Discussione sulle linee generali - Relatrice per la maggioranza
Data: 
Lunedì, 22 Maggio, 2017
Nome: 
Donatella Ferranti

A.C. 4368

 

Il provvedimento in esame è il risultato di un approfondito lavoro avviato tre anni orsono dalla Camera dei deputati e proseguito dal Senato, che affonda le proprie radici nei lavori di quattro Commissioni ministeriali di studio (le cosiddette commissioni Riccio, Fiorella, Canzio e Giostra). Questa precisazione è opportuno premetterla alla relazione che mi accingo a svolgere, poiché da un punto di vista strettamente formale ci troviamo innanzi ad un provvedimento approvato dal Senato, che viene esaminato in prima lettura dalla Camera.

In realtà, il provvedimento in esame, approvato dal Senato in data 15 marzo 2017, è sostanzialmente il risultato della unificazione in un unico testo, oltre che di una pluralità di disegni di legge di iniziativa di senatori, di due progetti di legge già approvati dalla Camera: nel disegno di legge del Governo n. 2798 (Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale per il rafforzamento delle garanzie difensive e la durata ragionevole dei processi nonché all'ordinamento penitenziario per l'effettività rieducativa della pena), approvato il 23 settembre 2015, è stata innestata la proposta di legge n. 2150 (Modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato), approvata il 24 marzo 2015.

Per quanto non si possa applicare il principio della cosiddetta doppia conforme, gran parte delle disposizioni contenute nei due testi approvati dalla Camera sono state confermate dal Senato. Le modifiche che il Senato ha apportato a tali testi ne hanno confermato, infatti, la struttura e la ratio.

Queste considerazioni oltre che la completezza del testo in esame ,frutto di un approfondito lavoro, hanno portato la Commissione Giustizia a non modificare il testo trasmesso dal Senato: qualsiasi modifica tra l'altro anche minimale comporterebbe il rischio non solo di allungare i tempi dell' attuazione della riforma ma addirittura ne metterebbe a repentaglio la stessa approvazione, in considerazione dei tempi della legislatura e del carico di provvedimenti legislativi in materia di giustizia a tutt'oggi in discussione al Senato. Ricordo inoltre che l'approvazione del provvedimento in esame è stata inserita nel cronoprogramma previsto dal DEF del 2017 tra i provvedimenti considerati strategici per la crescita del Paese.

Proprio l'ampio ed approfondito esame svoltosi sia presso questa Camera che presso il Senato, ha consentito alla Commissione, a maggioranza, d'intesa con i pareri espressi dal Governo,di non modificare un testo che risulta essere organico e ben strutturato, frutto tra l'altro dei lavori preparatori di Commissioni di Studio Ministeriali composte da Autorevoli esperti della materia. Eventuali ulteriori specificazioni che possono riguardare l'attuazione delle deleghe potranno costituire il contenuto di ordini del giorno, senza che vi sia la necessità di modificare il testo. Invero lo strumento dell'ordine del giorno potrà essere utilizzato con una duplice finalità: conferire delle linee al Governo nell'attuazione delle deleghe ovvero prevedere un monitoraggio dell'applicazione di alcuni nuovi istituti per poi verificare a medio o lungo termine gli eventuali correttivi.

Attraverso un ordine del giorno, ad esempio, potrebbe essere soddisfatta la preoccupazione sollevata dalla Commissione Affari sociali nel suo parere favorevole con osservazione. Su questo punto mi soffermerò specificatamente quando illustrerò la disposizione sulle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS). A proposito dei pareri espressi in sede consultiva, ricordo che tutte le altre Commissioni competenti (Affari costituzionali, Bilancio, Cultura, Ambiente, Trasporti e Politiche dell'Unione Europea) hanno espresso parere favorevole senza alcuna osservazione o condizione.

Prima di soffermarmi sulle specifiche disposizione del testo, raggruppandole per materia, ritengo opportuno procedere ad uno sguardo d'insieme del provvedimento, che racchiude significative modificazioni normative che toccano diversi settori della giustizia penale, sia con riferimento al diritto penale sostanziale che processuale, nonché dell'ordinamento penitenziario.

Sul piano del diritto sostanziale, oltre all'introduzione di una nuova causa di estinzione dei reati perseguibili a querela, a seguito di condotte riparatorie, il provvedimento interviene sulla disciplina di alcuni reati, in particolare quelli contro il patrimonio, inasprendone il quadro sanzionatorio. Particolarmente significativa è poi la modifica alla disciplina della prescrizione. A questo proposito, ricordo che l'Italia è stata da tempo messa in mora dall'OCSE per i ritardi nell'approvazione di una riforma della disciplina della prescrizione, volta a ridurre il rischio di vedere nei tre gradi di giudizio prescritti non solo delitti rilevanti ed odiosi, quali quelli in materia di corruzione, ma anche contravvenzioni, ad esempio quelle in materia ambientale.

Il provvedimento, inoltre, attraverso un'ampia e dettagliata delega al Governo, interviene sul regime di procedibilità di alcuni reati, sulla disciplina delle misure di sicurezza, anche attraverso la rivisitazione del regime del cosiddetto doppio binario, e sul casellario giudiziario. Il testo contiene poi modifiche di natura processuale volte a velocizzare i tempi del processo con particolare riguardo alle impugnazioni. Si segnalano, in particolare, gli interventi concernenti: l'incapacità irreversibile dell'imputato di partecipare al processo; la disciplina dei tempi di chiusura delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione; la disciplina dei riti speciali, dell'udienza preliminare, dell'istruzione dibattimentale e della struttura della sentenza di merito; la semplificazione delle impugnazioni e la revisione della disciplina dei procedimenti a distanza. Il provvedimento conferisce al Governo deleghe specifiche e dettagliate in materia di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni – individuando, fra gli altri, anche puntuali criteri direttivi con riguardo alle operazioni effettuate mediante immissione di captatori informatici (c.d. Trojan) limitate a reati particolarmente gravi, e per la riforma dell'ordinamento penitenziario attraverso, fra le altre, la revisione dei presupposti di accesso alle misure alternative e ai benefici penitenziari, l'incremento del lavoro carcerario, la previsione di specifici interventi in favore delle donne recluse e delle detenute madri. Sono altresì previste misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.

Passo ora all'illustrazione delle disposizioni del testo, raggruppandole per materia.

I commi da 1 a 4 hanno per oggetto l'estinzione del reato per condotte riparatorie.

Nei reati procedibili a querela, soggetta a remissione, il giudice dichiara estinto il reato, sentite le parti e la persona offesa, quando l'imputato ripara interamente il danno mediante restituzione o risarcimento ed elimina le conseguenze del reato. La regola è che il danno sia riparato prima che abbia inizio il dibattimento. L'interessato potrà richiedere al giudice, prima dell'apertura del dibattimento, un termine massimo di sei mesi, quando dimostri di non aver potuto provvedere a porre in essere le condotte riparatorie per fatti non a lui addebitabili.

