08/04/2024
Vinicio Peluffo
Simiani, De Luca, Braga, Curti, De Micheli, Di Sanzo, Ferrari, Gnassi, Iacono, Madia, Orlando, Scarpa
1-00270

La Camera,

   premesso che:

    il Green deal europeo (European Green deal, Egd), lanciato nel 2019 dall'attuale Commissione europea, è stato concepito per arrivare al traguardo della trasformazione dell'Unione europea nel primo continente neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050, implementando tale visione con una roadmap legislativa. Nato come strategia di decarbonizzazione, il Green deal europeo è al contempo un nuovo paradigma industriale e un'iniziativa di rilancio del progetto di integrazione europea. Contrariamente ad esperienze precedenti, tale iniziativa si è rafforzata nel contesto delle due grandi crisi che hanno interessato l'Europa negli ultimi anni: la pandemia e l'aggressione russa in Ucraina, come attestano le risorse che hanno continuato a essere investite nel processo di decarbonizzazione e la revisione al rialzo dei target climatici a livello europeo;

    la misura chiave del Green deal europeo è la legge climatica europea adottata nel 2021, che ha introdotto per la prima volta un obiettivo vincolante di riduzione delle emissioni di lungo periodo. La legge climatica ha, inoltre, allineato l'obiettivo di riduzione delle emissioni al 2030 con quello di lungo termine, portandolo dal 40 al 55 per cento. Per il raggiungimento di tale obiettivo, la Commissione europea ha presentato nel luglio del 2021 il pacchetto legislativo Fit for 55, inclusivo di misure di adeguamento della legislazione precedente e di nuove iniziative. Fra le prime figurano la riforma dell'Emission trading scheme (Ets), allo stato il principale strumento economico comunitario – insieme al mainstreaming del clima nel quadro finanziario pluriennale – per il raggiungimento degli obiettivi climatici; interventi regolatori come la riforma delle direttive rinnovabili (Red III), efficienza energetica (Eed), performance energetica degli edifici (Epbd) e dei regolamenti sugli standard emissivi per auto e furgoni, sui settori non soggetti all'Ets (Ese) e sull'uso e modifiche d'uso del territorio e delle foreste (Lulucf);

    per quanto attiene al sistema per lo scambio di quote di emissioni nell'Unione europea (EU Ets), istituito dalla direttiva 2003/87/CE e riferimento essenziale della politica dell'Unione in materia di clima, di cui costituisce finora lo strumento fondamentale per ridurre le emissioni di gas a effetto serra in modo efficace anche sotto il profilo dei costi, c'è da rilevare che l'obbligo di aderire al sistema Ets per le aziende europee di alcuni settori, soprattutto quelli di settori energivori ovvero della manifattura, lascia esposte alla concorrenza di aziende straniere che non sono soggette a tariffe e norme ambientali altrettanto stringenti nei Paesi in cui producono;

    fra le nuove misure proposte, le più significative riguardano l'estensione del prezzamento delle emissioni ai settori dei trasporti e degli edifici – al momento al di fuori dell'Ets e responsabili di circa un terzo delle emissioni europee – e la regolamentazione delle emissioni di metano nel settore energetico. Particolarmente rilevante e impattante sul tessuto produttivo comunitario è poi l'introduzione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (Carbon border adjustment mechanism, Cbam), un dazio sul contenuto carbonico nelle importazioni di acciaio, alluminio, fertilizzanti, cemento, elettricità e idrogeno;

    il Cbam è ispirato dalla doppia ambizione di: a) proteggere le industrie manifatturiere europee nei settori energivori dalla concorrenza estera nel processo di introduzione di tecnologie non emissive, che ne aumenteranno i costi di produzione, riducendone la competitività nel breve-medio periodo; b) incentivare esportatori extraeuropei a ridurre l'intensità carbonica delle loro produzioni. Per aiutare a proteggere l'industria europea dalla concorrenza sleale, è questo un meccanismo che stabilisce un prezzo del carbonio sulle importazioni di determinati prodotti nel tentativo di sostenere le industrie nazionali che saranno colpite da prezzi del carbonio più elevati rispetto alla concorrenza estera, quindi con la prospettiva di garantire uno sforzo corale per far sì che le riduzioni delle emissioni europee contribuiscano anche a un calo delle emissioni globali, invece di spostare semplicemente la produzione ad alta intensità di carbonio al di fuori dell'Europa – un fenomeno noto come «carbon leakage»;

