A.C. 1693-A
Grazie, Presidente. Onorevole Presidente, onorevoli colleghe e colleghi, l'Assemblea avvia oggi l'esame della proposta di legge recante modifiche dell'articolo 609-bis del codice penale in materia di violenza sessuale e di libera manifestazione del consenso, l'atto Camera n. 1693 Boldrini ed altri. Io vorrei
ottolineare, Presidente, come l'iter che porta oggi in quest'Aula a discutere questa proposta sia stato segnato da un confronto ampio, serio e costruttivo tra tutte le forze politiche. Tutti i gruppi hanno lavorato all'interno della Commissione, ma anche al di là della Commissione, con una consapevolezza condivisa, che era quella dell'urgenza sociale di intervenire per rafforzare il contrasto a quella che è la violenza sessuale e garantire una più efficace tutela della libertà e dell'autodeterminazione sessuale.
I lavori della Commissione - lo abbiamo visto - hanno potuto giovarsi di un'istruttoria che è stata ricca, puntuale, plurale e molto, molto approfondita, con il coinvolgimento in sede di audizioni di esperti, di magistrati, di operatori del diritto, di esperti del settore e anche - e me le faccia ringraziare qui - di tutte quelle realtà che quotidianamente si fanno carico e sostengono le donne in quei momenti drammatici in cui, appunto, la loro vita è stata scossa dalla violenza.
Tutti questi elementi, questo grande lavoro comune, queste audizioni così dense e corpose ci hanno consentito di giungere a una sintesi unitaria attraverso un emendamento che è stato proposto dalle relatrici. Fatemi qui ringraziare la collega Varchi per il costante lavoro che ha tenuto vivo il dialogo - almeno, nella nostra consapevolezza ci era sempre stato - e poi siamo riusciti con questo emendamento, appunto, a convergere, ritirando tutte quelle che erano le proposte emendative presentate in Commissione. Ne costituisce testimonianza il voto unanime con cui la Commissione ha concluso l'esame referente, un segnale che - voglio sottolinearlo - è di fortissima responsabilità e di convergenza, di unità su un tema che tocca da vicino tantissime donne.
Venendo al contenuto del provvedimento, la proposta in esame sostituisce integralmente l'articolo 609-bis (violenza sessuale), segnando un cambiamento molto significativo nella disciplina positiva della violenza sessuale in Italia. In particolare, la nuova formulazione pone al centro la mancanza di consenso libero e attuale della persona coinvolta, allineandosi in questo modo ai più recenti standard europei e internazionali, e naturalmente anche ai più recenti approdi della giurisprudenza.
Il testo attualmente in vigore - ricordiamolo - prevedeva, in sintesi, due ipotesi di realizzazione della fattispecie criminosa: l'uno naturalmente faceva riferimento a condotte di violenza o minaccia, l'altro a condotte di induzione attraverso l'abuso di condizioni di inferiorità o l'inganno, come modalità attraverso cui il consenso veniva viziato o annullato.
Con il testo oggi in discussione viene separata la differenziazione tra violenza sessuale per costrizione e per induzione, individuando l'elemento caratterizzante della condotta nell'assenza di consenso, che diventa l'elemento cardine per distinguere una condotta lecita da una penalmente rilevante.
In particolare, il consenso deve essere libero e attuale, intendendosi per tale quello espresso quale libera manifestazione della volontà della persona, che deve rimanere tale e immutato per l'intero svolgersi dell'atto sessuale.
Questa modifica rappresenta, in primo luogo - noi siamo consapevoli di questo - un passaggio culturale e giuridico fondamentale: si riconosce che la libertà sessuale è violata quando manca un consenso che sia libero e presente. Ricordo, sul tema del consenso, la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica, che è stata firmata a Istanbul l'11 maggio 2011 e poi recepita dal nostro Paese con la legge n. 77 del 2013 e al cui articolo 36 si precisa che il consenso deve essere dato volontariamente, quale libera manifestazione della volontà della persona e deve essere valutato, tenendo conto della situazione e del contesto. Siamo suffragati in questa nostra scelta di modifica del 609-bis anche dalle copiose sentenze della Corte di cassazione. Quest'ultima infatti ha ritenuto sussistere violenza sessuale non solo in riferimento alla condotta realizzata in presenza di una manifestazione del dissenso della vittima, ma anche in riferimento a quella posta in essere in assenza di consenso, non espresso, neppure tacitamente. Ancora, la Corte ha avuto modo di precisare che tale consenso deve essere validamente prestato e deve permanere durante tutto l'arco di tempo in cui sono compiuti gli atti sessuali. Di recente è stato precisato che, diversamente dal consenso, la cui esistenza deve perdurare per l'intera durata del rapporto sessuale, il dissenso, non richiedendo in linea generale una necessaria manifestazione, non deve essere espresso nell'arco dell'intera durata del rapporto, dovendosi dunque ritenere sufficiente la sua manifestazione soltanto iniziale.
Quindi, in conclusione, possiamo affermare che con tale modifica si positivizza nel nostro ordinamento quanto affermato anche dal Consiglio d'Europa, dalla Convenzione di Istanbul e dalla consolidata giurisprudenza nazionale, che definiscono il consenso come il fulcro della libertà sessuale e della dignità della persona.
Merita, inoltre, sottolineare un altro aspetto dell'intervento legislativo fondamentale, che è quello che riguarda la vittimizzazione secondaria. Troppo spesso, ripeto, troppo spesso abbiamo assistito, all'interno delle aule di tribunale, a domande scabrose che venivano poste alle donne che avevano vissuto una violenza.
Oggi, grazie a questa norma, questo non sarà più possibile. Rimane invariata la cornice edittale - segno che si può innovare il diritto penale senza prevedere ulteriori aumenti di pena - che prevede la reclusione da 6 a 12 anni.
Il secondo comma conferma gli elementi che caratterizzano la violenza sessuale, ma inseriamo un ulteriore riferimento alla particolare vulnerabilità della persona offesa al momento del fatto, con l'obiettivo di ricomprendervi ulteriori condizioni soggettive, individuali, familiari e di contesto, che rendano la persona offesa vulnerabile alle richieste della gente. Infine, il terzo comma riproduce già quanto previsto e dispone che, per i casi di minore gravità, la pena possa essere diminuita fino ai due terzi.