“La riforma costituzionale sulla separazione delle carriere del governo, riduce l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, spingendo il pubblico ministero al controllo dell'esecutivo”. Così la capogruppo democratica nella commissione affari costituzionali della camera, Simona Bonafè che sottolinea come con la riforma “non vengono toccate le vere emergenze e priorità del sistema giudiziario italiano a partire dalla velocizzazione dei processi, ma si creano le condizioni per mettere la giustizia al servizio della politica cancellando anni di cultura giuridica italiana e facendo carta straccia del principio della separazione dei poteri alla base delle costituzioni liberali. Noi siamo disponibili a lavorare insieme per riforme che assicurino davvero funzionalità e garanzie nel processo ma siamo di fronte ad un approccio ideologico che nulla a che fare con la garanzia di un giustizia giusta per cittadini e imprese”.
La premier Meloni sostiene di voler andare avanti spedita sulle riforme, tra cui la separazione delle carriere che servirebbe secondo il governo a rafforzare la terzietà del giudice. In realtà quella che chiamano riforma per la separazione delle carriere dei giudici è la separazione delle magistrature. Un intervento mosso da un intento punitivo nei confronti della magistratura che è autonoma e indipendente ed è ispirato dalla tradizionale ossessione ideologica della destra in materia di giustizia. Si stravolgono così le regole stabilite dai padri costituenti e si finisce per trasformare il PM da organo di giustizia a accusatore seriale, un super-poliziotto tutto teso e improntato allo scontro processuale. Chi si è sottratto al confronto è solo il governo che ha blindato il provvedimento così come è uscito dal Consiglio dei ministri e la sua maggioranza che oggi non è nemmeno intervenuta in Aula per difenderlo. La separazione delle carriere di fatto già esiste per gli interventi degli ultimi anni ma il governo vuole solo dividere gli attori della giurisdizione e il Paese perché non accetta che in una democrazia matura la magistratura è autonoma e indipendente e non è invece chiamata a sostenere e realizzare il programma di governo”.
Così Federico Gianassi, capogruppo Pd in Commissione Giustizia alla Camera intervenendo sul ddl costituzionale Giustizia.
“Sulla giustizia c'è il rischio di diventare dei clericali involontariamente corporativi. Ma entrando nel merito la ragione per cui si fanno le riforme sulla giustizia è per facilitare l'emersione della verità a scapito della verosimiglianza. Ma mentre nel processo ci sono le garanzie per tale emersione, non è così nella fase del procedimento, un 'safari' di cui andrebbero prese le misure per evitare che sia composto da marchingegni studiati per sopprimere ciò che si dice”. Lo dice il deputato dem Luciano D'Alfonso in Aula sul ddl costituzionale di riforma della giustizia.
“È necessario – continua il parlamentare Pd - che le indagini durino di meno e che l'udienza filtro aiuti l'emersione della verità. Dieci anni per accertare la verità sono troppi! Serve l’integrazione e l’attraversamento delle carriere, altroché la loro separazione. Cerco un PM che abbia fatto prima l’avvocato, poi il giudice e poi ancora l’accusatore. Così come ricerco un giudice che abbia fatto l’avvocato, il PM e poi il giuscrivente delle sentenze. La complessità della ricerca della verità richiede l’intero della consapevolezza esperienziale come richiamava Calamandrei. La separazione delle carriere non risolve uno di questi problemi ma genera solo la corporativizzazione e la verticalizzazione tra polizia giudiziaria e pubblico ministero”. “Per l'emersione della verità l'obiettivo è l'intero non la parcellizzazione in un pacchetto di propaganda del governo”, conclude D'Alfonso.
Giudici di pace rinviano processi al 2030 e le app del processo telematico non funzionano
“Abbiamo definito la giustizia non giusta perché purtroppo siamo di fronte ad un governo e ad una maggioranza, in particolare ad un ministro, che si occupano dei grandi sistemi, penso alla separazione delle carriere, alla riforma della corte corte dei conti, al sistema delle intercettazioni piuttosto che all’abolizione di reati come è accaduto con l’abuso in ufficio, tutte ‘grandi riforme’ che però non toccano la vita quotidiana dei cittadini.
La verità è che la giustizia italiana non funziona. Ricordo che in questo momento è operativo in Italia soltanto il 37% dei giudici di pace necessari per lo svolgimento dei processi a loro affidati. Questo porta ad avere udienze che sono state già rinviate al 2028 o addirittura al 2030. Cose che succedono quotidianamente. Allo stesso modo ricordiamo che il processo telematico non funziona, le app non funzionano e spesso i giudici e i cittadini non riescono ad accedervi. Dunque noi vogliamo una giustizia più veloce, digitalizzata ma vogliamo che funzioni. Nonostante i fondi del Pnrr, il governo però non si occupa né di giudici di pace né di processo telematico ma solo bandierine ideologiche”. Lo ha detto Debora Serracchiani Deputata Pd e responsabile nazionale giustizia intervenendo in conferenza stampa “La giustizia non giusta. Giudici di pace e processo telematico”.
Come Partito democratico abbiamo chiesto oggi l’audizione in commissione politiche UE del vicepresidente della Commissione Raffaele Fitto, ai sensi della legge 234 del 2012. È importante che spieghi al Paese le sue linee programmatiche, l’impianto europeista del suo impegno di lavoro e che chiarisca anche il perimetro delle sue competenze, alla luce delle ultime scelte organizzative operate dalla Presidente von der Leyen. Il Gabinetto di Fitto infatti ha perso la guida della direzione generale per le Riforme, una struttura strategica, che è stata scorporata ed affiancata alla task force Recovery. Non proprio una buona notizia per il nostro Paese.
