Dichiarazione di voto sulla questione pregiudiziale
Data: 
Giovedì, 29 Luglio, 2021
Nome: 
Stefano Ceccanti

A.C. 3223

Grazie, Presidente. Perché questa pregiudiziale non tiene? In primo luogo, perché, anche quando parte da premesse giuste, giunge, poi, a conclusioni sbagliate. Gli esempi sono tre. È vero che un'interpretazione del Codice della Protezione civile, utilizzata come fondamento degli interventi, soprattutto nella prima fase, porta a concludere che, dopo il 31 luglio 2021, non si potesse più prorogare con delibera del Consiglio dei Ministri lo stato di emergenza, ma è proprio per questo che il provvedimento interviene con norma legislativa, una scelta che, tra l'altro, dà maggiori poteri al Parlamento, che potrà emendare il testo e, se crede, fissare un termine allo stato di emergenza anche più ristretto. La legge di conversione è, infatti, una norma primaria esattamente come il Codice della Protezione civile.

La stessa obiezione vale per il richiamo alla sentenza della Corte n. 5 del 2018 che ha fissato paletti precisi per l'obbligo vaccinale, ma proprio quella sentenza ha salvato un decreto-legge che introduceva obblighi vaccinali. Non si possono separare le motivazioni dal dispositivo e, a maggior ragione, quei paletti devono ritenersi rispettati per un provvedimento che - è bene ricordarlo - non introduce un obbligo vaccinale nemmeno in forma surrettizia; dove sta il più, sta anche il meno. Per inciso, va segnalato che il green pass può essere ottenuto anche da chi non vuole fare il vaccino, a condizione che faccia il tampone e con la differenziazione, pienamente ragionevole, della minore durata.

Idem per il richiamo ai paletti del regolamento dell'Unione europea citato nel testo, ma, anche in questo caso, i criteri di ragionevolezza e proporzionalità sono soddisfatti. L'onere di disporre del green pass è previsto per quelle situazioni in cui maggiore è il rischio di contagio.

In secondo luogo, però c'è anche il caso più grave, di argomenti del tutto infondati il maggiore dei quali è l'invocazione della libertà personale garantito dall'articolo 13 che può, come è noto, essere limitata solo con legge riserva assoluta e per decisione del giudice. Qui non è in gioco la libertà personale dell'articolo 13, è in gioco la libertà di circolazione dell'articolo 16 che, invece, è oggetto di sola riserva relativa, come ci siamo detti anche in altri dibattiti sulle pregiudiziali. È da poco passato il 14 luglio, ricordiamoci di quel brano della marsigliese: “Liberté, Liberté chérie, combats avec tes défenseurs!” (“Libertà, amata libertà, combatti coi tuoi difensori”). Tra i difensori non ci sono, nonostante le loro volontà successive, né gli autori della pregiudiziale, né tantomeno coloro che manifestano facendosi forza di un'idea sbagliata di libertà. Come diceva Emmanuel Mounier, uno degli autori che più ha influenzato il nostro articolo 2 della Costituzione, la libertà non è un semplice sgorgare, senza direzione. La libertà è quella dell'articolo 2: autonomia individuale e coscienza dei doveri, uniti insieme.