La causa di estinzione del reato sarà applicabile anche ai procedimenti in corso sia in primo grado che in appello, al momento dell'entrata in vigore della legge: in tali casi, l'imputato dovrà chiedere al giudice un termine massimo di 60 giorni per adempiere. Solo se l'imputato possa dimostrare di non aver adempiuto nel termine breve per fatto non a lui addebitabile, sarà possibile richiedere un termine ulteriore, comunque non superiore a sei mesi.

Le condotte riparatorie mirano ad un effetto deflattivo (come altri provvedimenti già approvati in questa Legislatura, quali messa alla prova e l'archiviazione per tenuità dell'offesa) e favoriscono la mediazione penale , vale a dire un colloquio proficuo tra parti private (imputato, offeso), sotto lo sguardo dello Stato che svolge una funzione di mero arbitro qualora, per reati di scarso allarme sociale e procedibili a querela, sia intervenuto il risarcimento integrale.

Il testo approvato dal Senato è sostanzialmente identico a quello già approvato alla Camera in prima lettura e si raccorda con la previsione contenuta al comma 16, relativa alla revisione della procedibilità a querela dei reati contro la persona (ad eccezione della violenza privata)puniti con la sola pena pecuniaria o con pena detentiva non superiore a quattro anni ,sola o congiunta a pena pecuniaria, e contro il patrimonio , che arrechino offese di modesta entità (salve condizioni minorate della persona offesa, ricorrenza di aggravanti); per i processi in corso sarà possibile la presentazione della querela entro tre mesi dall'entrata in vigore, previa informativa alla persona offesa a cura del P.M.

I commi da 3 a 9 sono diretti a modificare i limiti di pena per i delitti di scambio elettorale politico-mafioso, furto, rapina ed estorsione.

Il testo è sostanzialmente identico a quello approvato dalla Camera in prima lettura, ad eccezione della previsione relativa al delitto di estorsione, che è stato aggiunto al Senato.

L'articolato prevede aumenti di pena per i reati di Voto scambio politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) Pene che dagli attuali 4-10 anni di reclusione passeranno a 6-12. Si aumenta la pena detentiva minima per furto in abitazione (624 bis c.p.), che passa dall'attuale reclusione da uno a sei anni alla reclusione da tre a sei anni. Interventi dello stesso tenore sono previsti per il furto aggravato (art. 625 c.p. -oggi da 1 a 6 anni, diverrà 2-6), rapina semplice (art. 628 c.p. - oggi punita con la reclusione da 3 a 10 anni, si prevede la reclusione da 4 a 10 anni), rapina aggravata (art. 628, terzo comma, c.p., il cui minimo edittale passa da 4 a 5 anni di reclusione per le ipotesi monoaggravvate, arrivando a 6 anni per le rapine pluri aggravate - art. 628 quarto comma, di nuova introduzione) ed estorsione aggravata (art. 629 - l'attuale minimo edittale di 6 anni di reclusione passerà a 7 anni).

La ratio dell'intervento normativo, che segue quello osservata anche in campo dei reati dei pubblici ufficiali (corruzione) è l'innalzamento delle pene, in particolare dei minimi edittali, per ovviare al rischio di ottenimento facile di benefici per fatti-reato di grave allarme sociale (il riferimento è alla sospensione condizionale) e per scongiurare l'irrogazione di pene non proporzionate alla gravità delle condotte, soprattutto per i soggetti imputati che accedono a riti alternativi e premiali.

I commi da 10 a 15 contengono modifiche al codice penale in materia di prescrizione del reato.

Il testo approvato dal senato sostanzialmente riproduce con qualche modifica l'impianto della riforma approvata alla Camera in data 24 marzo 2014 (C. 2150), che si è ispirato al disegno di legge governativo approvato dal Consiglio dei Ministri il 30 agosto 2014.

La prescrizione è una causa di estinzione del reato, connessa al decorrere del tempo dalla consumazione del reato; è sempre rinunciabile dall'imputato.

Il regime della prescrizione è regolato dagli artt. 157 – 161 c.p.

Secondo la normativa vigente, il periodo necessario per la maturazione della prescrizione è corrispondente al massimo della pena stabilita per il reato per cui si procede e, comunque, non può essere inferiore ai sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni. Ai fini della determinazione del tempo necessario a prescrivere non si tiene conto delle circostanze del reato, ad eccezione delle aggravanti ad effetto speciale.

Il corso della prescrizione decorre dal momento della consumazione dell'illecito.

Per taluni reati gravi, il legislatore - per scelta di politica criminale - ha stabilito il raddoppio dei termini per la prescrizione (si tratta di: disastro colposo, omicidio colposo aggravato, reati di competenza del procuratore distrettuale antimafia, ecodelitti, maltrattamenti in famiglia, reati sessuali non attenuati).

I reati puniti con l'ergastolo sono imprescrittibili. (157 c.p.)

Il corso della prescrizione è soggetto a sospensione, per fatti elencati dall'art. 159. In caso di sospensione, la prescrizione riprende il suo corso dal giorno in cui è cessata la causa sospensiva. Le attuali cause di sospensione sono: autorizzazione a procedere; deferimento della questione ad altro giudizio; sospensione del procedimento per impedimento delle parti o dei difensori; assenza dell'imputato (non notiziato del procedimento e non rappresentato dal difensore).

Il corso della prescrizione è altresì soggetto ad interruzione, legata ad altre cause processuali, elencate dall'art. 160. Si tratta di: Sentenza o decreto di condanna, misure cautelari personali, convalida del fermo o dell'arresto, interrogatorio avanti il p.m. o al giudice, fissazione dell'udienza camerale per decidere sulla richiesta di archiviazione, richiesta di rinvio a giudizio, decreto di fissazione dell'udienza preliminare, decreto che dispone il giudizio abbreviato, decreto di fissazione dell'udienza per la decisione sul patteggiamento, presentazione o citazione per il giudizio direttissimo, decreto che dispone il giudizio immediato, il decreto che dispone il giudizio ed il decreto di citazione diretta a giudizio.

La prescrizione ricomincia a decorrere dall'inizio dopo l'atto interruttivo, tuttavia in nessun caso i termini stabiliti dall'art. 157 (limite massimo edittale e, comunque, non meno di sei anni per i delitti e quattro per le contravvenzioni) possono essere aumentati di oltre un quarto, salva la disciplina dei reati di grave allarme di competenza del procuratore distrettuale antimafia ed i casi di recidiva.

In sintesi, la situazione attuale comporta che per processi penali già incardinati avanti i Tribunali (o: Corti di Appello, Cassazione) il tempo necessario per la prescrizione è: 7 anni e mezzo per i delitti (sei anni, più un quarto in forza degli atti interruttivi) puniti con pena massima fino a sei anni di reclusione; per i delitti con pena superiore (e diversa dall'ergastolo), massimo della pena prevista più un quarto; 5 anni per le contravvenzioni (quattro anni, più un quarto in forza degli atti interruttivi).

