Dichiarazione di voto
Data: 
Martedì, 4 Aprile, 2023
Nome: 
Toni Ricciardi

A.C. 873

L'Accordo in esame, siglato il 18 giugno scorso, ha come obiettivo quello di facilitare il flusso di informazioni e dati tra le Istituzioni di sicurezza sociale e assicurare l'esportabilità delle pensioni e delle rendite da infortunio e malattia professionale.

Difatti, per la prima volta, i due Paesi si impegnano ad assicurare certezza giuridica nelle tutele dei diritti legati all'attività lavorativa, in condizioni di reciprocità, e la trasferibilità dei trattamenti di pensione in favore di tutti i cittadini che hanno prestato e prestano la loro attività lavorativa rispettivamente in Italia o nella Repubblica di Moldavia.

La comunità moldava residente in Italia è particolarmente numerosa e fortemente radicata sul territorio italiano, inserita, attiva e presente nel mondo del lavoro del nostro Paese: sono oltre 120.000 i cittadini moldavi che detengono un regolare permesso di soggiorno, cui si aggiungono altri 23.000 che hanno acquisito la cittadinanza italiana.

Questa presenza e questo Accordo rafforzano il legame e l'amicizia con la Moldavia, un paese giovane e con una forte vocazione di partnership con l'Unione europea, attualmente esposto alle evoluzioni della situazione di sicurezza regionale, ma che ha dimostrato un grandissimo spirito di solidarietà ai tanti ucraini fuggiti per la guerra, nonostante sia uno dei Paesi più poveri d'Europa. Dall'inizio del conflitto in Ucraina, difatti, la Moldavia ha aperto le sue frontiere a centinaia di migliaia di rifugiati. L'ex Repubblica sovietica si trova tra la Romania e l'Ucraina e comprende lo Stato separatista non riconosciuto della Transnistria, sostenuto dalla Russia. Oggi ospita ancora circa 100.000 rifugiati dall'Ucraina.

Quanto ai contenuti dell'articolato, assume particolare rilievo l'articolo 2, che individua il campo di applicazione per materia dell'Accordo per ciascuna delle due Parti; l'articolo 3, che stabilisce che l'Accordo, conformemente alla legislazione dei due Paesi, si applica alle persone beneficiarie delle prestazioni, nonché ai loro familiari; l'articolo 4 garantisce l'espo rtabi li tà - vale a dire del pagamento all'estero della prestazione - del trattamento pensionistico e delle rendite per infortunio o per malattia a coloro che rientrano nell'ambito di applicazione dell'Accordo. L'articolo 10, invece, tratta del pagamento delle prestazioni, prevedendo che le istituzioni di ogni Parte paghino le prestazioni direttamente agli aventi diritto che risiedono o dimorano nell'altro Stato, nella valuta del proprio Stato o, qualora tale valuta non sia convertibile, in altra valuta convertibile.

L'Accordo in esame non crea obblighi giuridici da cui derivino oneri finanziari a carico del bilancio dello Stato.