Discussione sulle linee generali
Data: 
Lunedì, 20 Ottobre, 2014
Nome: 
Chiara Braga

A.C. 2629-A

Signor Presidente, Onorevoli colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame del decreto legge n. 133 del 2014, che contiene una serie di misure di notevole importanza in materia di infrastrutture, edilizia, ambiente, energia, nonché una serie di misure destinate alle imprese e agli enti territoriali: si tratta di norme finalizzate ad accelerare e a rilanciare gli investimenti e a introdurre misure di semplificazione burocratica. Obiettivi che rientrano pienamente nella strategia del Governo di rilancio della competitività del nostro Paese e di sostegno alla crescita, obiettivi il cui perseguimento è necessario nel momento di crisi economica che sta attraversando il Paese e che necessitano di interventi di stimolo alla economia accompagnati da riforme strutturali. Il provvedimento è corposo e articolato ed è stato sostanzialmente modificato nel corso dell'esame in Commissione; nell'ambito di un ricco ciclo di audizioni abbiamo infatti avuto modo di raccogliere le osservazioni e i contributi di una pluralità articolata di soggetti che hanno consentito di apportare importanti miglioramenti al testo. Il testo iniziale del DL è stato pertanto modificato non solo a seguito dell'approvazione di emendamenti presentati dal Governo e dal relatore, ma anche di numerosi emendamenti di iniziativa parlamentare: si tratta di modifiche che migliorano il testo al nostro esame e lo integrano con nuove importanti misure. 
Tra questi credo che sia particolarmente opportuno sottolineare le integrazioni introdotte in materia di trasparenza delle procedure e rispetto dei requisiti di concorrenza per professionisti ed imprese in materia di realizzazione di opere pubbliche; anche in presenza di procedure derogatorie e straordinarie determinate dall'urgenza di dar corso ad interventi strategici per il Paese sono stati rafforzati, grazie a diversi emendamenti di natura parlamentare, questi fondamentali aspetti, proprio con l'obiettivo di prevenire a monte i rischi di successivi blocchi nell'iter di realizzazione di opere fondamentali per la ripresa del Paese, come spesso abbiamo visto invece verificarsi in questi anni. 
Queste modifiche, così come altre introdotte ad esempio nelle parti del DL inerenti le materie energetiche e ambientali,danno conto dell'impostazione generale di questo provvedimento. Il nostro Paese ha estrema necessità di superare gli ostacoli che impediscono la realizzazione di investimenti utili per l'economia e l'occupazione – da qui il nome «Sblocca Italia» con cui tutti ci riferiamo a questo DL – ma questo obiettivo si raggiunge solo se allo stesso tempo vengono perseguiti, insieme alle reali ed innegabili esigenze di efficienza e tempestività, gli altrettanto fondamentali principi di legalità e trasparenza, nonché di salvaguardia ambientale e paesaggistica. 
Signor Presidente, in considerazione della corposità del testo e della numerosità delle modifiche approvate, di seguito mi soffermerò sui passaggi più importanti del provvedimento, anticipandole fin d'ora l'intenzione di depositare il testo scritto della mia relazione. 
Una prima parte del decreto riguarda le misure in materia di infrastrutture, per la riapertura dei cantieri e la realizzazione delle opere pubbliche. In tale ambito, l'articolo 1 prevede la nomina dell'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato S.p.A. a Commissario per la realizzazione delle opere relative alla tratta ferroviaria Napoli-Bari, inclusa nella «legge obiettivo» disciplinando, nel contempo, i compiti e i poteri del Commissario, la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza degli interventi e il finanziamento degli interventi medesimi, nonché l'accelerazione delle procedure di acquisizione degli atti di assenso sia in conferenza di servizi che successivamente. La Commissione ha apportato modifiche a tale articolo finalizzate a: fare salva la previsione progettuale della stazione ferroviaria in superficie lungo la tratta appenninica Apice-Orsara; a stabilire gli obblighi di pubblicazione previsti dal Dlgs 33/2013 e ad inserire negli avvisi, nei bandi di gara o nelle lettere di invito che la mancata accettazione, da parte delle imprese, delle clausole contenute nei Protocolli di legalità costituisce causa di esclusione dalle gare; a trasferire dal Commissario – come era inizialmente previsto nel testo del DL – alla deliberazione del Consiglio dei Ministri la competenza ad adottare il provvedimento conclusivo della conferenza di servizi nei casi di motivato dissenso espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità; ad autorizzare il Commissario a richiedere i trasferimenti di cassa, in via prioritaria, a valere sulle risorse di competenza nazionale al fine di non superare i limiti del patto di stabilità. L'articolo 1 dispone, inoltre, l'approvazione del Contratto di Programma 2012-2016 parte Investimenti tra Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e MIT, stipulato l'8 agosto 2014, sul quale, nel corso dell'esame in Commissione è stata espressamente prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. Ulteriori modifiche all'articolo 1 inserite nel corso dell'esame in Commissione hanno riguardato l'esclusione dal patto di stabilità interno negli anni 2014 e 2015 delle spese per l'esecuzione di opere volte all'eliminazione dei passaggi a livello, la redazione di un piano di ammodernamento dell'infrastruttura ferroviaria, l'elaborazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali dei singoli aeroporti, nonché la determinazione dei livelli dei diritti aeroportuali per il 2015 per i contratti di programma scaduti al 31 dicembre 2014. 
L'articolo 2, non modificato in Commissione, introduce, al comma 1, una disposizione per la realizzazione di infrastrutture strategiche in concessione, allo scopo di consentire al bando di gara – nel caso di articolazione del progetto per stralci funzionali o, nei casi più complessi, di successive articolazioni per fasi – di prevedere l'integrale caducazione della concessione stessa, con la conseguente possibilità in capo al concedente di rimettere a gara la concessione per la realizzazione dell'intera opera nei casi e alle condizioni disciplinate nella norma. 
L'articolo 3 destina, al fine di consentire la continuità dei cantieri in corso o il perfezionamento degli atti contrattuali finalizzati all'avvio dei lavori nel 2014, 3.890 milioni di euro al Fondo istituito nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti (cd. «sblocca cantieri») per il periodo 2013-2020. L'articolo 3 elenca inoltre gli interventi finanziabili e i termini entro i quali gli interventi sono appaltabili e cantierabili; il mancato rispetto di tali termini determina la revoca del finanziamento assegnato. Nell'ambito delle varie tipologie sono ricompresi singoli interventi e categorie generiche di interventi tra i quali le opere segnalate dagli enti locali per i quali il testo approvato dalla Commissione introduce una serie di criteri per l'attribuzione delle risorse tra i quali gli interventi per la messa in sicurezza del territorio e la riduzione del rischio idrogeologico. L'articolo 3 è stato integrato nel corso dell'esame in Commissione al fine di prevedere una procedura per il finanziamento in via prioritaria delle opere incluse nell'XI Allegato infrastrutture, nonché una serie di disposizioni di carattere procedurale e finanziario per la realizzazione di specifiche infrastrutture. 