Diverso è l'assetto proposto con la riforma del processo penale, come approvata dal Senato.

Sul punto della prescrizione, l'intervento di maggiore impatto riguarda le cause di sospensione del procedimento, che – come si vedrà – concedono in concreto all'Autorità Giudiziaria un periodo di ulteriori trentasei mesi per giungere alla pronuncia definitiva di merito della causa, ove vi sia stata una pronuncia di condanna in primo e secondo grado.

Andando con ordine, si devono segnalare anche altri importanti interventi. Per i reati sessuali o di violenza commessa in ambito domestico, di cui sono vittime i minori, il corso della prescrizione comincia a decorrere dal compimento del diciottesimo anno di età della persona offesa (art. 158 c.p.). Questa norma è identica al testo Camera e tiene conto della Convenzione di Istanbul.

Si è inoltre aggiunta una nuova causa interruttiva del corso della prescrizione (interrogatorio avanti la polizia giudiziaria delegata - art. 160 c.p.).

Sulla sospensione (art. 159), oltre alla riformulazione delle già esistenti cause di deferimento della questione ad altro giudice e di autorizzazione a procedere, la riforma prevede nuove cause di sospensione:

Il corso della prescrizione è sospeso:

- per la richiesta di rogatoria all'estero; il termine massimo di sospensione è pari a 6 mesi dal provvedimento che dispone la rogatoria;

- dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di primo grado, sino alla pronuncia del dispositivo della sentenza del grado successivo, e comunque per un periodo non superiore a un anno e sei mesi dal termine per il deposito della motivazione della sentenza di condanna di secondo grado fino alla pronuncia del dispositivo della sentenza definitiva, per un tempo non superiore a 1 anno e 6 mesi.

In caso di pronuncia di sentenza favorevole per l'imputato nelle fasi successive al primo grado, o di annullamento della condanna nella parte relativa alla sua responsabilità o a dichiarazione di nullità della decisione (in alcuni casi specifici previsti dall'art. 604 c.p.p.) i periodi “sospesi” vengono invece ricomputati ai fini del maturare della prescrizione.

In sintesi, con la modifica proposta il tempo necessario ad estinguere il reato per prescrizione è aumentato, nel solo caso in cui entro il termine prescrizionale attualmente previsto l'Autorità giudiziaria (di primo o di secondo grado) emetta una sentenza di condanna, e ciò in quanto è chiaro in questi casi l'interesse dello Stato, incompatibile per ciò stesso con l'oblio, a pervenire in tempi ragionevoli alla pronuncia di merito di accertamento della responsabilità.

I commi 13 e 14 dell'art. 1 del Testo approvato dal Senato sono intervenuti anche sull'art. 161 c.p. che disciplina gli effetti interruttivi della prescrizione e delle cause di sospensione

In particolare specifica che l'interruzione ha effetto per tutti coloro che hanno commesso il reato; mentre le cause di sospensione riguardano solo gli imputati nei cui confronti si sta procedendo.

Inoltre per gravi reati di corruzione (318,319, 319 ter, 319 quater, 320, 321, 322 bis) e per il reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (640 bis) si prevede che la causa di interruzione possa comportare un aumento del tempo di prescrizione che comunque non può superare la pena edittale massima aumentata della metà (e non di un quarto) come previsto per i reati comuni (non di criminalità organizzata).

La Camera, nella proposta di legge C. 2150, sul punto della prescrizione dei reati di corruzione aveva previsto l'inserimento di tali reati nell'art. 157 c.p., con un aumento del tempo base di prescrizione della metà della pena edittale massima. Questa norma è stata abrogata dal Senato che ha preferito riconoscere la specificità dei reati corruttivi di difficile emersione, nell'ambito dell'articolo 161 c.p.

Occorre ricordare che nel frattempo è stata approvata la legge 27 maggio 2015, n. 69 che ha alzato i minimi ed i massimi edittali previsti per i reati di corruzione. In particolare, la pena massima per il peculato (art. 314) è stata portata a 10 anni e 6 mesi di reclusione (in precedenza era 10 anni) e la pena massima per la corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318) a 6 anni (prima 5 anni); la pena per il reato di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319) va ora da 6 a 10 anni di reclusione (prima da 4 a 8 anni); la pena per il reato di corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter) da 6 a 12 anni (prima da 4 a 10 anni); per lo stesso reato, se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a 5 anni, la pena è della reclusione da 6 a 14 anni (prima da 5 a 12 anni) mentre se all'ingiusta condanna consegue la reclusione superiore a 5 anni o l'ergastolo, la pena è della reclusione da 8 a 20 anni (prima da 6 a 20 anni); infine, la pena per il reato di induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) è la reclusione da 6 a 10 anni e 6 mesi (in precedenza da 3 a 8 anni).

La sensibilità del legislatore nei confronti dei delitti contro la Pubblica Amministrazione, con specifico riferimento alla corruzione, è attestata inoltre dalla modifica contenuta all'art. 132 bis disposizioni di attuazione, in tema di priorità assicurata alla trattazione dei processi. Nel novero dei reati (o situazioni di fatto) meritevoli di corsia preferenziale vengono inseriti le corruzioni (comma 74).

Come si è già sottolineato, a questo proposito, occorre ricordare che l'Italia è stata da tempo messa in mora dall'OCSE per i ritardi nell'approvazione di una riforma della disciplina della prescrizione, volta a ridurre il rischio di vedere prescritti processi per delitti particolarmente rilevanti, a iniziare proprio da quelli in materia di corruzione. E che l'approvazione di tale riforma è stata inserita nel cronoprogramma previsto dal DEF del 2017 al fine di individuare i provvedimenti considerati strategici per la crescita del Paese.

I commi 16 e 17 contengono la delega al governo per la riforma delle misure di sicurezza.

Il Governo è delegato oltre che alla revisione della procedibilità di alcuni reati contro la persona e contro il patrimonio che arrechino offese di modesta entità di cui si è già sopra parlato ; alla revisione delle misure di sicurezza personali, al fine di raggiungere il divieto di emissione di tali misure per fatti non preveduti dalla legge del tempo in cui furono commessi; e di limitare ai reati di grave allarme (art. 407 lett. a ) l'applicazione congiunta di pena e misura di sicurezza personale; revisione del modello definitorio dell'infermità, tenendo conto dei disturbi della personalità; previsione di misure terapeutiche e di controllo per i soggetti non imputabili e accertamento periodico della pericolosità sociale di tali soggetti; superamento del sistema del doppio binario (limitatamente ai fatti non ricompresi nell'art. 407, co. 2 lett. a) c.p.p. - fatti di grave allarme sociale); tenuto conto dell'abolizione degli OPG, destinazione delle residenze per l'esecuzione delle misure di sicurezza (REMS) prioritariamente per i soggetti definitivamente giudicati infermi; per i soggetti che siano divenuti infermi durante l'esecuzione della pena, nonché per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisorie e di tutti coloro che abbisognino di accertamenti sulle condizioni psichiche, qualora gli istituti penitenziari non garantiscano idonei trattamenti terapeutici.

