Giustizia

Nessuna tortura resterà impunita

05/07/2017

Dopo anni di attesa, finalmente approvata la legge che introduce nel codice penale il delitto di tortura, così come richiesto dalla Convenzione ONU del 1984, ratificata dall'Italia con la legge n. 498/1988.

 

TORTURATORI IN CARCERE. Sono pesanti le pene contro chi tortura. Il nuovo reato introdotto nel codice penale punisce infatti con la reclusione da 4 a 10 anni chiunque, con violenze o minacce gravi ovvero agendo con crudeltà cagiona acute sofferenze fisiche o un verificabile trauma psichico a persona privata della libertà personale o affidata alla sua custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza ovvero che si trovi in situazione di minorata difesa, se il fatto è commesso con più condotte ovvero comporta un trattamento inumano o degradante per la dignità della persona.

Pertanto:

- deve sussistere un nesso di causalità tra l'azione posta in essere dall'agente e le acute sofferenza fisiche ovvero il verificabile trauma psichico;

- la condotta deve essere stata connotata da almeno uno dei seguenti elementi: violenze, minacce gravi, crudeltà;

- la vittima deve trovarsi in almeno una delle seguenti condizioni: essere persona privata della libertà personale; essere affidata alla custodia (o potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza) dell'autore del reato; trovarsi in situazione di minorata difesa;

- il fatto deve essere stato commesso secondo almeno una delle seguenti modalità:

      a) pluralità di condotte;

      b) oppure tale da comportare un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona.

 

AGGRAVANTE PER GLI AGENTI:

a) la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio dell'autore del reato, con abuso dei poteri o in violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio; la pena prevista è in tal caso la reclusione da 5 a 12 anni (da 5 a 15 anni nel testo Camera);

b) l’avere causato lesioni personali comuni (aumento fino a 1/3 della pena), gravi (aumento di 1/3 della pena) o gravissime (aumento della metà);

c) la morte come conseguenza della tortura, due diverse ipotesi: di morte non voluta, ma conseguenza dell'attività di tortura (30 anni di reclusione, mentre nel testo della Camera era previsto l'aumento di due terzi delle pene); di morte come conseguenza voluta da parte dell'autore del reato (pena dell'ergastolo).

L'art. 1 della proposta di legge aggiunge, poi, al codice penale l'art. 613-ter con cui si punisce il reato proprio consistente nell'istigazione a commettere tortura commessa dal pubblico ufficiale o dall'incaricato di pubblico servizio, sempre nei confronti di altro pubblico ufficiale o incaricato di pubblico servizio.

 

DICHIARAZIONI ESTORTE NULLE. Qualsiasi dichiarazione o informazione estorta sotto tortura non è utilizzabile in un processo. Vale però come prova contro gli imputati di tortura.

 

STOP ESPULSIONI. Nessuno può essere espulso, respinto o estradato verso paesi dove vi sia il fondato rischio, tenendo anche conto della presenza di violazioni dei diritti umani gravi e sistematiche,  che sia sottoposto a tortura.

 

NESSUNA IMMUNITÀ. I cittadini stranieri imputati o condannati per tortura in altro Stato o da un tribunale internazionale non possono godere di immunità. Se richiesto, saranno estradati.