L'articolo 5 reca norme importanti in materia di concessioni autostradali ed è stato modificato nel corso dell'esame in Commissione; rispetto al testo vigente le modifiche del rapporto concessorio da parte dei concessionari delle tratte autostradali nazionali, che devono essere sottoposte entro il 31 dicembre 2014 al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere esplicitamente finalizzate a procedure di aggiornamento o revisione delle convenzioni e devono riguardare rapporti concessori in essere. Viene, altresì, previsto che le richieste di modifica del rapporto concessorio prevedono nuovi investimenti da parte dei concessionari, i quali sono comunque tenuti alla realizzazione degli investimenti già previsti nei vigenti atti di concessione. Con emendamento parlamentare è stato previsto che gli schemi di atto aggiuntivo o di convenzione e i relativi piani economico-finanziari, corredati dei pareri prescritti dalla normativa vigente, sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari e si prevede inoltre anche un coinvolgimento dell'Autorità dei trasporti. In conseguenza delle modifiche approvate in Commissione, si precisa che l'affidamento di tutti gli interventi avverrà nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica. Una nuova disposizione inserita in Commissione riguarda il subentro del Ministero delle infrastrutture alla regione Emilia Romagna nelle funzioni di concedente dell'Autostrada Cispadana (articolo 5-bis). 
Oltre alle misure destinate alle opere pubbliche, il decreto, all'articolo 6, prevede alcune fondamentali misure destinate alle infrastrutture immateriali, nella prospettiva della digitalizzazione del Paese. Si prevede, infatti, la concessione, fino al 31 dicembre 2015, di un credito d'imposta IRES e IRAP, entro il limite massimo del 50 per cento dell'investimento, per la realizzazione di interventi infrastrutturali di realizzazione di reti di comunicazione elettronica a banda ultralarga. In Commissione sono state inserite ulteriori disposizioni finalizzate a colmare il gap digitale in relazione alla banda larga e ultralarga, anche al fine di inserire le opere infrastrutturali in fibra ottica per la banda ultralarga, anche all'interno degli edifici, tra gli oneri di urbanizzazione primaria e prevedere che l'occupazione di beni pubblici o comunque nella disponibilità di pubbliche amministrazioni ovvero l'occupazione di spazi ed aree pubbliche per l'installazione di infrastrutture per la rete a banda larga e ultralarga non comportano a carico dell'operatore la corresponsione di alcun onere, canone, tassa o indennizzo. È stato infine aggiunto l'articolo 6-ter, che reca proprio specifiche disposizioni per l'infrastrutturazione degli edifici con impianti di comunicazione elettronica. 
L'articolo 10 è volto ad aumentare l'operatività della Cassa depositi e prestiti Spa, attraverso l'estensione del perimetro delle operazioni finanziate, anche con riferimento a investimenti nel campo della green economy, e a favorire nuovi investimenti in Italia da parte degli istituti simili presenti negli altri Stati dell'Unione europea. L'articolo 11, non modificato in Commissione, modifica la disciplina agevolativa per la realizzazione di nuove infrastrutture, da realizzare con il ricorso a contratti di partenariato pubblico-privato (PPP), ampliandone l'ambito alle opere previste in piani o programmi approvati da amministrazioni pubbliche e riducendo da 200 a 50 milioni di euro il valore dell'opera al di sopra del quale viene concesso l'incentivo. 
L'articolo 13 apporta numerose modifiche alla disciplina dei cd. project bond, al fine di estendere tra l'altro anche ai titolari di tali strumenti alcune norme già previste per gli enti finanziatori, mentre l'articolo 14 stabilisce che per la progettazione delle opere pubbliche non possono più essere richieste modifiche rispondenti a standard tecnici, che prescrivono livelli di sicurezza più stringenti rispetto a quelli definiti dalla normativa europea, e che tali modifiche devono essere eventualmente accompagnate da una analisi di sostenibilità economica e finanziaria e da una stima dei tempi di attuazione dell'opera (cd. norma overdesign). 
Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto l'articolo 16-bis, che reca una nuova disciplina per gli accessi sulle strade affidate in gestione ad Anas S.p.A. volta a risolvere una serie di questioni emerse nel corso degli ultimi anni relativamente ai pagamenti da corrispondere alla medesima società, e l'articolo 16-ter, volto alla definizione delle modalità e dei termini per l'effettuazione degli adempimenti antincendio relativi alle metropolitane in esercizio. 
Il decreto al nostro esame contiene anche misure specificamente destinate ai porti e agli aeroporti agli articoli 29 e 28. Nello specifico, l'articolo 28 interviene sul regime contributivo delle indennità di volo, estende il regime di esenzione dal diritto di imbarco al personale di volo degli aeromobili per ragioni di servizio in alcuni casi, disciplina lo svolgimento del servizio di pronto soccorso aeroportuale. Nel corso dell'esame in Commissione è stata prevista la promozione da parte del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero degli esteri, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione, di nuovi accordi bilaterali del trasporto aereo, o la modifica di quelli vigenti. Si prevede anche che nelle more l'ENAC possa rilasciare autorizzazioni temporanee non inferiori a diciotto mesi e eventualmente rinnovabili, incluse autorizzazioni per la «quinta libertà». 
Il comma 1 dell'articolo 29 prevede, poi, l'adozione di un piano strategico nazionale della portualità e della logistica, che contempli anche la razionalizzazione, il riassetto e l'accorpamento delle autorità portuali esistenti e che agevoli la crescita dei traffici delle merci e delle persone. Su tale piano, nel corso dell'esame in Commissione è stata prevista l'acquisizione del parere delle competenti commissioni parlamentari. 
In materia di trasporto ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in Commissione prevedono la modifica dei requisiti per l'accesso alla professione di autotrasportatore, prevedendo che venga meno il requisito di onorabilità dei titolari delle imprese di autotrasporto qualora siano stati oggetto di un'informativa antimafia interdittiva (articolo 29-bis), e l'introduzione di una disciplina in materia di autotrasporto relativamente alle sanzioni amministrative e ai contributi alle imprese di autotrasporto (articolo 32-bis). 
Una parte corposa del decreto comprende le misure in materia di edilizia e di valorizzazione del patrimonio immobiliare che hanno l'obiettivo di ridare slancio a un settore strategico per l'economia nazionale attraverso misure principalmente di semplificazione. Il tema delle semplificazioni delle procedure in materia edilizia è stato affrontato avendo come obiettivo primario quello di favorire il recupero del patrimonio edilizio esistente e di non produrre nuovo consumo di suolo. È evidente che queste misure, ancora parziali, devono trovare ora collocazione in un quadro più ampio che credo dovrà vedere quest'aula, già nelle prossime settimane, impegnata a portare in approvazione la legge sul contenimento del consumo e la valorizzazione del suolo agricolo. 