Quanto alla disposizione che ha ad oggetto le REMS, si tratta di una norma inserita dal Senato che ha sollevato perplessità, come emerge dal parere della Commissione Affari sociali, alla luce della riforma operata dalla legge n. 81 del 2014 che ha chiaramente posto al centro del nuovo sistema i dipartimenti di salute mentale considerando il ricovero nelle REMS – in particolare per i soggetti per i quali l'infermità di mente sia sopravvenuta durante l'esecuzione della pena, per gli imputati sottoposti a misure di sicurezza provvisoria nonché per tutti coloro per i quali occorra accertare le condizioni psichiche – quale extrema ratio dai caratteri di eccezionalità e transitorietà. Perplessità che potrebbero essere superate attraverso un ordine del giorno di indirizzo al Governo nell'attuazione della delega, che potrebbe essere formulato nel senso di precisare, sulla base dell'avverbio ‘prioritariamente', che la destinazione alle REMS di soggetti diversi da quelli per i quali tali strutture sono state istituite sia eccezionale e che sia possibile solo quando vi siano posti a disposizione rispetto a quelli utilizzati nell'ambito delle funzioni proprie delle REMS. In sostanza, si tratterebbe di impegnare il Governo nell'attuazione della delega a garantire che le REMS non si trasformino in meri ospedali psichiatrici giudiziari, modello ormai superato in via definitiva.

I commi 18, 19 e 20 hanno per oggetto una delega al governo per la revisione della disciplina del casellario giudiziale.

Delega finalizzata ad adeguare il regime delle iscrizioni pregiudizievoli del casellario alle nuove norme penali e processuali, alle disposizioni in materia di protezione dei dati personali; consentire alle P.A. di richiedere il certificato del casellario quando ciò sia necessario per l'esercizio delle funzioni delle pubbliche amministrazioni; prevedere l'eliminazione dal casellario delle sentenza di proscioglimento per tenuità del fatto; rimodulare i tempi per l'eliminazione delle condanne per fatti di minore gravità e comunque per pene non superiori a sei mesi.

I commi 21, 22 e 23 sono diretti a modificare il codice di procedura penale in materia di incapacità irreversibile dell'imputato.

Le modifiche risolvono la questione sugli "eterni giudicabili" su cui era intervenuta la Corte Costituzionale (sent. 45/2015). Secondo la riforma, l'attuale sistema di sospensione del procedimento per i casi di infermità con accertamenti semestrali sulla capacità dell'imputato dovrà applicarsi si soli casi in cui la patologia appaia reversibile (artt. 71 e 72 c.p.p.). Per i casi di incapacità stimata come irreversibile, il Giudice dovrà emettere una sentenza di non luogo a procedere o di non doversi procedere (nuovo art. 72 bis c.p.p.). Le due tipologie di pronunce non impediranno la riproponibilità dell'azione penale, per il venir meno dello stato di incapacità o se questo sia stato erroneamente dichiarato.

Il comma 24 interviene in materia di comunicazioni presso il domicilio eletto.

Si introduce un ultimo comma dell'art. 162 c.p.p., che prevede che le comunicazioni presso il domicilio professionale del difensore di ufficio siano valide nel solo caso in cui l'avvocato presti il consenso alla ricezione di tali atti.

I commi da 25 a 37 modificano la disciplina delle indagini preliminari e del procedimento di archiviazione.

Nel corso delle indagini preliminari per i reati di mafia e terrorismo il giudice può differire il colloquio dell'arrestato con il proprio avvocato per un massimo di 5 giorni. (co. 25)

In tema di accertamenti tecnici non ripetibili, al fine di evitare riserve di incidente probatorio strumentali e meramente dilatorie, si prevede che la riserva dell'indagato non seguita da formale richiesta di incidente probatorio entro 10 giorni perda efficacia. (co. 28 e 29).

Nell'ambito della certezza dei tempi dell'indagine, il rinvio a giudizio o la richiesta di archiviazione dovranno essere presentati entro 3 mesi (prorogabili di altri tre, per le indagini complesse e fino a 15 per i reati più gravi) dalla scadenza del termine di durata massima o comunque dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 415 bis di conclusione delle indagini. Il citato termine è di quindici mesi per i reati di mafia, terrorismo e altri gravi reati previsti dall'articolo 407 comma 3 bis del codice di procedura penale. L'inerzia del PM legittima l'avocazione di ufficio del fascicolo al PG presso la corte d'appello. La previsione cerca di attuare tempi certi di conclusione della fase delle indagini e vuol in definitiva correggere alcune prassi in cui il Pubblico Ministero temporeggia oltremodo, consumando anche i tempi massimi di prescrizione a discapito del giudice di primo grado, prima di esercitare l'azione penale dopo la chiusura formale dell'indagine con avviso 415 bis o dopo lo spirare del termine massimo di durata.

La disposizione è altresì, in definitiva, finalizzata a contenere i tempi morti del procedimento in fase di indagine e a garantire una ragionevole durata del processo (co. 30).

In tema di comunicazione della richiesta di archiviazione alla persona offesa e di tempi per la presentazione dell'opposizione, il termine per la opposizione alla richiesta di archiviazione è portato a venti giorni per tutti. Gli offesi del furto in abitazione hanno diritto (così come le vittime dei delitti con violenza alla persona) alla comunicazione d'ufficio della richiesta di archiviazione e per tali reati il termine per la presentazione dell'opposizione è elevato a trenta giorni. (co. 31).

In ogni caso un'ulteriore attenzione viene posta all'effettività dei diritti di informazione della persona offesa mediante la modifica all'art. 335 c.p.p.

I commi 26 e 27, in particolare, stabiliscono che a 6 mesi dalla denuncia infatti la persona offesa ha diritto a conoscere lo stato del procedimento, si accresce la funzione di controllo e stimolo all'attività del PM da parte della vittima. Le persone offese verranno informate di tale facoltà, dal primo contatto con l'Autorità e in forma e lingua comprensibili (modifica all'art. 90 bis c.p.p.).

Viene modificato l'art. 409, in materia di provvedimenti sulla richiesta di archiviazione. La previsione vuole limitare i tempi morti successivi alla richiesta di archiviazione. Il Giudice per le indagini preliminari che non ritiene di accogliere la richiesta del PM dovrà fissare l'udienza camerale entro tre mesi. La riserva successiva all'udienza non potrà essere prolungata oltre tre mesi. (co. 32).

E' stato introdotto l'art. 410 bis sulla razionalizzazione delle nullità del provvedimento di archiviazione e della sua impugnabilità. Introduzione di cause di nullità del provvedimento (decreto od ordinanza) di archiviazione. I vizi che danno luogo a nullità sono: a) pronuncia senza avviso alla persona offesa; b) pronuncia prima dello scadere del termine per la presentazione dell'opposizione; c) archiviazione de plano in costanza di opposizione, senza motivazione del gip sull'inammissibilità dell'opposizione.

