A.C. 2304
Grazie, Presidente. Onorevoli colleghe, onorevoli colleghi, rappresentante del Governo, il gruppo del Partito Democratico guarda con favore a questa proposta di legge, già approvata al Senato all'unanimità, perché interviene su una materia delicata che tocca la dignità della persona, il rispetto per le vittime di reati gravissimi e la tutela dell'accertamento della verità. Il provvedimento modifica il codice penale e il regolamento di polizia mortuaria per impedire che chi sia accusato o condannato per l'omicidio possa disporre delle spoglie mortali della vittima.
È un intervento che colma un vuoto normativo e che nasce da situazioni concrete, dolorose e che hanno mostrato come l'ordinamento non fosse adeguatamente attrezzato a prevenire ulteriori offese alla memoria e alla dignità delle persone uccise. C'è innanzitutto un'esigenza etica e civile: evitare che il coniuge, il partner dell'unione civile, il convivente di fatto o il parente prossimo indagato o imputato per omicidio possa decidere sulla tumulazione, sull'inumazione o addirittura sulla cremazione della salma della vittima. Sarebbe una ferita ulteriore per i familiari e un'offesa al principio di rispetto che la Repubblica deve garantire anche dopo la morte. Ma vi è anche un'esigenza di tutela delle indagini.
Ai sensi dell'articolo 116 delle norme di attuazione del codice di procedura penale, nonché del regolamento di polizia mortuaria, il cadavere non può essere sepolto senza l'autorizzazione dell'autorità giudiziaria, quando vi sia sospetto di reato. Tuttavia, mancava una disciplina chiara che impedisse all'indagato di incidere sulle modalità di destinazione la salma. In particolare, la cremazione può comportare la definitiva perdita di elementi probatori. Da qui la previsione, contenuta nell'articolo 2, del divieto di cremazione fino al passaggio in giudicato della sentenza o alla pronuncia di proscioglimento.
È necessario sottolineare che la proposta introduce nel codice penale il nuovo articolo 585-bis, prevedendo, come pena accessoria, la decadenza dall'esercizio di ogni diritto e facoltà in tema di disposizione delle spoglie mortali nei confronti di chi sia condannato, anche a seguito di patteggiamento ex articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravissimi (omicidio, omicidio preterintenzionale, maltrattamenti con esito mortale, infanticidio in condizioni di abbandono e istigazione al suicidio, abbandono di minore o incapace con esito letale).
Si tratta, quindi, una scelta coerente con l'evoluzione del nostro ordinamento. Il codice civile già conosce le figure dell'indegnità a succedere e della sospensione della successione, introdotta nel 2018, in favore degli orfani di crimini domestici. In quel caso, si è ritenuto che chi è indagato per l'omicidio del coniuge non possa, nel frattempo, ereditare. Qui si compie un passo ulteriore intervenendo anche su un diritto personalissimo, l'electio sepulchri, che la giurisprudenza, come evidenziato dalla Cassazione con le sentenze n. 1527 del 1978, fino alla più recente sentenza n. 22180 del 2022, ha ricondotto ai diritti della personalità radicati negli articoli 2 e 3 della Costituzione.
Proprio perché si tratta di un diritto personalissimo, non patrimoniale, era necessario un intervento normativo specifico. Non sarebbe stato sufficiente richiamare le norme sulla successione che operano in ambito patrimoniale. Con questa proposta si chiarisce che, in presenza di gravi indizi di responsabilità per omicidio, l'indagato non può esercitare alcun potere sulla salma e che, in caso di condanna, interviene una vera e propria pena accessoria. Apprezziamo, inoltre, l'estensione della disciplina non solo al coniuge, ma anche al convivente di fatto e ad ogni persona legata in relazione affettiva, autorizzata a disporre delle spoglie.
In questo modo si evita un'area grigia che avrebbe potuto determinare trattamenti irragionevoli e discriminatori. Non meno rilevante è la previsione secondo cui, se l'indagato e l'unico titolare della facoltà di disporre della salma e nessuno ne chiede la restituzione, sia il pubblico ministero a provvedere secondo la legge vigente. È una clausola di chiusura che garantisce certezza e tutela l'interesse pubblico. Il nostro orientamento favorevole è anche frutto del lavoro svolto in Commissione giustizia al Senato, dove il confronto tra maggioranza e opposizione ha consentito di migliorare il testo.
In un Parlamento spesso segnato da contrapposizioni rigide, è positivo che su temi come questo si sia trovata una convergenza ampia, nell'interesse delle vittime e della giustizia. Naturalmente vigileremo sull'attuazione del regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica n. 285 del 1990, che dovrà essere adottato entro sei mesi, previo parere delle Commissioni competenti. Sarà un passaggio rilevante per tradurre in prassi amministrative i principi affermati dalla legge.
Colleghe e colleghi, questa non è quindi una norma simbolica. È una norma che afferma un principio semplice, ma fondamentale: chi è accusato di aver tolto la vita ad una persona, non può disporre del suo corpo come se nulla fosse. La dignità della vittima, il rispetto per i familiari, la tutela dell'accertamento giudiziario vengono prima. Per queste ragioni il Partito Democratico sostiene convintamente questo provvedimento, riconoscendone la coerenza costituzionale, l'equilibrio e la capacità di colmare una lacuna dell'ordinamento. È un passo nella direzione giusta, nel segno della civiltà giuridica e del rispetto per le vittime.