30/06/2017
Ettore Rosato
Gasparini, Marchi, Fiano, Ferrari, Carbone, Cuperlo, De Menech, Marco Di Maio, Fabbri, Famiglietti, Giorgis, Lattuca, Lauricella, Mauri, Marco Meloni, Naccarato, Nardi, Piccione, Pollastrini, Richetti, Francesco Sanna, Boccadutri, Paola Bragantini, Cenni, Covello, Dell'Aringa, Fanucci, Cinzia Maria Fontana, Giampaolo Galli, Ginato, Giulietti, Guerra, Losacco, Marchetti, Melilli, Misiani, Parrini, Pilozzi, Preziosi, Rubinato
1-01652

 La Camera,
   premesso che:
    il decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, contiene varie disposizioni finalizzate a dare concreta attuazione alla legge di bilancio per il 2017 e agli accordi assunti dal Governo con gli enti locali;
    le questioni più rilevanti tra queste disposizioni interessano il comparto delle province e delle città metropolitane e consentono di gestire una fase finanziaria provvisoria e delicata, rispetto alla quale appare inevitabile una riflessione sul ruolo e sulle funzioni delle province delle regioni a statuto ordinario alla luce del risultato del referendum del 4 dicembre 2016, fermi restando i punti di forza della riforma adottata nel 2014;
    con la legge n. 56 del 2014, infatti, si è passati da un'amministrazione locale basata su due livelli di governo separati ad una concezione dell'amministrazione locale in cui i sindaci (e gli amministratori comunali) si fanno carico, per effetto della riforma del 2014, sia delle esigenze di governo di prossimità, sia delle esigenze di governo territoriale;
    le nuove province, quali enti di governo di area vasta di secondo livello, sono diventate, dunque, una sorta di «case dei comuni», all'interno delle quali vengono ricercate le soluzioni più efficienti e funzionali per rispondere alle domande dei territori, consentendo così lo sviluppo di nuove pratiche di collaborazione tra enti locali per l'erogazione di servizi di qualità ai cittadini e alle imprese, in un'ottica di semplificazione amministrativa e di riduzione dei costi;
    in tale contesto, per il 2017 e il 2018 e stato aumentato il finanziamento per l'esercizio delle funzioni fondamentali delle province fino a 180 milioni di euro e confermato quello di 80 milioni di euro a decorrere dal 2019. Per la medesima finalità sono stati attribuiti 12 milioni di euro alle città metropolitane per ciascuno degli anni 2017 e 2018, tenendo conto che dal 2019 non sarà più dovuto il contributo di 516,7 milioni di euro annui di riduzione della spesa corrente richiesto, anche per gli anni 2017 e 2018, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89;
    inoltre, per l'anno 2017, sono stati autorizzati contributi di 170 milioni di euro per l'attività di manutenzione straordinaria delle strade provinciali e 79 milioni di euro finalizzati agli interventi sull'edilizia scolastica di province e città metropolitane;
    un contributo di 10 milioni di euro è stato attribuito per il 2017 alle province che hanno dichiarato il dissesto entro il 31 dicembre 2015 e che non sono state escluse dal contributo al risanamento della finanza pubblica;
    con riguardo alla finalità di favorire l'approvazione dei bilanci da parte delle province e delle città metropolitane, è stata prevista l'estensione al 2017 di talune misure, operanti in deroga alla disciplina contabile, già introdotte in precedenti esercizi finanziari tra cui consentire di predisporre il bilancio di previsione per la sola annualità 2017 e di applicarvi al medesimo bilancio di previsione l'avanzo libero e destinato. È stata introdotta, inoltre, la possibilità di utilizzare i proventi delle contravvenzioni per finanziare oneri relativi alle funzioni di viabilità e polizia locale per migliorare la sicurezza stradale;
    in relazione al divieto posto in capo alle province delle regioni a statuto ordinario di procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato, è stata consentita la possibilità di procedere alla copertura delle posizioni dirigenziali che richiedono professionalità tecniche e tecnico finanziarie e contabili non fungibili in relazione allo svolgimento delle funzioni fondamentali;
    infine, sono state eliminate le sanzioni a carico delle città metropolitane e delle province delle regioni a statuto ordinario, nonché della regione siciliana e della regione Sardegna che non hanno rispettato il vincolo del saldo non negativo tra le entrate e le spese finali nell'anno 2016;
    il provvedimento, pur non risolvendo tutti i problemi aperti su questo versante, segnala la volontà di dare risposte che consentano alle province di vivere questa fase di transizione, in vista di un nuovo assetto, sia dal punto di vista istituzionale che dal punto di vista delle possibilità e delle competenze finanziarie, più stabile e definito,

impegna il Governo:

1) a proseguire nello sforzo intrapreso al fine di garantire le risorse necessarie ad assicurare l'effettivo esercizio delle funzioni fondamentali da parte delle province e delle città metropolitane, anche promuovendo le opportune modifiche alla legislazione vigente;
2) ad individuare le risorse adeguate a copertura delle funzioni statali assegnate in base all'analisi reale dei fabbisogni standard, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione;
3) a verificare, per quanto di competenza, che il processo di riordino delle funzioni regionali assegnate dalle regioni alle province e città metropolitane sia garantito da una copertura finanziaria in base all'analisi dei fabbisogni standard;
4) ad adottare ogni iniziativa di competenza utile a favorire il ripristino dell'autonomia organizzativa degli enti, anche attraverso l'abrogazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 420, lettere c), d) ed e), nei limiti di quanto previsto dal comma 421; della legge n. 190 del 2014;
5) ad adottare ogni utile iniziativa di competenza che consenta, a partire dal 2018, di ristabilire la piena autonomia economica, finanziaria e organizzativa delle province e delle città metropolitane attraverso la garanzia della piena copertura delle funzioni fondamentali, superando la logica emergenziale del bilancio annuale e garantendo la corretta programmazione prevista dall'articolo 151 del Testo unico sugli enti locali;
6) ad adottare ogni iniziativa di competenza volta a favorire le modifiche più opportune della legge n. 56 del 2014, e un adeguamento del Testo unico sugli enti locali e delle conseguenti leggi regionali in materia di funzioni provinciali e metropolitane, salvaguardando il principio della natura di enti di secondo livello degli organi delle province («casa dei comuni») – la cui legittimità è stata confermata dalla Corte costituzionale – e valorizzando ulteriormente il modello di cooperazione orizzontale tra istituzioni locali, nel riconoscimento a province e città metropolitane del compito di attivare pratiche di collaborazione che favoriscano un nuovo modello di cooperazione anche tra i comuni.
 

Seduta del 4 luglio 2017