Per ogni caso di nullità il meccanismo di rilevamento non è più il ricorso per Cassazione, ma il reclamo al tribunale in composizione monocratica (meglio dell'appello: fascicoli, parti ed avvocati non viaggiano verso il capoluogo di distretto), con evidenti finalità di economia processuale e, in particolare, di alleggerimento del carico della cassazione. Lo spirito dell'intervento è tipizzare i casi di nullità delle archiviazioni e di sottrarre la competenza per i vizi dell'atto alla Corte di Cassazione. (co. 33 - 36, comprensivi di disposizioni di coordinamento con le modifiche introdotte).

Il comma 37 prevede che nella relazione annuale del Governo alle Camere in tema di misure cautelari personali sia contenuto anche il dato relativo ai procedimenti in cui si sia riconosciuto il risarcimento per l'ingiusta detenzione. (la modifica interviene sull'art. 15 della Legge 47/2015).

E' modificato l'art. 428 c.p.p., disciplina dell'impugnazione della sentenza di non luogo a procedere. Finalità di sottrarre la competenza dell'impugnazione alla Cassazione. In caso di proscioglimento in udienza preliminare, il pm (e non più la persona offesa) può proporre impugnazione alla Corte d'Appello, che decide in camera di consiglio. In caso di accoglimento dell'impugnazione, la Corte forma il fascicolo del dibattimento ed emette il decreto che dispone il giudizio. Il provvedimento di rigetto della Corte d'Appello è ricorribile per Cassazione solo per violazione di legge. (art. 1 co. 38 - 40).

Sono modificati gli art. 438 e ss. c.p.p., in materia di rito abbreviato. In caso di accesso al rito immediatamente successivo al deposito indagini difensive, il Pm può chiedere termine (al massimo 60 giorni) per nuove indagini. In tal caso, l'imputato può revocare la scelta dell'abbreviato. E' prevista la possibilità di richieste subordinate dell'imputato, per il caso in cui il GUP non accolga la richiesta di abbreviato condizionato (si potrà chiedere abbreviato semplice e patteggiamento).

La scelta del rito comporterà inoltre la sanatoria delle nullità non assolute, la non rilevabilità delle inutilizzabilità e preclusione sulla questione di competenza per territorio (finalità deflattive: in caso di scelta del rito contratto l'ordinamento ha di mira l'emissione di una sentenza in breve tempo: ne segue l'inderogabilità dello "stato degli atti" esistente al momento dell'accesso all'abbreviato).

E' modificato l'art. 442 c.p.p. per stimolare un maggior ricorso all'abbreviato si prevede che qualora si proceda per contravvenzioni la diminuente per la scelta del rito sarà della metà della pena, rimanendo fermo lo "sconto" di un terzo per i delitti.

Sono previste inoltre disposizioni di coordinamento per i casi in cui la scelta dell'abbreviato sia esercitata nel contesto di altro rito speciale (direttissimo, immediato, procedimento per decreto). (co. 41 - 48).

Viene modificato l'art. 130 c.p.p., sulla correzione dell'errore materiale. Per i casi di patteggiamento in cui si debba rettificare la specie o la quantità di pena irrogata, provvede il giudice a quo, che corregge materialmente l'errore. Se è proposta impugnazione, provvede direttamente la Corte di Cassazione, senza pronunciare annullamento. (co. 49)

E' modificato l'art. 448 c.p.p. sull'impugnabilità delle sentenza di patteggiamento. Limiti alle impugnazioni di pene concordate: ricorribilità per Cassazione solo per vizi della espressione della volontà, al difetto di correlazione tra accordo e sentenza, all'erronea qualificazione del fatto, all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. Tale disciplina non si applica ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della legge, qualora la richiesta di patteggiamento sia già stata avanzata (co. 50 e 51).

Viene modificato l'art. 546 c.p.p., in materia di requisiti della sentenza. La proposta vuole prevedere per legge il percorso logico che deve seguire il giudice nell'indicare le ragioni di fatto e di diritto che fondano la sentenza ed i motivi per cui si sono ritenute non attendibili le prove contrarie. La motivazione dovrà contenere: a) accertamento dei fatti, delle circostanze e loro qualificazione giuridica; b) punibilità e determinazione della pena; c) responsabilità civile da reato; d) accertamento dei fatti dai quali discende l'applicabilità di norme processuali.

La logica che guida la norma modificata è quella di creare un modello legale di motivazione in fatto della decisione, con particolare attenzione alla valutazione delle prove e, in generale, con una precisa scansione dei passaggi de seguire, che è diretta a facilitare e rendere più logica l'individuazione dei punti da impugnare per le parti ed a facilitare l'individuazione dei poteri del giudice dell'impugnazione. (co. 52).

E' stato modificato anche l'art. 459 c.p.p., in tema di procedimento per decreto, prevedendo che il valore di conversione di un giorno di detenzione (reclusione o arresto) sia portato dagli attuali 250 euro a 75 euro. Si persegue la finalità di incentivare l'utilizzo del decreto penale di condanna (finalità deflattive del dibattimento) e facilitare la riscossione dei pagamenti (co. 53).

Per quanto attiene alle modifiche in materia di disposizioni generali sulle impugnazioni, all'art. 571 c.p.p., è stato eliminato il ricorso per Cassazione personale dell'imputato (finalità deflattiva per la cassazione, modifica necessaria anche in relazione agli elevati numeri di inammissibilità dei ricorsi personali che intasano la Corte di cassazione e ne impediscono la funzione nomofilattica).

In relazione alla forma dell'impugnazione, rispetto alla situazione attuale l'imputato dovrà esporre a pena di inammissibilità le censure in termini di motivi, capi o punti della decisione cui si riferisce, prove di cui lamenta l'inesistenza o la omessa o erronea valutazione, richieste istruttorie. (da leggere in coordinamento con la modifica dei requisiti della sentenza - art. 546 c.p.p. (co. 54 e 55).

Viene introdotto l'art. 599 bis c.p.p. e modificato l'art. 602 c.p.p., in tema di concordato in appello anche con rinuncia ai motivi. L'istituto abrogato nel 2008 viene riproposto in considerazione della sua grande efficacia deflattiva; sono stati reintrodotti, però, in Senato, sbarramenti per reati gravi ed è comunque prevista l'emanazione di linee guida da parte della Procura Generale per i PG di udienza. (co. 56 e 57).

E' modificato l'art. 603 c.p.p. Nel caso di appello del PM contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione di una prova dichiarativa, il giudice dovrà rinnovare l'istruttoria. Si è voluto recepire l'indirizzo della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo sul fair trial (co. 58).