In particolare, l'articolo 17, che è stato modificato in più punti dalla Commissione, apporta numerose modifiche al T.U. edilizia (decreto del Presidente della Repubblica 380/2001) riguardanti, in primo luogo, le opere interne e la comunicazione di Inizio Lavori (CIL); viene infatti modificata la definizione di manutenzione straordinaria al fine, da un lato, di prevedere, per i predetti interventi, il rispetto della volumetria complessiva degli edifici in luogo dell'invarianza dei volumi e delle superfici delle singole unità immobiliari e, per l'altro, di comprendere in tali interventi quelli consistenti nel frazionamento o accorpamento delle unità immobiliari con esecuzione di opere, anche se comportanti la variazione delle superfici delle singole unità immobiliari nonché del carico urbanistico purché non sia modificata la volumetria complessiva degli edifici e si mantenga l'originaria destinazione d'uso. Connessa alle modifiche indicate è quella, che interviene sulle caratteristiche degli interventi di manutenzione straordinaria che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, ma previa comunicazione, anche per via telematica, dell'inizio dei lavori da parte dell'interessato all'amministrazione comunale. Relativamente alle modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei fabbricati adibiti ad esercizio d'impresa, si chiarisce che le stesse possono essere eseguite previa CIL (comunicazione di inizio lavori), a condizione che gli interventi non riguardino le parti strutturali. Nel corso dell'esame in Commissione è stata inclusa, tra gli interventi di manutenzione ordinaria eseguibili senza titolo abilitativo, l'installazione di pompe di calore aria-aria di potenza termica utile nominale inferiore a 12kW. L'articolo 17, inoltre, introduce la definizione di «interventi di conservazione», prevedendo che lo strumento urbanistico individua gli edifici esistenti non più compatibili con gli indirizzi della pianificazione e che, in tal caso, l'amministrazione comunale può favorire, in alternativa all'espropriazione, la riqualificazione delle aree attraverso forme di compensazione incidenti sull'area interessata e senza aumento della superficie coperta. Modifiche riguardano la disciplina del permesso di costruire attraverso l'introduzione di una nuova fattispecie di permesso di costruire in deroga anche alle destinazioni d'uso per gli interventi di ristrutturazione edilizia, attuati anche in aree industriali dismesse, a condizione che il mutamento di destinazione non comporti un aumento della superficie coperta, e del permesso di costruire convenzionato. La proroga dei termini di inizio e di ultimazione dei lavori, contemplati dal permesso di costruire, è consentita in caso di blocco degli stessi lavori causato da iniziative dell'amministrazione o dell'autorità giudiziaria rivelatesi poi infondate. Nel corso dell'esame in Commissione è stata soppressa la previsione, che disciplina la misura del contributo per il rilascio del permesso di costruire per gli interventi di trasformazione urbana complessi e, in particolare, consente allo strumento attuativo di prevedere che le opere di urbanizzazione siano direttamente messe in carico all'operatore privato che ne resta proprietario. Altra modifica di rilievo è quella, che aggiunge, ai criteri che la regione deve considerare nella redazione delle tabelle parametriche che i comuni devono utilizzare per la determinazione degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, un criterio di differenziazione tra gli interventi finalizzato ad incentivare, in modo particolare nelle aree a maggiore densità del costruito, quelli di ristrutturazione edilizia anziché quelli di nuova costruzione. Nel corso dell'esame in Commissione tale disposizione è stata integrata al fine di prevedere anche un criterio di valutazione del maggior valore generato da interventi su aree o immobili in variante urbanistica, in deroga o con cambio di destinazione d'uso. Nell'ottica di incentivare il recupero del patrimonio edilizio esistente, si consente, inoltre, ai comuni di deliberare, per gli interventi di ristrutturazione edilizia, che i costi di costruzione siano inferiori ai valori determinati per le nuove costruzioni. La Commissione è intervenuta sulla norma che prevede, per la ristrutturazione, il recupero e il riuso degli immobili dismessi o in via di dismissione, una riduzione del contributo di costruzione in misura non inferiore al 20%, rispetto a quello previsto per le nuove costruzioni, stabilendo che la riduzione sia applicabile nei casi non interessati da varianti urbanistiche, deroghe o cambi di destinazione d'uso comportanti maggior valore rispetto alla destinazione originaria. I termini per il rilascio del permesso di costruire sono raddoppiati nei soli casi di progetti particolarmente complessi, secondo la motivata risoluzione del responsabile del procedimento. Ulteriori disposizioni aggiunte nel corso dell'esame in Commissione riguardano l'introduzione di sanzioni pecuniarie da 2.000 a 20.000 euro in caso di inottemperanza accertata all'ingiunzione di demolizione degli interventi eseguiti in assenza di permesso di costruire, in totale difformità o con variazioni essenziali, i cui proventi sono destinati, tra l'altro, alla demolizione e alla rimessione in pristino delle opere abusive. L'articolo 17 prevede, inoltre, l'introduzione di una disciplina finalizzata a stabilire quali mutamenti della destinazione d'uso siano urbanisticamente rilevanti; in proposito, la Commissione ha precisato i termini di adeguamento delle legislazioni regionali a tale disciplina decorsi i quali si applica la disciplina medesima. Nel corso dell'esame in Commissione è stato aggiunto l'articolo 17-bis, che prevede la conclusione, in sede di Conferenza unificata, di accordi o intese per l'adozione di uno schema di regolamento edilizio-tipo al fine di semplificare ed uniformare le norme e gli adempimenti; si tratta di una misura fortemente attesa proprio perché finalizzata a semplificare e uniformare gli adempimenti in materia edilizia. 
Passo ora agli altri interventi concernenti l'edilizia e alle misure riguardanti il patrimonio pubblico. Per favorire gli investimenti nel settore delle locazioni immobiliari destinate ad uso non abitativo, l'articolo 18 prevede che nei contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, anche se adibiti ad attività alberghiera, le parti possano liberamente stabilire i termini e le condizioni contrattuali in deroga all'attuale disciplina legislativa prevista dalla legge 392 del 1978 (cd. legge sull'equo canone). Nel corso dell'esame in Commissione è stato elevato da 150.000 a 250.000 euro l'importo contrattuale minimo per l'applicazione delle norma e sono stati esclusi dalla liberalizzazione i contratti riferiti a locali qualificati di interesse storico a seguito di provvedimento regionale o comunale. 
L'articolo 19 stabilisce l'esenzione dalle imposte di registro e di bollo nel caso di registrazione di atti che dispongono esclusivamente la riduzione del canone di un contratto di locazione in corso. 
