Data: 
Lunedì, 16 Marzo, 2015
Nome: 
Sabrina Capozzolo

 A.C. 2915

Signor Presidente, il disegno di legge che stiamo esaminando interviene su due rilevanti aspetti normativi di natura fiscale e tributaria: la proroga di tre mesi del termine per l'esercizio della delega fiscale e l'estensione delle esenzioni in materia di IMU sui terreni agricoli. 
In precedenza, con il DM 28 novembre 2014, venivano esentati dal pagamento dell'IMU agricola i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine di 601 metri e oltre, individuati dai dati ISTAT, e i terreni agricoli dei comuni ubicati a un'altitudine compresa tra i 281 metri e i 600 metri in possesso dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola. 
Fin da subito i criteri individuati nel decreto sono stati oggetto di discussioni ed hanno generato qualche preoccupazione. Il Partito Democratico, tra i primi, ha evidenziato come i nuovi criteri altimetrici non fossero idonei e lo ha fatto sia con gli atti di indirizzo parlamentare che con iniziative politiche. 
Anche a fronte delle sollecitazioni avanzate dalle associazioni di categoria interessate e dall'ANCI, il Governo responsabilmente è venuto incontro alle esigenze dei comuni e degli imprenditori agricoli e il 23 gennaio 2015 ha approvato il decreto-legge n. 4 del 2015, che fin dalla sua prima formulazione si è contrassegnato per la sua portata estensiva, disponendo cioè un aumento del numero di comuni considerati montani, ai quali vanno poi aggiunti i terreni dei comuni parzialmente esenti, in possesso degli agricoltori. 
È però doveroso specificare che non si tratta di un nuovo tributo. Infatti, dalla sua prima applicazione con l'ICI, questo tributo ha interessato circa un quarto dei comuni italiani. Diversamente con la circolare ministeriale n. 9 del 14 giugno 1993 venivano individuati i terreni agricoli esenti, in quanto ricadenti in aree montane o di collina, gli ex svantaggiati. L'introduzione del bonusIRPEF, attribuito ai redditi più bassi, tramite decreto-legge, ha richiesto un notevole sforzo finanziario da parte di tutti i Ministeri, anche con la rivisitazione di esenzioni e di agevolazioni fiscali di natura diversa, compresa quella relativa all'IMU sui terreni agricoli, che, però, corrisponde a meno del 5 per cento della complessiva copertura del bonus. L'articolo 1 del decreto-legge in esame interviene sui criteri di esenzione dal versamento dell'IMU sui terreni montani e parzialmente montani, prorogando ulteriormente al 10 febbraio 2015 il termine per il versamento dell'imposta dovuta per l'anno 2014, secondo i nuovi criteri applicativi stabiliti dal medesimo articolo. 
In particolare, il comma 1 dispone che, a decorrere dall'anno 2015, l'esenzione si applica: ai terreni agricoli, nonché a quelli non coltivati, ubicati nei comuni classificati totalmente montani, di cui all'elenco dei comuni italiani stabiliti dall'ISTAT; ai terreni agricoli, nonché a quelli incolti, ubicati nei comuni delle isole minori (questa è stata una modifica introdotta al Senato); ai terreni agricoli, nonché a quelli incolti, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, ubicati nei comuni classificati parzialmente montani, ai sensi sempre del citato elenco ISTAT. 
Il nuovo sistema di esenzione è, dunque, complessivamente meno restrittivo rispetto a quello del 28 novembre 2014 in quanto, con il richiamo all'elenco ISTAT, si passa da 1.498 comuni precedentemente esenti a 3.546 comuni considerati totalmente montani ed esenti. Per quanto riguarda i comuni parzialmente esenti, si arriva a 655 unità. Si consideri che al riguardo, a seguito delle modifiche introdotte al Senato, l'ambito delle esenzioni viene ulteriormente esteso. In particolare, il comma 1-bis, a decorrere dall'anno 2015, per i terreni definiti di collina svantaggiata, ubicata in circa 1.600 comuni, posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti alla previdenza agricola, dispone una detrazione di 200 euro dell'IMU dovuta, portando così a 5.500 il numero dei comuni che godono dell'esenzione dell'IMU. 
Il comma 5 dispone la proroga al 10 febbraio 2015 del termine per il versamento da parte dei contribuenti dell'imposta dovuta per il 2014 secondo i criteri fissati nei commi precedenti. Al Senato è stata introdotta la previsione di non applicabilità di sanzioni e di interessi nel caso di ritardo del versamento dell'imposta complessivamente dovuta per l'anno 2014 qualora, però, il versamento sia effettuato entro il termine del 31 marzo 2015. Sempre al Senato è stato introdotto il comma 5-bis, il quale dispone che i contribuenti che hanno effettuato versamenti dell'IMU relativamente ai terreni che risultavano imponibili sulla base del precedente sistema e che per effetto delle disposizioni di cui all'articolo in esame sono esenti, hanno diritto al rimborso da parte del comune di quanto versato o alla compensazione qualora il medesimo comune abbia previsto tale facoltà con il proprio regolamento. 
Si ricorda che il nuovo regime di esenzione dell'IMU dei terreni montani e parzialmente montani, determinato dai commi 1 e 4 dell'articolo 1 del provvedimento, risulta complessivamente meno restrittivo rispetto a quello definito dalla precedente normativa ed è questo il dato fondamentale da non sottovalutare. Pertanto, le variazioni compensative di risorse disciplinate dai commi in esame sono conseguenti alla ridefinizione del gettito stimato in applicazione del nuovo criterio di individuazione dei terreni esenti indicato nella relazione tecnica in circa 268,7 milioni di euro annui rispetto a quanto previsto con il precedente sistema, con minor recupero complessivo di risorse dal 2015 di circa 91 milioni di euro. In particolare, con il comma 7, sono definiti gli importi e le modalità. Alle variazioni compensative si procede, per i comuni delle regioni a statuto ordinario e delle regioni Sicilia e Sardegna, per le quali la finanza degli enti locali è ancora a carico dello Stato, nell'ambito del Fondo di solidarietà comunale e con la procedura prevista dai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2013. Per i comuni delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta secondo le norme rispettive dei propri statuti. 
Non è di certo un provvedimento risolutivo, non è certo un provvedimento perfetto, anzi evidenzia come sia necessaria la modernizzazione del catasto agricolo e, in realtà, è forse questo il vero problema che bisognerà affrontare, e di come ci sia l'urgenza di affrontare l'intera tematica in modo strutturale e complessivo. Ed è per questo che l'impegno del Partito Democratico è proprio quello di portare avanti in questo senso e dare il proprio contributo politico in quella che sarà la stesura della local tax.