In materia di ricorso per Cassazione e di rimessione del processo, le modifiche all'art. 48 c.p.p. prevedono aumenti delle pene pecuniarie per i ricorsi inammissibili, per scoraggiare ricorsi “esplorativi”, e la semplificazione delle procedure di rilievo delle cause di inammissibilità (co. 59).

La modifica all'art. 325 c.p.p. prevede l'uniformazione del ricorso avverso le misure cautelari reali a quello per le personali, quanto a forme dell'udienza e tempi massimi per giungere alla decisione (tre mesi). (co. 60).

Le modifiche all'art. 610 c.p.p. hanno per oggetto la comunicazione della Corte relativa ai motivi di ritenuta inammissibilità, che dovranno essere indicati «in relazione al contenuto dei motivi di ricorso». La Corte di Cassazione potrà inoltre pronunciare l'inammissibilità senza formalità, quando vi siano cause "formali" di inammissibilità. (co. 61 e 62).

La modifica all'art. 613 c.p.p. recepisce la revoca della proponibilità del ricorso personale. (co. 63), mentre le modifiche all'art. 616 c.p.p. recepiscono gli aumenti delle multe in favore della Cassa delle Ammende per ricorsi inammissibili. (co. 64 e 65).

E' modificato l'art. 618 c.p.p., in tema di rimessione della causa alle Sezioni Unite. Le sezioni semplici potranno ricorrere alle Sezioni Unite, anche nel caso in cui non condividano l'orientamento pronunciato da altra sentenza delle SS.UU. La massima composizione della Corte potrà emettere il principio di diritto anche in caso di ricorso divenuto inammissibile, per causa sopravvenuta. Rafforzamento della funzione nomofilattica delle decisioni delle SSUU, nei nuovi criteri di rimessione. (co. 66).

Con la modifica dell'art. 620 c.p.p. sono aumentati gli spazi per la Cassazione per procedere ad un accoglimento senza rinvio, con evidenti finalità di economia processuale (co. 67).

Con la modifica all'art. 625-bis c.p.p. aumenta lo spazio per correzioni dell'errore materiale del provvedimento della cassazione, senza formalità. (co. 68)

La modifica all'art. 608 c.p.p. limita la presentazione del ricorso per Cassazione della procura e della parte civile ai soli motivi di legittimità, per i casi di assoluzione in primo e secondo grado. (co. 69).

Ulteriori modifiche al sistema delle impugnazioni sono previste e indicate nei principi di delega ci cui al comma 84 lettera f) per limitare l'impugnabilità di taluni provvedimenti.

In particolare: ricorribilità per le sole violazioni di legge delle sentenze di secondo grado emesse su fatti di competenza del Giudice di Pace; limiti al potere di appello del PG presso Corte d'Appello ai soli casi di avocazione, con acquiescenza del PM presso il Tribunale; limitazioni per impugnazione del PM dopo condanna (solo in caso di modifica titolo e esclusioni aggravanti ad effetto speciale) e dell'imputato dopo proscioglimento (in caso di proscioglimento con formule piene); esclusione dell'appellabilità delle sentenze di condanna alla sola pena dell'ammenda o di proscioglimento per contravvenzioni puniti solo con pena pecuniaria o con pena alternativa; proponibilità dell'appello incidentale in capo all'imputato. (co. 84)

In materia di rescissione del giudicato, si prevede l'abrogazione dell'art. 625-ter e l'introduzione dell'art. 629-bis, in tema di rescissione del giudicato raggiunto in absentia.

Si prevede, infine, che nella relazione annuale sull'amministrazione della giustizia, i presidenti delle corti di appello riferiscano dati sul reintrodotto istituto del concordato in appello. (co. 72).

Con la modifica all'art. 129 disposizioni di attuazione, si preveden che il P.M informa il Ministero dell'Ambiente dell'esercizio dell'azione penale per reati ambientali (modifica di coordinamento stilistico con gli altri commi della stessa disposizione). (co. 73).

Il testo modifica anche la normativa di organizzazione dell'Ufficio del Pubblico Ministero. Tra gli oneri del Procuratore della Repubblica viene inserito quello di assicurare “l'osservanza delle disposizioni relative all'iscrizione delle notizie di reato”. Analoga incombenza compete alle Procure generali nell'ambito dell'attività di vigilanza sulle procure del distretto.

La modifica è da leggere in continuità con quella al 407 c.p.p. (co. 30). La finalità è quella di garantire la certezza dei tempi della fase delle indagini, limitando l'arbitrarietà circa il momento dell'iscrizione nel registro. (co. 75)

In relazione alla disciplina della partecipazione al dibattimento a distanza, le modifiche all'art. 146-bis, diposizioni di attuazione, prevedono che i detenuti per condanna o misura cautelare per reati gravi partecipino a distanza alle udienze dibattimentali, nelle quali siano imputati, anche per fatti per i quali si trovi in stato di libertà, ovvero testimoni. Del pari sono sentiti a distanza i soggetti ammessi a programma o misura di protezione, nei processi in cui sono imputati. Il Giudice potrà, comunque, disporre con decreto motivato e su istanza di parte la partecipazione personale alle udienze dei soggetti sopra indicati, ad eccezione di quelli sottoposti al regime del 41-bis dell'ordinamento penitenziario. La partecipazione a distanza potrà essere disposta anche fuori dai casi elencati, quando sussistano ragioni di sicurezza, qualora il dibattimento sia complesso ed occorra evitare ritardi nello svolgimento, ovvero quando si dovrà assumere la testimonianza di persona in stato di detenzione. In caso di partecipazione con sistema audiovisivo, anche le altre parti potranno partecipare a distanza, assumendosi le spese relative al collegamento. Sono presenti disposizioni di coordinamento, che incidono sull'art. 45-bis disposizioni di attuazione, relativo alle udienze camerali; e sull'art. 134-bis delle norma di attuazione al c.p.p. che prevede la partecipazione a distanza nel giudizio abbreviato; nonché sul codice antimafia (art. 7) , in relazione all'esame dei testimoni, nel procedimento delle misure di prevenzione personali , per il quale si applicano le norme del 146-bis e 147-bis disposizioni di attuazione.

Ad eccezione dei casi relativi ai detenuti per associazione per delinquere di stampo mafioso ed associazione eversiva, le norme sul procedimento a distanza entreranno in vigore dopo un anno dalla pubblicazione della legge in G.U. (co. 77 – 81).