L'articolo 20 modifica la disciplina delle SIIQ (Società di investimento immobiliare quotate) per facilitare l'accesso al regime fiscale di favore previsto con la legge finanziaria 2007: sono quindi modificati i requisiti partecipativi dei soci e si uniforma il regime fiscale a quello dei fondi immobiliari. Si introducono inoltre ulteriori misure agevolative e un nuovo regime fiscale di esenzione e distribuzione delle plusvalenze realizzate sugli immobili oggetto di locazione. Nel corso dell'esame in Commissione sono state aggiunte nuove disposizioni concernenti la previsione di ulteriori ipotesi in cui continuano ad applicarsi le esenzioni e le agevolazioni tributarie nel caso di trasferimento immobiliare, l'estensione a tutte le pubbliche amministrazioni delle modalità di dismissione tramite trattativa privata, anche in blocco, la modifica delle procedure di dismissione dei beni di rilevante interesse culturale, paesaggistico e ambientale. 
L'articolo 21 prevede una deduzione dal reddito del 20 per cento a favore di chi, al di fuori di un'attività commerciale, acquista dal 1o gennaio 2014 al 31 dicembre 2017 un alloggio a destinazione residenziale di nuova costruzione e invenduto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge o oggetto di ristrutturazione. Nel corso dell'esame in Commissione le agevolazioni sono state estese anche agli immobili oggetto di interventi di restauro e risanamento conservativo; la deduzione dal reddito pari al 20 per cento del prezzo di acquisto dell'immobile è estesa anche agli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l'acquisto delle unità immobiliari. 
L'articolo 23 disciplina le caratteristiche principali del contratto di godimento in funzione della successiva alienazione di immobili. 
L'articolo 26 reca una serie di disposizioni finalizzate a semplificare e accelerare le procedure di valorizzazione degli immobili pubblici non utilizzati e a regolare il procedimento di valorizzazione degli immobili non più utili alle finalità istituzionali della difesa. In sede di esame della Commissione sono stati inseriti criteri di priorità nella valutazione dei progetti di recupero, finalizzati alla riduzione del disagio abitativo. 
L'articolo 27 contiene misure urgenti in materia di patrimonio dell'INAIL (Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro), disponendo l'individuazione delle opere di pubblica utilità da finanziare urgentemente nell'ambito degli investimenti immobiliari dello stesso Istituto. Nel corso dell'esame in Commissione, sono state incluse, tra le opere di pubblica utilità da finanziare, in via d'urgenza, prioritariamente tra quelle in avanzato stato di realizzazione, nell'ambito degli investimenti immobiliari dell'INAIL, quelle per la bonifica dall'amianto, la messa in sicurezza, l'efficientamento energetico di scuole, asili nido, strutture socio sanitarie, edilizia residenziale pubblica. 
Altrettanto corposo è il gruppo di norme in materia ambientale. Il comma 1 dell'articolo 7 introduce una serie di modifiche al cd. Codice dell'ambiente (D.Lgs. 152/2006) in materia di gestione delle risorse idriche sulle quali sono intervenute numerose modifiche da parte della Commissione. Le principali disposizioni sono volte a: prevedere l'obbligatorietà della partecipazione degli enti locali agli enti d'ambito e poteri sostitutivi in capo alla regione, nei casi di mancata adozione da parte dell'ente locale della delibera di adesione all'ente d'ambito; consentire, nel caso in cui l'ambito territoriale ottimale (ATO) coincida con l'intero territorio regionale, l'affidamento del servizio idrico integrato in ambiti territoriali comunque non inferiori al territorio delle province o delle città metropolitane fatte salve le gestioni del servizio idrico in forma autonoma esistenti nei comuni montani; prevedere che l'ente d'ambito deliberi la forma di gestione e le modalità di affidamento del servizio, nel rispetto della disciplina europea e nazionale; introdurre l'obbligo per il nuovo gestore affidatario del servizio idrico di riconoscere al gestore uscente un valore di rimborso a fine concessione; introdurre una specifica disciplina per l'approvazione dei progetti degli interventi previsti nei piani d'investimento compresi nei piani d'ambito, anche coordinando le varianti agli strumenti di pianificazione con il piano di protezione civile; garantire che in tutti gli ambiti territoriali il servizio idrico sia affidato a gestori unici prevedendo, nel caso di mancato rispetto degli adempimenti, l'attivazione della procedura di esercizio del potere sostitutivo regionale e, in caso di mancato esercizio dello stesso, di quello del Governo, mediante la nomina di un commissario ad acta, nonché la responsabilità erariale in caso di violazione delle disposizioni. È stata inoltre soppressa la disposizione volta a consentire il sub affidamento, previa approvazione espressa da parte dell'ente di governo dell'ambito, permanendo pertanto solo il limite trentennale degli affidamenti. 
La discussione di questo provvedimento ha anche incrociato il verificarsi di episodi drammatici – l'alluvione che ha colpito Genova e poi quelle in Maremma, nel Parmense – che ancora una volta ci hanno ricordato la fragilità del nostro territorio e l'urgenza di politiche di prevenzione del dissesto idrogeologico. 
Particolare importanza assumono quindi le misure contenute nei commi da 2 a 5 con una serie di norme principalmente finalizzate all'utilizzo delle risorse per interventi di mitigazione del rischio idrogeologico, nonché disposizioni volte ad agevolare la realizzazione degli interventi stessi. Nello specifico si dispone che, a partire dalla programmazione 2015, le risorse destinate al finanziamento degli interventi in materia di mitigazione del rischio idrogeologico sono utilizzate tramite accordo di programma sottoscritto dalla Regione interessata e dal Ministero dell'ambiente; in proposito, nel corso dell'esame in Commissione è stata prevista una destinazione prioritaria delle risorse agli interventi integrati finalizzati sia alla mitigazione del rischio sia alla tutela e al recupero degli ecosistemi in grado di garantire la riduzione del rischio idrogeologico e con priorità per la delocalizzazione di edifici e di infrastrutture potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità. 
Il comma 4 consente ai Presidenti delle Regioni di avvalersi di tutti i soggetti pubblici e privati, nel rispetto delle procedure di evidenza pubblica, per lo svolgimento di attività di progettazione ed esecuzione degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti dagli accordi di programma stipulati con le Regioni. 
I commi 6 e 7 dell'articolo 7 hanno l'obiettivo di accelerare la realizzazione degli interventi di adeguamento dei sistemi di collettamento, fognatura e depurazione necessari a conformarsi alle sentenze di condanna della Corte di Giustizia dell'UE concernenti l'applicazione della Direttiva 91/271/CEE sul trattamento delle acque reflue urbane. A tal fine si disciplina in dettaglio la procedura per la revoca delle risorse e per il loro successivo utilizzo, e nel corso dell'esame in Commissione è stata aggiunta, tra le condizioni per la revocabilità delle risorse, l'inerzia del soggetto attuatore. 
