Norme in materia fallimentare, civile e processuale civile

09/07/2015

Conversione in legge del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, recante misure urgenti in materia fallimentare, civile e processuale civile e di organizzazione e funzionamento dell'amministrazione giudiziaria

Il decreto-legge detta una serie di misure in materia fallimentare, civile e processuale civile, nonché di natura organizzativa.

In particolare, interviene in materia di:

  • procedure concorsuali (Titolo I, articoli 1-11);
  • procedure esecutive (Titolo II, articoli 12-15);
  • misure fiscali (Titolo III, articoli 16-17);
  • efficienza della giustizia e processo telematico (Titolo IV, articoli 18-21).

La ratio complessiva del provvedimento deve essere individuata, da un lato, nel sostegno all'attività di imprese in crisi e, dall'altro, nell'efficienza della giustizia.

IN SINTESI:

Accesso al credito facilitato. Per facilitare il risanamento delle imprese in crisi, il tribunale può autorizzare finanziamenti interinali anche nel caso di ‘concordato in bianco’ (prima cioè della presentazione del piano) e in via d’urgenza anche senza attestazione di un professionista, sentiti se necessario i principali creditori. A tali finanziamenti è riconosciuto il beneficio della ‘prededuzione’ (ossia liquidabili per primi).

Più concorrenza nel concordato preventivo. Via libera alle offerte e alle proposte concorrenti. Le offerte di acquisto dell’azienda o di un bene, purché migliorative e comparabili, potranno infatti essere presentate, oltre che dal debitore, anche da terzi. Il tribunale dispone la ricerca di interessati all’acquisto aprendo un procedimento competitivo. Quanto alle proposte, i creditori che rappresentino almeno il 10 per cento dei crediti possono presentare proposte di concordato migliorative quando quella del debitore non assicuri il pagamento di almeno il 40 per cento dei crediti chirografari (30 per cento nel caso di continuità aziendale).

Creditori pagati almeno al 20%. La proposta di concordato (ad eccezione di quello con continuità aziendale) dovrà soddisfare almeno il 20 per cento dei crediti chirografari indicando le specifiche utilità ricavabili da ciascun creditore. Aumenta poi a 9 mesi il termine concesso per l’omologazione. Quanto all’adesione alla proposta di concordato preventivo, non vale più il ‘silenzio assenso’: i creditori che non esercitano il voto possono farlo nei 20 giorni successivi alla chiusura del verbale.

Ristrutturazione dei debiti. L’accordo può essere concluso se vi aderisce il 75 per cento dei creditori finanziari (banche e altri intermediari) che rappresentano almeno la metà dell’indebitamento, fermo restando l’integrale pagamento dei creditori non finanziari come ad esempio i fornitori. La nuova regola vale anche per le convenzioni di moratoria temporanea dei crediti.

Curatore fallimentare. Chi in qualsiasi tempo ha concorso a cagionare il dissesto non può svolgere l’incarico di curatore. Il curatore, tra l’altro, potrà essere revocato se non rispetta i termini previsti dal programma di liquidazione. Presso il ministero della Giustizia sarà istituito un registro nazionale dove confluiscono i provvedimenti di nomina dei curatori fallimentari e dei commissari e liquidatori giudiziali e sono annotate le sorti delle procedure concorsuali.

Chiusura fallimento. Per assicurare la celere definizione delle procedure concorsuali  è posto a carico dei magistrati l’obbligo di trattare con priorità le cause in cui è parte un fallimento o concordato.

Azione revocatoria semplificata. Il creditore può procedere a esecuzione forzata sul bene ceduto dal creditore a titolo gratuito anche prima di ottenere una sentenza definitiva di revocatoria che ne dichiari l’inefficacia. Si introducono poi modifiche per velocizzare le operazioni di vendita e si rafforza (anche con nuovi stanziamenti) il processo civile telematico posticipando però al 2016 quello amministrativo.

Incentivi a degiurisdizionalizzazione. Chi ha fatto ricorso con successo alla negoziazione assistita e all’arbitrato avrà diritto il prossimo anno, in sede di dichiarazione dei redditi, a un credito d’imposta fino a 250 euro sul compenso versato all’avvocato o all’arbitro. L’incentivo fiscale ha natura sperimentale e dovrà stare nel limite di spesa di 5 milioni di euro per il 2016.

Proroga pensionamento toghe. Fermo restando che chi ha 72 anni andrà in pensione a fine 2015, slitta invece al 31 dicembre 2016 il collocamento a riposo di chi non li ha ancora compiuti. Proroga analoga per gli over 70 vale anche per i magistrati della Corte dei conti (30 giugno 2016) e per i magistrati onorari. Tra le novità, anche lo stop alla soppressione di sezioni distaccate dei Tar e il taglio delle ferie (30 giorni come i giudici ordinari) esteso anche ai magistrati amministrativi.

Aumento organico giustizia e riqualificazione. In arrivo dalle province 2mila unità di personale, il loro inquadramento nell’amministrazione giudiziaria avrà carattere prioritario. Previste anche misure per la riqualificazione di specifico personale interno.  In via straordinaria, infine, il Csm può distaccare fino a 20 magistrati negli uffici giudiziari più esposti all’emergenza migratoria per smaltire le domande d’asilo.

Precari giustizia. Il tirocinio formativo negli uffici giudiziari varrà come titolo di preferenza, a parità di merito, nei concorsi pubblici. I tirocinanti della giustizia che hanno concluso il percorso formativo (in numero e secondo criteri selettivi indicati da un successivo decreto) possono inoltre far parte dell’ufficio del processo per altri 12 mesi. Per tale ulteriore perfezionamento, che dovrà essere valorizzato nei concorsi indetti dall’amministrazione della giustizia, potrà essere assegnata una borsa di studio di 400 euro mensili.        

Imprese oggetto di sequestro. Per le aziende di interesse strategico nazionale, come ad esempio l’Ilva di Taranto, il sequestro giudiziario relativo a ipotesi di reato riguardanti la sicurezza dei lavoratori non può impedire l’esercizio dell’attività di impresa se entro 30 giorni viene predisposto un piano di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro. Tale piano è trasmesso ai vigili del fuoco, alla Asl e all’Inail  per le rispettive attività di vigilanza e controllo che devono garantire un monitoraggio costante degli impianti oggetto di sequestro anche tramite ispezioni dirette a verificarne l’attuazione.

 

 

 
 
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