Nell'ambito della riforma del processo penale in materia di ordinamento penitenziario, intercettazioni ed impugnazioni, è delegata al Governo la riforma del regime delle intercettazioni telefoniche e telematiche con riferimento alla divulgazione del contenuto delle captazioni. Si prevede che, anche dopo la discovery parziale conseguente all'emissione di misure cautelari, con particolare riferimento ai dati sensibili ed non rilevanti ai fini delle accuse le registrazioni di tali conversazioni siano a disposizione delle parti che non potranno estrarne copia fino alla celebrazione dell'udienza di stralcio; dopo tale udienza, gli atti (comprensivi delle trascrizioni) siano messi a disposizione delle parti; le conversazioni che appaiono non rilevanti non saranno trascritte sommariamente, ma solo indicate con data e ora. E' mantenuta la delega sul delitto di captazioni fraudolente finalizzate ad arrecar danno alla reputazione o all'immagine altrui. Si prevede che nell'esercizio della delega si tenga conto dei principi giurisprudenziali in materia di tutela della libertà di stampa e del diritto dei cittadini all'informazione elaborati dalla a Corte Europea dei Diritti dell'Uomo; si prevede la semplificazione dell'impiego delle intercettazioni per i più gravi delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione.

Sono poi dettati principi di delega per la disciplina delle intercettazioni mediante “captatori informatici” – più noti come trojan – che, anche dopo l'intervento Sezioni Unite della Cassazione, necessitano di una regolamentazione specifica Si prevede che l'attivazione del microfono sia data con comando da remoto, così evitando che la registrazione sia continua. Il ricorso ai trojan è “sempre ammesso” quando si procede per reati gravi di competenza del Procuratore distrettuale antimafia; le captazioni domestiche potranno essere disposte anche fuori di tali casi , nel rispetto dei requisiti previsti dagli artt. 266 e ss. per le intercettazioni “classiche”, laddove si stia svolgendo l'attività criminosa .Il Giudice nel disporre le intercettazioni tramite trojan deve indicarne le ragioni dell'utilizzo di tale tecnica di captazione ; le captazioni dovranno essere canalizzate verso server della Procura; i programmi informatici utilizzabili dovranno essere indicati in una Decreto del Ministero di Giustizia; il PM potrà disporre le intercettazioni di urgenza mediante trojan solo quando procede per i gravi reati, di cui sopra; si applicano le disposizioni di cui all'art. 270 c.p.p.; si prevede infine la non conoscibilità, il divieto di divulgazione e di pubblicazione delle captazioni che riguardino occasionalmente soggetti terzi rispetto all'indagine.

Ulteriore delega è affidata al Governo dal comma 86 ed è relativa all'adozione di norme di attuazione, di coordinamento e transitorie, mentre il comma 87 riguarda la delega per le eventuali disposizioni integrative e correttive.

Il comma 88 prevede misure per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese relative alle intercettazioni.

I principi e criteri direttivi indicati ricalcano sostanzialmente la delega conferita al Governo con la legge n. 124/2015 ad adottare uno o più decreti legislativi per la ristrutturazione e la razionalizzazione delle spese per le intercettazioni, delega che non è mai stata esercitata. L'adozione di tali provvedimenti avrebbe dovuto portare a un risparmio di spesa del 50% delle voci di listino delle spese obbligatorie stabilite con il decreto interministeriale del 26 aprile 2001, nonché l'adozione di un tariffario unico nazionale per i cd. noleggi apparati con consistenti risparmi di spesa.

Il comma 88 apporta modifiche all'articolo 96 del D.Lgs. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche). Più nel dettaglio la disposizione:

– espunge dall'articolo 96 ogni residuo riferimento al “repertorio”, sostituendolo con il più corretto richiamo al termine “decreto”.

– riscrive il comma 2 dell'articolo 96 prevedendo che, ai fini dell'adozione del canone annuo forfetario per le prestazioni obbligatorie a fini di giustizia effettuate a fronte di richieste di intercettazioni e di informazioni da parte delle autorità giudiziarie, con decreto dei Ministri della giustizia e dello sviluppo economico (di concerto con il MEF) da emanarsi entro il 31 dicembre 2017, vengano riviste le voci di listino di cui al DM 26 aprile 2001.

Tale decreto:

- disciplina le tipologie di prestazioni obbligatorie e ne determina le tariffe, tenendo conto dell'evoluzione dei costi e dei servizi, in modo da conseguire un risparmio di spesa pari almeno al 50 per cento rispetto alle tariffe praticate. Nella tariffa sono ricompresi i costi per tutti i servizi contemporaneamente attivati o utilizzati da ogni identità di rete;

- individua i soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie di intercettazione, anche tra i fornitori di servizi, le cui infrastrutture consentono l'accesso alla rete o la distribuzione dei contenuti informativi o comunicativi, e coloro che a qualunque titolo forniscono servizi di comunicazione elettronica o applicazioni, anche se utilizzabili attraverso reti di accesso o trasporto non proprie;

- definisce gli obblighi dei soggetti tenuti alle prestazioni obbligatorie e le modalità di esecuzione delle stesse, tra cui l'osservanza di procedure informatiche omogenee nella trasmissione e gestione delle comunicazioni di natura amministrativa, anche con riguardo alle fasi preliminari al pagamento delle medesime prestazioni.

Il comma 89 prevede poi che, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, vengano definite le prestazioni funzionali alle operazioni di intercettazione e vengano determinate le corrispondenti tariffe. A tale decreto, da aggiornarsi ogni due anni, sulla base delle innovazioni scientifiche, tecnologiche ed organizzative e delle variazioni dei costi dei servizi, sono demandate:

- l'individuazione delle tipologie di prestazioni funzionali erogate;

- la determinazione della tariffa per ogni tipo di prestazione in misura non superiore al costo medio di ciascuna, come rilevato, nel biennio precedente, dal Ministero della giustizia tra i cinque centri distrettuali con il maggiore indice di spesa per intercettazioni;

- la specificazione degli obblighi dei fornitori delle prestazioni in relazione ai livelli qualitativi e quantitativi minimi dei servizi offerti ed alle modalità di conservazione e gestione, mediante canali cifrati, dei dati raccolti negli archivi informatizzati, nel rispetto dei requisiti di sicurezza e delle necessità del loro trattamento secondo criteri di riservatezza, disponibilità e integrità.

Il comma 90 stabilisce che il DM di cui a comma 89 vada trasmesso, corredato di relazione tecnica, alle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari.

Infine, il comma 91, ai fini della razionalizzazione delle spese relative per intercettazione e quelle funzionali al loro utilizzo, stabilisce che il Governo è delegato ad adottare, entro un anno, uno o più decreti legislativi per armonizzare le disposizioni sulla razionalizzazione della spesa per intercettazioni (di cui ai commi 88 e 89) con quelle di cui al testo unico spese di giustizia (DPR 115 del 2002), secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

- accelerazione dei tempi di pagamento delle prestazioni rese;

- individuazione dell'autorità giudiziaria competente alla liquidazione della spesa;

- natura esecutiva del provvedimento di liquidazione;

- modalità di opposizione al provvedimento di liquidazione della spesa.