È bene sottolineare che le misure contenute nel comma 7, relativamente alla prevenzione del dissesto idrogeologico e alla realizzazione degli interventi sui sistemi di depurazione e collettamento, consentono di rendere immediatamente spendibile una mole significativa di risorse – oltre tre miliardi di euro – stanziate nel corso degli anni e non spese per ragioni di complicazione burocratica e giudiziaria. 
Nel corso dell'esame in Commissione sono poi intervenute importanti modifiche, talune in particolari dettate dai recenti eventi verificatisi a Genova: mi riferisco in particolare al comma 2-sexies dell'articolo 9, finalizzato a stabilire che le «esigenze imperative connesse a un interesse generale» – in presenza delle quali il Codice del processo amministrativo (d.lgs. n. 104 del 2010, articolo 121) consente di conservare efficacia al contratto di aggiudicazione di lavori pubblici che sarebbe altrimenti da annullare perché stipulato in violazione di legge – sono anche le esigenze di tutela della incolumità pubblica. Inoltre, nel caso di procedure ad evidenza pubblica avviate o da avviarsi ovvero di redazione di verbale di somma urgenza per interventi connessi allo stato di calamità ovvero ancora nei casi di cui di «estrema urgenza» di cui al comma 1 dell'articolo 9, se le esigenze di incolumità pubblica vengono evidenziate dalla stazione appaltante dinanzi al TAR adito in sede cautelare, il giudice amministrativo può concedere la sospensione del provvedimento solo se ritiene che l'estrema gravità e urgenza che motivano la domanda cautelare siano prevalenti sulle esigenze di incolumità pubblica. 
Proseguendo relativamente alle misure in materia di ambiente l'articolo 8 autorizza il Governo all'adozione di un regolamento di delegificazione volto a dettare disposizioni per il riordino e la semplificazione della disciplina riguardante la realizzazione degli interventi in materia di gestione delle terre e rocce da scavo. Questo articolo è stato integrato in Commissione al fine di prevedere ulteriori principi e criteri direttivi per l'adozione del regolamento. 
L'articolo 33 prevede l'adozione di interventi di riqualificazione ambientale e urbana in aree territoriali di rilevante interesse nazionale e specifiche disposizione finalizzate a procedere ad interventi di bonifica ambientale e rigenerazione urbana nel comprensorio Bagnoli – Coroglio, che viene riconosciuto area di rilevante interesse nazionale dal decreto. Le disposizioni sono volte ad assicurare la programmazione, realizzazione e gestione unitaria degli interventi di bonifica ambientale e di rigenerazione urbana in tempi certi e brevi. La predisposizione, l'attuazione e la gestione di queste misure sono demandate a un Commissario straordinario del Governo e a un Soggetto attuatore, attraverso la redazione di uno specifico programma di risanamento ambientale e rigenerazione urbana e di un documento di indirizzo strategico. I predetti soggetti devono comunque operare nel rispetto delle procedure di scelta del contraente, sia per la progettazione che per l'esecuzione dei lavori, previste dal Codice dei contratti pubblici. Ulteriori disposizioni approvate nel corso dell'esame in Commissione sono volte a consentire la partecipazione del comune di Napoli alla definizione del programma di rigenerazione urbana e a garantire la salvaguardia dei livelli occupazionali. 
L'articolo 33-bis, inserito nel corso dell'esame in Commissione, è volto ad escludere dai vincoli del patto di stabilità interno, a partire dal 2014, le spese sostenute per gli interventi di bonifica dell'amianto da realizzare nei territori compresi nel sito di bonifica di interesse nazionale di «Casale Monferrato». 
L'articolo 34 contiene una serie di disposizioni applicabili nei casi di bonifica e messa in sicurezza di siti contaminati, che perseguono la finalità, da una parte, di semplificazione e accelerazione delle procedure di affidamento dei contratti pubblici e di esecuzione degli stessi e, dall'altra, di consentire l'effettuazione, nei siti inquinati in cui sono in corso o non sono ancora state avviate attività di messa in sicurezza e bonifica, di una serie di interventi alle condizioni indicate dal medesimo comma e definendo le modalità di caratterizzazione, scavo e gestione dei terreni/materiali movimentati. Nel corso dell'esame in Commissione è stata prevista l'esclusione dal patto di stabilità di tali interventi, incluse le opere di bonifica, nonché ulteriori modifiche alla procedura semplificata in materia di bonifiche dei siti inquinati. 
L'articolo 35 contiene una serie di disposizioni finalizzate alla realizzazione di un sistema adeguato ed integrato di gestione dei rifiuti urbani. Si tratta di un articolo che è stato integralmente sostituito nel corso dell'esame in Commissione prevedendo, da un lato, una serie di modifiche alla procedura per la realizzazione di impianti di recupero di energia dai rifiuti, e dall'altro disposizioni aggiuntive in materia di: recupero dei rifiuti organici (comma 2); contributi economici per il trattamento energetico fuori regione dei rifiuti (comma 7); affidamento della nuova concessione del SISTRI dal 2016 (comma 10); deroga al divieto di smaltimento fuori regione dei rifiuti urbani nei casi di calamità naturali (comma 11); rifiuti di beni in polietilene. Relativamente alla realizzazione del sistema nazionale di gestione dei rifiuti urbani, viene demandata ad un apposito D.P.C.M. l'individuazione degli impianti, che vengono qualificati come «infrastrutture e insediamenti strategici di preminente interesse nazionale». In tale decreto, che dovrà essere adottato sentita la Conferenza Stato-regioni, dovrà essere preliminarmente individuata, a livello nazionale, la capacità complessiva di trattamento di rifiuti urbani e assimilati degli impianti di incenerimento esistenti, con l'indicazione espressa della capacità di ciascun impianto, e, in subordine, gli impianti di incenerimento con recupero energetico di rifiuti urbani e assimilati da realizzare per coprire il fabbisogno residuo. Si prevede, inoltre, l'emanazione di un altro D.P.C.M. che dovrà effettuare la ricognizione dell'offerta esistente e individuare il fabbisogno residuo, articolato per regioni, di impianti di recupero della FORSU (frazione organica dei rifiuti urbani) raccolta in maniera differenziata. Si consente, altresì, alle Regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano, sino alla definitiva realizzazione degli impianti necessari per l'integrale copertura del fabbisogno residuo così determinato, di autorizzare, ove tecnicamente possibile, un incremento fino al 10 per cento della capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti organici per favorire il recupero di tali rifiuti raccolti nel proprio territorio e la produzione di compost di qualità. La previsione secondo cui tutti gli impianti (sia nuovi che esistenti) sono autorizzati a saturazione del carico termico viene contemperata dall'inserimento di vincoli ambientali, in particolare relativamente all'adeguamento dell'autorizzazione integrata ambientale e al rispetto dei requisiti relativi allo stato di qualità dell'aria. Quanto ai criteri di priorità di accesso dei rifiuti negli impianti, il nuovo testo dà priorità ai rifiuti urbani prodotti nel territorio regionale fino al soddisfacimento del relativo fabbisogno e, solo per la disponibilità residua autorizzata, al trattamento di rifiuti urbani prodotti in altre regioni. 
