzialmente predeterminato, cosa che, di fatto, non ha consentito di ragionare su possibili ampliamenti delle tutele, sia per un rafforzamento dei benefici riconosciuti ai lavoratori autonomi, sia per una estensione ad altre categorie di lavoratori dipendenti. Grazie all'approvazione di emendamenti presentati da tutti i gruppi parlamentari, è stato, tuttavia, possibile allargare le tutele a tutti i lavoratori dipendenti del settore sanitario pubblico e privato accreditato, precisando che esse si estendono alle categorie degli esercenti le professioni sanitarie, degli esercenti la professione di assistente sociale e degli operatori sociosanitari. Ugualmente, sempre grazie ad emendamenti di tutti i gruppi, è stato chiarito espressamente che il bonus spetta ai lavoratori dei Corpi di polizia locale.

Come Commissione affari sociali e lavoro, lasciamo agli atti, oltre che le proposte migliorative del provvedimento, la preziosa discussione svolta la scorsa settimana, con l'auspicio che i tasselli mancanti per un sistema di welfare che accolga e accompagni tutte e tutti si componga e si completi a partire dai prossimi provvedimenti in corso di trattazione e a quelli che verranno varati nei prossimi giorni.