    è previsto che il Cbam venga applicato inizialmente ad un ristretto numero di prodotti importati (cemento, ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti, elettricità ed idrogeno), classificati secondo la nomenclatura combinata (cosiddetti codici NC, corrispondenti a quelli del regolamento CEE n. 2658/87), comprendendo sia le merci che sono utilizzate nella loro produzione sia, per evitare possibili pratiche elusive del meccanismo, determinate lavorazioni dei prodotti definite con differenti codici NC;

    è previsto, inoltre, che in una prima fase o fase di transizione (1° ottobre 2023 – 31 dicembre 2025) la misura non sia applicata interamente ai prodotti importati, ma che siano solo acquisite informazioni sulle quantità dei prodotti in entrata, compresa la valutazione delle emissioni incorporate, e che contestualmente inizi l'attività di autorizzazione dei soggetti obbligati (i dichiaranti autorizzati Cbam);

    in una seconda fase (con avvio dal 1° gennaio 2026) è previsto che il meccanismo entri in funzione in maniera definitiva, sebbene attraverso un regime transitorio con la coesistenza con l'EU Ets, che durerà fino al 31 dicembre 2033;

    il Cbam è concepito, quindi, per creare condizioni di parità per i produttori dell'Unione europea che già da tempo pagano i permessi per l'inquinamento da carbonio nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'Unione (l'Emission trading system o Ets);

    la prima fase del meccanismo di aggiustamento del carbonio alle frontiere dell'Unione europea o Carbon border adjustment mechanism (Cbam) ha preso il via il 1° ottobre 2023, obbligando gli esportatori di sei settori industriali ad alta intensità energetica a comunicare le proprie emissioni di carbonio alle autorità dell'Unione: l'idea, almeno sulla carta, è che col Cbam i produttori stranieri dovranno pagare lo stesso prezzo delle emissioni di carbonio pagato dai produttori dell'Unione europea. L'obiettivo, oltre a ripristinare condizioni di maggiore parità nella concorrenza, è quello di incoraggiare una produzione più pulita anche all'estero e di impedire la delocalizzazione delle industrie europee;

    l'avvio del meccanismo del Cbam sta aprendo fronti di tensione con economie emergenti e Paesi in via di sviluppo: l'ipotesi di una futura estensione del Cbam alla totalità dell'import dell'Unione europea appare particolarmente penalizzante, sia per economie emergenti, come Russia, Sudafrica, India e Cina, sia per Paesi del vicinato, come Algeria, Turchia e Ucraina, sia per i Paesi in via di sviluppo nell'Africa sub-sahariana o nel Sud-Est asiatico. Soprattutto per le economie meno avanzate, l'adattamento appare particolarmente difficile a causa di popolazioni in espansione, mancanza di risorse finanziarie e amministrative per l'adattamento alla normativa e i lunghi tempi richiesti dalla decarbonizzazione industriale: le prime tensioni si starebbero già trasferendo – almeno per il momento – a livello di Organizzazione mondiale del commercio, visto che la Cina ha chiesto all'Unione europea di giustificare il Cbam presso l'Organizzazione mondiale del commercio, suggerendo che potrebbe iniziare un'azione presso la corte di Ginevra e che segnali di possibili ricorsi sono giunti anche dall'India, grande esportatore di acciaio, ferro e alluminio;