Un importante gruppo di norme riguarda l'energia. L'articolo 22 riguarda l'incentivazione degli interventi di produzione di energia termica da fonti rinnovabili e di incremento dell'efficienza energetica di piccole dimensioni, realizzati in data successiva al 31 dicembre 2011, e mira a facilitare l'accesso per imprese, famiglie e soggetti pubblici a tali contributi. La norma prevede che l'aggiornamento del sistema di incentivi (attualmente definiti dal c.d. conto termico) venga effettuato entro il 31 dicembre 2014, semplificando le procedure ed utilizzando strumenti per favorire l'accesso alle risorse stanziate. Tra le modifiche approvate dalla Commissione segnalo che, con riguardo all'aggiornamento del sistema di incentivi del conto termico, è stato previsto l'accesso da parte dei soggetti di edilizia popolare e delle cooperative di abitanti alle categorie di incentivi della Pubblica Amministrazione. Nel corso dell'esame in Commissione è stato inserito l'articolo 22-bis, che interviene sul meccanismo del cd. spalma-incentivi obbligatorio (di cui al DL 91/2014) volto alla riduzione annua degli incentivi erogati agli impianti fotovoltaici di grossa taglia, escludendo dall'ambito di applicazione dello stesso gli impianti i cui soggetti responsabili siano, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame, enti locali o scuole. 
L'articolo 36 esclude dai vincoli del patto di stabilità interno le spese sostenute dalle regioni per la realizzazione degli interventi di sviluppo dell'occupazione e delle attività economiche, di sviluppo industriale e di miglioramento ambientale nonché per il finanziamento di strumenti della programmazione negoziata. In conseguenza delle modifiche approvate dalla Commissione, si precisa che con la legge di stabilità 2015 e con quelle successive sia definito per le Regioni, compatibilmente con gli obiettivi di finanza pubblica, il limite della esclusione dal patto di stabilità interno delle spese in conto capitale finanziate con le entrate delle aliquote di prodotto aliquote destinate alle Regioni a statuto ordinario, si inseriscono anche le spese di bonifica e di ripristino ambientale tra quelle escluse dal patto di stabilità interno. Ulteriori disposizioni aggiunte in Commissione riguardano la destinazione del fondo alimentato dall'aumento di aliquota sulle produzioni di idrocarburi liquidi alla promozione di misure di sviluppo economico e all'attivazione di una social card, la destinazione del 50 per cento delle aliquote di prodotto derivanti dalle produzioni di idrocarburi nel mare territoriale ad interventi infrastrutturali e occupazionali in materia ambientale, sicurezza idrogeologica del territorio salvaguardia delle coste nei comuni costieri in corrispondenza con le aree di insediamento degli impianti offshore. L'articolo 36-bis interviene sulla disciplina (articolo 16 del DL 1/2012), che prevede la destinazione a progetti infrastrutturali e occupazionali di crescita dei territori di insediamento degli impianti produttivi, di una quota delle maggiori entrate per l'erario garantite dalle risorse energetiche strategiche nazionali di idrocarburi. 
L'articolo 37 introduce alcune modifiche sulle norme vigenti in materia di infrastrutture di gas naturale, al fine di prevedere che i gasdotti di importazione di gas dall'estero, i terminali di rigassificazione di GNL, gli stoccaggi di gas naturale e le infrastrutture della rete nazionale di trasporto del gas naturale, incluse le operazioni preparatorie necessarie alla redazione dei progetti e le relative opere connesse, rivestono carattere di interesse strategico, costituiscono una priorità a carattere nazionale, sono di pubblica utilità, sono indifferibili e urgenti. Tra le modifiche approvate dalla Commissione segnalo che, per le infrastrutture lineari energetiche facenti parte della rete nazionale dei gasdotti, si prevede che l'atto conclusivo del procedimento di autorizzazione alla costruzione è adottato d'intesa con le Regioni interessate previa acquisizione del parere degli enti locali ove ricadono le infrastrutture da rendere entro trenta giorni dalla richiesta decorsi i quali il parere si intende acquisito. 
Anche l'articolo 38 qualifica le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi e quelle di stoccaggio sotterraneo di gas naturale come attività di interesse strategico, di pubblica utilità, urgenti e indifferibili. Un'ulteriore modifica attiene all'inserimento delle attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi effettuate sulla terraferma tra i progetti di competenza statale, sottoposti a procedimento di Valutazione di impatto ambientale (VIA) (comma 3) e alla conclusione dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale in corso da parte delle regioni; in proposito, si proroga al 31 marzo 2015 il termine entro il quale le regioni devono concludere i procedimenti di VIA in corso e, decorso il quale, gli stessi procedimenti, ove non conclusi, vengono trasferiti al Ministero dell'ambiente. Vengono inoltre stabiliti nuovi principi per il conferimento di titoli minerari, in modo da semplificare e ridurre i tempi necessari per il rilascio dei titoli abilitativi per la ricerca e la produzione di idrocarburi, prevedendo il rilascio di un titolo concessorio unico. Con una modifica in Commissione si rende la proroga della fase di coltivazione da parte del Mise non più automatica, ma subordinata al caso di rinvenimento di un giacimento tecnicamente ed economicamente coltivabile, riconosciuto dal Ministero dello sviluppo economico. Relativamente alla procedura relativa al titolo concessorio unico, si specifica che la valutazione ambientale preliminare è svolta entro 60 giorni con parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS del MATTM, che il rilascio del titolo concessorio unico è subordinato alla presentazione di idonee garanzie bancarie o assicurative commisurate al valore delle opere di recupero ambientale previste; e che il rilascio di nuove autorizzazioni è vincolato alla verifica di sussistenza di tutte le garanzie economiche della società richiedenti per coprire i costi di un'eventuale incidente durante le attività di ricerca e coltivazione di idrocarburi. Si ribadisce che per il decreto ministeriale di rilascio del titolo per le attività in terraferma, è necessaria l'intesa con la Regione. Durante l'esame in Commissione è stata soppressa la previsione che estende l'applicazione del programma provvisorio per giacimenti che richiedano l'impiego di nuove tecnologie ad alcune zone per le quali attualmente vige un divieto per la prospezione, la ricerca e la coltivazione di idrocarburi. Si inseriscono, inoltre, tra le attività soggette ad autorizzazione rilasciata dall'Ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia (UNMIG) la reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa estratta in giacimento. Tra le ulteriori modifiche all'articolo 38 approvate in Commissione segnalo che si prevede che le autorizzazioni relative alla reiniezione delle acque di strato o della frazione gassosa siano rilasciate con la prescrizione delle precauzioni tecniche necessarie a garantire che esse non possano raggiungere altri sistemi idrici o nuocere ad altri ecosistemi. È stato altresì introdotto nelle attività di ricerca o coltivazione di idrocarburi rilasciate dallo Stato il divieto della ricerca e dell'estrazione di shale gas e shale oil e il rilascio dei relativi titoli minerari. Si specifica al riguardo che è vietata qualunque tecnica di iniezione in pressione nel sottosuolo di fluidi liquidi o gassosi, compresi eventuali additivi, finalizzata a produrre o favorire la fratturazione delle formazioni rocciose (c.d. fracking) in cui sono intrappolati lo shale gas e lo shale oil. L'articolo 38-bis inserisce tra gli interventi del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese le operazioni finanziarie finalizzate all'attività di impresa relativa alla sperimentazione di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, di durata non inferiore a 36 mesi. 