Il comma 85, fermo restando quanto previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975 individua i seguenti criteri e principi direttivi per la riforma dell'ordinamento penitenziario:

− semplificazione delle procedure per le decisioni di competenza del magistrato e del tribunale di sorveglianza, anche con la previsione del contraddittorio differito ed eventuale, ad eccezione di quelle relative alla revoca delle misure alternative alla detenzione (lett. a);

− revisione delle modalità e dei presupposti di accesso alle misure alternative, nell'ottica di facilitarne l'applicazione quando la condanna non riguardi casi di eccezionale gravità o delitti di mafia e terrorismo (lett. b). In particolare, per l'accesso alle misure, fissare in 4 anni il limite di pena che impone la sospensione dell'esecuzione (lett. c);

− revisione del sistema delle preclusioni all'accesso ai benefici penitenziari (lettere d ed e);

− previsione di attività di giustizia riparativa (lett. f);

− incremento delle opportunità di lavoro retribuito sia intramurario che esterno (lett. g);

− valorizzazione del volontariato (lett. h);

− valorizzazione dell'utilizzo dei collegamenti audiovisivi (lett. i);

− affermazione del diritto all'affettività (lett. n);

− revisione delle disposizioni dell'ordinamento penitenziario relative alla medicina penitenziaria, anche attraverso il potenziamento dell'assistenza psichiatrica negli istituti di pena (lett. l); esclusione del sanitario dal consiglio di disciplina istituito presso l'istituto penitenziario (lett. m);

− interventi specifici per favorire l'integrazione dei detenuti stranieri (lett. o);

− attuazione, sia pure tendenziale, del principio della riserva di codice nella materia penale, al fine di una migliore conoscenza dei precetti e delle sanzioni e quindi dell'effettività della funzione rieducativa della pena, attraverso l'inserimento nel codice penale di tutte le fattispecie criminose che abbiano a diretto oggetto di tutela beni di rilevanza costituzionale, i beni della salute, individuale e collettiva, della sicurezza pubblica e dell'ordine pubblico, della salubrità ed integrità ambientale, dell'integrità del territorio, della correttezza e trasparenza del sistema economico di mercato (lett. q);

− previsione di norme tendenti al rispetto della dignità umana attraverso la responsabilizzazione dei detenuti, la massima conformità della vita penitenziaria a quella esterna, la sorveglianza dinamica (lett. i).

− interventi a tutela delle donne recluse e delle detenute madri (lett. s e t);

− revisione del sistema delle pene accessorie improntata al principio della rimozione degli ostacoli al reinserimento sociale del condannato ed esclusione di una loro durata superiore alla durata della pena principale (lett. u);

− revisione delle attuali previsioni in materia di libertà di culto e dei diritti ad essa connessi (lett. v).

La disposizione di delega contiene infine specifici principi e criteri direttivi (lett. p) per l'adeguamento delle norme dell'ordinamento penitenziario alle esigenze rieducative dei detenuti minori di età, con riferimento tanto alle autorità̀ giurisdizionali coinvolte (n. 1), quanto all'organizzazione degli istituti per i minorenni (n. 2), consentendo l'applicabilità della del diritto penitenziario minorile anche ai giovani adulti (n. 3). Il Governo dovrà inoltre riformare le misure alternative alla detenzione (n. 4) ampliandone i criteri di accesso (n. 5) e, analogamente a quanto previsto dalla delega per gli adulti, eliminando ogni automatismo e preclusione per la revoca o la concessione (n. 6). Dovranno inoltre essere rafforzati l'istruzione e la formazione (n. 7) ed i contatti con la società esterna, in funzione di reinserimento sociale (n. 8).

In relazione alla riforma dell'ordinamento penitenziario è opportuno tenere conto, anche per interpretare i principi di delega, che il Senato ha opportunamente precisato che resta fermo quanto previsto dall'art. 41-bis della legge n. 354 del 1975, per cui su questo punto non vi è alcun arretramento. Questa precisazione è utile anche per fugare qualsiasi dubbio sorto in riferimento al comma 85, lettera i), che prevede la possibilità per i detenuti di utilizzo dei collegamenti audiovisivi sia a fini processuali, con modalità che garantiscano il rispetto del diritto di difesa, sia al fine di favorire le relazioni familiari. La preoccupazione avanzata da alcuni riguardante la possibilità di applicare tale principio anche ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, è priva di fondamento. Si è paventato anche il rischio che i criminali sottoposti al regime di massima sicurezza siano, di fatto, posti nelle condizioni di continuare a gestire i contatti e i collegamenti con l'associazione criminale di appartenenza mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento audiovisivo. In realtà, le disposizioni sopra richiamate non modificano la disciplina attualmente prevista per il regime detentivo speciale di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario. Già il contenuto testuale della norma (“Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354”) esclude forme di collegamento audiovisivo che possano, eventualmente, eludere il particolare rigore del regime detentivo di cui al citato articolo 41-bis, che, giova ricordarlo, rappresenta una norma speciale dell'ordinamento penitenziario. La materia dei collegamenti audiovisivi a fini processuali per i detenuti sottoposti al regime di cui all'art. 41-bis (così come per quelli appartenenti al circuito Alta Sicurezza) è già disciplinata dall'articolo 146-bis delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, ed ha proprio lo scopo di evitare che in occasione di udienze dibattimentali possano avvenire contatti di qualsiasi natura tra soggetti sottoposti al regime detentivo speciale e altri imputati detenuti e/o altri soggetti. Di tali regole e principi generali ogni eventuale normativa futura dovrà tenere conto, anche quando l'obiettivo fosse quello, del tutto legittimo, di favorire le relazioni familiari di tali detenuti, attraverso il ricorso a forme diverse di collegamento audiovisivo a distanza, spesso utile a sopperire a lunghi e costosi viaggi nel territorio del paese.

Sul punto varrebbero in ogni caso le regole previste dall'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario in tema di colloqui e di telefonate che stabiliscono tassativamente il numero, la durata e le modalità di tali forme di contatto. In altri termini, ove il legislatore si determinasse a prevedere forme di colloquio tra familiari e detenuti attraverso l'uso delle moderne tecnologie informatiche (si pensi a Skype), ciò avverrebbe sulla base delle attuali limitazioni di cui all'articolo 41-bis della legge n. 354 del 1975 che, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 85, del disegno di legge C. 4368, rimarranno invariate. Anche in questo caso potranno essere presentati eventuali ordini del giorno volti a ribadire l'inapplicabilità ai detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis dell'ordinamento penitenziario delle disposizioni contenute all'articolo 1, comma 85, del richiamato disegno di legge.

Il comma 92 costituisce la clausola di neutralità finanziaria del provvedimento.

Il comma 93 precisa che i decreti attuativi delle deleghe previsti dal disegno di legge debbano essere corredati della relazione tecnica

Il comma 94 - conformemente alla disciplina di contabilità e finanza pubblica - prevede che, se dai decreti delegati derivino maggiori oneri finanziari che non siano compensati da altre disposizioni degli stessi decreti, questi ultimi sono emanati solo dopo o contestualmente all'entrata i vigore dei provvedimenti che stanziano le relative risorse finanziarie.

Il comma 95 indica la data di entrata in vigore della legge in esame nel 30° giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.