    anche per quanto attiene il contesto europeo e italiano, il nuovo sistema rischia di rivelarsi un onere amministrativo considerevole non solo per gli importatori e i produttori extra-Unione europea, ma anche per le autorità degli stessi Paesi dell'Unione europea, stante il fatto che l'attuazione del Cbam varierà probabilmente da Paese a Paese, come nel caso del sistema di scambio delle quote di emissione, visto che gli approcci delle autorità nazionali competenti tendono a essere diversi, con diversi tempi di sdoganamento, di capacità di verifica delle emissioni tra gli Stati membri che potrebbero portare a colli di bottiglia nel processo, di potenziali complicazioni derivanti dall'obbligo di importatori e produttori di condividere con le autorità nazionali informazioni dettagliate, alcune delle quali potrebbero essere riservate;

    è necessario, inoltre, stabilire una connessione fra gli obiettivi climatici e l'attuale dibattito sulla riforma del Patto di stabilità e crescita che può rappresentare un'importante opportunità per riflettere sull'adeguatezza degli strumenti finanziari a disposizione per gli ambiziosi traguardi di rimpatrio di capacità industriale stabiliti dal regolamento sull'industria a zero emissioni nette e da quello sulle materie prime critiche, anche alla luce del fatto che il Cbam potrebbe portare tra i 5 e i 14 miliardi di euro di entrate all'anno e che va deciso in che modo utilizzare tali risorse,

impegna il Governo:

1) ad avviare le opportune interlocuzioni con le istituzioni eurounitarie al fine di:

  a) monitorare ed eventualmente modificare il meccanismo stesso e la sua attuazione, al fine non solo di verificarne l'impatto sulle imprese e sui consumatori, ma di valutarne altresì l'effettiva efficacia, anche per la futura applicazione ad altri settori, valutando gli impatti effettivi su tutta la catena del valore dei prodotti, prevedendo la cessazione delle compensazioni dei costi indiretti di anidride carbonica per le imprese esposte al carbon leakage solo in seguito alla completa decarbonizzazione del sistema elettrico, nonché la riduzione al minimo della differenza tra emissioni dirette e costi indiretti e la piena valutazione degli impatti sulle imprese a valle nella catena di approvvigionamento;

  b) in ragione della progressiva applicazione del Cbam accompagnata a una graduale riduzione delle assegnazioni gratuite, assicurare tramite le idonee iniziative una corrispondenza tra i due sistemi con riguardo al calcolo delle emissioni incorporate nei prodotti, semplificando le modalità autorizzative, le relative comunicazioni, la contabilità delle emissioni;

  c) estendere l'applicazione anche all'impronta carbonica dei prodotti a valle del ciclo produttivo delle merci incluse nel Cbam;

  d) valutare, nel rispetto delle norme dell'Organizzazione mondiale del commercio, misure che possano salvaguardare la competitività delle imprese europee in relazione alle esportazioni e verificare attentamente l'impatto del meccanismo nei settori in cui le importazioni si rendono necessarie a causa di un'insufficiente offerta all'interno dell'Unione europea, al fine di valutare la possibilità di adottare specifiche misure per le imprese operanti in tali settori, anche prevedendo misure di supporto finanziate a livello di Unione europea;

  e) rafforzare le misure antielusione, tenendo conto anche del rischio di rilocalizzazione delle emissioni di anidride carbonica da parte di Paesi terzi che potrebbero ridistribuire i flussi di esportazioni inviando i prodotti a basse emissioni di carbonio verso l'Europa e quelli ad alta impronta di carbonio verso Paesi extra Unione europea;

  f) sostenere l'utilizzo delle ingenti risorse derivanti dall'Ets e dal Cbam per il finanziamento di strumenti europei finalizzati alla creazione di catene del valore nei settori strategici legati alla green economy.

Seduta dell'8 aprile 2024

Intervento in discussione generale di Sara Ferrari

Seduta del 10 aprile 2024

Intervento in dichiarazione di voto di Vinicio Peluffo