L'articolo 39 modifica alcuni dei criteri per la fruizione degli incentivi per l'acquisto di veicoli a basse emissioni complessive. 
Ulteriori disposizioni inserite nel corso dell'esame in Commissione riguardano l'inclusione, nel novero degli interventi a cui è possibile destinare il 50 per cento dei proventi delle aste del sistema comunitario per lo scambio di quote di emissione di gas a effetto serra, anche del rafforzamento della tutela degli ecosistemi terrestri e marini, e l'articolo 39-bis, che modifica la definizione di teleriscaldamento e teleraffrescamento efficienti. 
Il decreto prevede una serie di misure destinate agli enti territoriali. L'articolo 4 stabilisce alcune misure dirette a favorire la realizzazione delle opere segnalate dai Comuni alla Presidenza del Consiglio dei Ministri dal 2 al 15 giugno 2014, opere incluse tra gli interventi finanziabili con il rifinanziamento del Fondo sblocca cantieri, e le opere contenute nell'anagrafe delle opere incompiute, nonché prevede l'esclusione dal patto di stabilità interno dei pagamenti effettuati dai comuni per gli investimenti in opere oggetto di segnalazione entro il 15 giugno 2014 alla Presidenza del Consiglio dei ministri; in proposito durante l'esame in Commissione è stato specificato che i pagamenti per i quali viene richiesta l'esclusione dal patto di stabilità devono riguardare prioritariamente l'edilizia scolastica, gli impianti sportivi, il contrasto del dissesto idrogeologico, la sicurezza stradale. Viene, altresì, disciplinata l'esclusione dai vincoli del patto di stabilità interno per gli anni 2014 e 2015, per un importo complessivamente pari a 290 milioni di euro, dei pagamenti dei debiti in conto capitale certi, liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2013 sostenuti successivamente all'entrata in vigore del presente decreto-legge da parte delle regioni, delle province e dei comuni. Nel corso dell'esame in Commissione sono state aggiunte ulteriori disposizioni che vanno a integrare la disciplina vigente in materia di anticipazioni di liquidità agli enti locali delle risorse per il pagamento dei debiti commerciali contratti dagli enti locali e di pagamento dei debiti fuori bilancio. 
L'articolo 16 prevede due deroghe per la regione Sardegna in materia di programmazione della spesa sanitaria per strutture accreditate, allo scopo di favorire, in via sperimentale, la partecipazione di un investimento straniero nell'ospedale ex San Raffaele di Olbia, esclusivamente per il triennio 2015-2017. 
I commi da 1 a 4 dell'articolo 41 prevedono la destinazione di risorse del Fondo di sviluppo e coesione, per un ammontare di 40 milioni per il 2014 (di cui 20 milioni a copertura degli oneri 2013) e di 20 milioni per il 2015 al fine di assicurare la copertura dei costi del sistema di trasporto pubblico locale della regione Calabria e superare l'attuale situazione di disavanzo. Il comma 5 dell'articolo 41 differisce al 31 dicembre 2015 il blocco, scaduto il 30 giugno 2014, delle azioni esecutive nei confronti delle imprese esercenti il trasporto ferroviario regionale nella regione Campania ed interessate dal piano di rientro dalla situazione di disavanzo: si prevede inoltre che i pignoramenti effettuati non vincolino gli enti debitori e i terzi pignorati. 
L'articolo 42 reca diversi interventi concernenti la finanza regionale. In particolare, il comma 1 concerne il contributo alla finanza pubblica delle regioni a statuto ordinario già disposto dall'articolo 46, commi 6 e 7, del decreto legge 66/2014 e pari complessivamente a 500 milioni di euro per l'anno 2014 e a 750 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2015 al 2017. I commi 2 e 3 posticipano alcuni termini inerenti le misure di flessibilità dell'applicazione del patto di stabilità interno. Il comma 4 concerne l'ulteriore concorso agli obiettivi di finanza pubblica per le regioni a statuto ordinario determinato dai commi 522-527 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013 per un complessivo importo di 560 milioni di euro, in termini di saldo netto da finanziare. I commi da 5 a 8 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione siciliana, che danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 9 giugno 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. I commi da 9 a 13 riguardano i rapporti finanziari tra lo Stato e la Regione Sardegna, che danno attuazione all'accordo sottoscritto con la Regione il 21 luglio 2014, nell'ambito della definizione del patto di stabilità interno per il 2013. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite ulteriori disposizioni concernenti, tra l'altro, la destinazione alla riduzione dei debiti commerciali contratti dalla regione Sardegna delle riserve afferenti al territorio della regione in origine destinate alla concessione di anticipazioni agli enti locali e la determinazione dei costi e dei fabbisogni standard regionali in materia di sanità. L'articolo 42-bis reca disposizioni in materia di edilizia sanitaria e in particolare modifica i termini temporali, decorsi i quali, in caso di mancato utilizzo delle risorse assegnate, si intendono risolti gli accordi di programma sottoscritti dalle regioni e dalle province autonome. 
L'articolo 43 prevede, ai commi da 1 a 3, disposizioni finalizzate a consentire agli enti locali in situazione di c.d. «predissesto», che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario pluriennale prevista dal TUEL, di utilizzare le risorse del «Fondo di rotazione per assicurare la stabilità finanziaria degli enti locali». Nel corso dell'esame in Commissione sono poi state introdotte specifiche disposizioni relative all'applicazione della sanzione prevista per inadempienza del patto di stabilità, e misure specifiche per i Comuni in predissesto e in dissesto. Il comma 4 dell'articolo 43 prevede l'attribuzione ai comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, da parte del Ministero dell'interno, di un importo a titolo di anticipo su quanto spettante per l'anno 2014 sul Fondo di solidarietà comunale, da erogare entro il 20 settembre 2014, mentre il comma 5 destina ad incremento del Fondo di solidarietà comunale per l'anno 2014 la somma di 49,9 milioni di euro, quali somme disponibili in conto residui sul Fondo per il federalismo amministrativo di parte corrente. Nel corso dell'esame in Commissione sono state inserite disposizioni volte a limitare, per l'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno 2013 da parte degli enti locali, e, attraverso l'articolo 43-ter, a destinare, per il triennio 2014-2016, in favore dei comuni commissariati per fenomeni di infiltrazione di tipo mafioso, ai fini della realizzazione o manutenzione di opere pubbliche, delle eventuali economie di bilancio che dovessero verificarsi a valere sullo stanziamento disposto a favore delle fusioni di comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 380-ter, delle legge n. 228/2012. 
Un ulteriore gruppo di norme comprende misure per le imprese. L'articolo 15 promuove l'istituzione di un Fondo per la patrimonializzazione delle imprese, mentre nel corso dell'esame in Commissione sono stati aggiunti l'articolo 15-bis, recante misure per favorire l'accesso ai finanziamenti della legge 49/1985 da parte delle cooperative di lavoratori provenienti da aziende confiscate, e l'articolo 15-ter modificativo della disciplina della cessione dei crediti d'impresa, consentendo le operazioni infragruppo di cessione onerosa di crediti pecuniari. L'articolo 30 prevede l'adozione del Piano per la promozione straordinaria del Made in Italy e l'attrazione degli investimenti in Italia, mentre l'articolo 31 introduce nell'ordinamento la definizione di una nuova tipologia di struttura ricettizia, denominata condhotel. L'articolo 32 equipara temporaneamente alle strutture ricettive all'aria aperta le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di turisti all'interno delle proprie unità da diporto, ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato (c.d. marina resort) e precisa, attraverso una modifica della legge di stabilità 2013 (L. n. 228/2012), che il sistema telematico centrale della nautica da diporto include anche l'ufficio di conservatoria centrale delle unità da diporto. 
Ulteriori disposizioni infine sono state aggiunte nel corso dell'esame in Commissione all'articolo 4, con riguardo a misure destinate alla ricostruzione dei territori della regione Abruzzo colpiti dal sisma del 2009 che vanno ad aggiungersi al rifinanziamento delle risorse già previsto dal testo vigente del decreto legge, all'articolo 7 relativamente a disposizioni in favore delle popolazioni colpite dal sisma del maggio 2012 e per i comuni della provincia di Bologna colpiti dalla tromba d'aria del 3 maggio 2013 prorogando, tra l'altro, al 31 dicembre 2015, il termine dello stato di emergenza conseguente agli eventi sismici del maggio 2012 in Emilia, Lombardia e Veneto. Sono state, altresì, aggiunte all'articolo 7 specifiche disposizioni che riguardano le modalità di riparto e le finalità di utilizzo delle risorse stanziate dalla legge di stabilità 2014 (articolo 1, comma 256, della L. 147/2013) per il completamento degli interventi di ricostruzione connessi al sisma del 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, nonché l'utilizzo delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione della programmazione 2014-2020, oltre a quelle del periodo 2007-2013, al fine di destinare, tra l'altro, una quota di 100 milioni di euro a valere sulla quota nazionale, al Fondo per le emergenze nazionali istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri. 
L'articolo 9 è volto a qualificare, per i lavori di importo fino alla soglia comunitaria, come interventi di «estrema urgenza», considerati indifferibili, in conseguenza della certificazione da parte dell'ente interessato, gli interventi anche su impianti, arredi e dotazioni funzionali alla messa in sicurezza degli edifici scolastici, alla mitigazione dei rischi idraulici e geomorfologici del territorio, all'adeguamento alla normativa antisismica e alla tutela ambientale e del patrimonio culturale (comma 1). Per l'avvio di questi interventi sono introdotte disposizioni in deroga alle procedure di scelta del contraente e alle fasi delle procedure di affidamento dei contratti, previste nel relativo Codice, disposizioni sui quali le modifiche in Commissione sono intervenute al fine di diminuirne la portata (comma 2). Viene, altresì, incrementata di euro 2 mln l'autorizzazione di spesa per la realizzazione di interventi di edilizia e per l'acquisizione di attrezzature didattiche e strumentali di particolare rilevanza da parte delle istituzioni AFAM. 
L'articolo 12 interviene in tema di utilizzo delle risorse dei fondi strutturali dell'Unione europea e del Fondo per lo sviluppo e la coesione, prevedendo che il Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Conferenza unificata, possa proporre al CIPE il definanziamento e la riprogrammazione delle risorse non impegnate qualora le amministrazioni pubbliche responsabili si siano rese responsabili di inerzia, ritardo o inadempimento, fermo restando il principio di territorialità. 
L'articolo 24 prevede che i comuni possano definire, in relazione ad un determinato ambito del proprio territorio, criteri e condizioni per la realizzazione da parte di cittadini, singoli o associati, di interventi di valorizzazione del territorio urbano od extraurbano, quali la pulizia, la manutenzione, l'abbellimento di aree verdi, piazze o strade. A tal fine, l'ente locale può deliberare la concessione di una riduzione ovvero di un'esenzione di tributi locali inerenti alle attività poste in essere dai predetti soggetti. La disposizione, a seguito delle modifiche della Commissione, è stata estesa agli interventi volti al recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati e specifica che le agevolazioni vengono concesse prioritariamente a «comunità di cittadini costituite in forme associative stabili e giuridicamente riconosciute». 
L'articolo 25, oltre a modificare la disciplina della conferenza di servizi relativamente alla decorrenza dei termini di validità degli atti di assenso e alla natura della deliberazione del Consiglio dei ministri, in materia di autorizzazione paesaggistiche confermando la misura già prevista a ordinamento vigente che, decorsi inutilmente 60 giorni dalla ricezione degli atti da parte del soprintendente senza che questi abbia reso il prescritto parere, l'amministrazione competente provvede comunque sulla domanda di autorizzazione, eliminando il passaggio obbligatorio in Conferenza di servizi. 
Nel corso dell'esame in Commissione sono stati aggiunti l'articolo 30-bis, che istituisce un Registro nazionale delle associazioni nazionali delle Città di Identità per la promozione delle produzioni agricole d'eccellenza, e l'articolo 31-bis concernente l'applicazione dei termini relativi alla scadenza della vita tecnica degli impianti a fune. 
L'articolo 40 detta norme in materia di ammortizzatori sociali e incentivi alle assunzioni. Tra queste norme ricordo l'incremento, per 728 milioni di euro nel 2014, del Fondo sociale per l'occupazione la formazione ai fini del rifinanziamento degli ammortizzatori sociali in deroga e l'incremento, di 70 milioni di euro per il 2015, della dotazione relativa all'incentivo per le nuove assunzioni di cui all'articolo 1, comma 12, lettera b), del decreto-legge 76/2013.