Così il capogruppo democratico nella Commissione Affari Europei della Camera, Piero De Luca.
Parole Delmastro indecenti
“La riforma Calderoli non esiste più”. Lo ha detto Chiara Braga, capogruppo Pd alla Camera, a Sky tg24 Agenda. “La Corte costituzionale ha colpito al cuore l’Automia, proprio nei punti su cui il Pd, le opposizioni, ma anche pezzi della maggioranza avevano evidenziato problemi e contraddizioni. Ora il governo blocchi le intese avviate con le singole regioni poiché è saltato il disegno di riforme inefficaci che volevano indebolire il paese”.
“Indecenti le parole del sottosegretario Delmastro - ha poi commentato la Braga - sintomo di una cultura repressiva in cui si lede la dignità delle persone in forme inaccettabili senza mai occuparsi veramente dei problemi. Cosa che dovrebbe fare il sottosegretario viste le condizioni delle carceri italiane”.
“La Giustizia è al collasso: i giudici di pace fissano le udienze al 2030, la situazione del carcere è drammatica, gli organici sono scoperti e in questo quadro il governo disinveste”: è quanto dichiara il capogruppo Pd in Commissione Giustizia Federico Gianassi sulla discussione della sua interrogazione sulle criticità del comparto svolta a Montecitorio.
“La destra, mentre procede con strappi ideologici come per gli interventi sulla Corte di Conti o in materia di separazione delle carriere o come ha fatto con l’abrogazione dell’abuso, con la manovra prevede un taglio di 500 milioni nel triennio. Quanto ai fondi PNRR ammette di aver speso fino ad oggi soltanto il 40 per cento delle risorse disponibili per quanto riguarda il potenziamento degli organici. E laddove si vanta di avere speso le risorse come per la digitalizzazione assistiamo ogni giorno al fallimento del processo penale telematico. Un disastro quindi su tutta la linea”: conclude Federico Gianassi.
“Bene l’espressione dell’assemblea della FIGC che approva a larga maggioranza le modifiche allo statuto, senza sottomettersi a diktat di nessuna componente e rivendicando il principio dell’autonomia dello sport. Ora mi auguro che piuttosto che pensare a ricorsi e tribunali, si alzi il livello della discussione sulle riforme necessarie, senza limitarsi a discutere di percentuali derivanti dalle scommesse sportive o di sponsorizzazioni dal betting. Il calcio merita una discussione di qualità sul tema degli stadi, dei settori giovanili, di un probabile ridimensionamento del valore dei diritti televisivi, di un progetto tecnico e strategico il cui contributo mi auguro arrivi in modo costruttivo e non più conflittuale da tutte le parti in causa” così il responsabile nazionale sport del Pd, il deputato democratico Mauro Berruto.
“L’istituzione di una commissione di inchiesta sul dissesto idrogeologico è completamente inutile”. Lo ha ribadito, in un’intervista a Radio Radicale, il deputato del Partito Democratico, Roberto Morassut, già sottosegretario all’Ambiente. “Per quello che riguarda la valutazione dell’efficienza del sistema - continua Morassut - ci sono già le indagini contabili della procura della Corte dei Conti e delle procure regionali, che sono perfettamente in grado di far emergere limiti e ritardi. Per quello che riguarda, invece, la realizzazione delle opere di prevenzione, bisogna far leva su una maggiore responsabilizzazione delle Regioni e di un raccordo maggiore con le autorità di distretto, fino a ipotizzare un’integrazione tra le due realtà, unificando pianificazione e realizzazione delle opere. Si potrebbe immaginare un’agenzia nazionale per il dissesto idrogeologico su modello dell’Anas e articolata per regioni. Il Parlamento dovrebbe dunque discutere di riforme reali, non utilizzare le commissioni di inchiesta per fare propaganda o per usarle come clava contro gli avversari politici”.
“Questo Piano strutturale di bilancio doveva essere un documento molto importante, perché va a delineare le sorti della nostra finanza pubblica e con essa, ovviamente, le sorti dell'economia per i prossimi 7 anni.
Dicevo che avrebbe dovuto essere un'occasione molto importante, perché una prospettiva di questo genere avrebbe dovuto aprire una discussione, un confronto che coinvolgesse tutta la società italiana, a partire dalle sue rappresentanze sociali, imprenditori e sindacati, le opposizioni, il Terzo settore e così via. Non è avvenuto niente di tutto questo, ma quello che è drammatico è che non è avvenuta neppure una riflessione adeguata rispetto a che cosa significhino questi 7 anni futuri. Abbiamo il minimo sindacale richiesto dalla Commissione europea - cioè il profilo dell'indicatore nuovo scelto, la spesa pubblica netta -, ma non sappiamo praticamente niente, se non parole molto generiche, su quello che accompagnerà quel percorso”. Lo ha detto la deputata del Pd, membro della commissione Bilancio di Montecitorio, Maria Cecilia Guerra, intervenendo in Aula sul Piano Strutturale di Bilancio.
“In particolare, le linee guida della Commissione europea chiedevano specificamente ai Governi che chiedono un'estensione del Piano fino a 7 anni di indicare per le riforme e gli investimenti previsti non solo genericamente dei titoli - come avviene in questo documento fuffa - ma di indicare con precisione, così come è stato fatto per il PNRR, gli obiettivi, gli indicatori attraverso cui misurarli e i tempi della realizzazione. Niente di questo è presente in questo Piano, anche con un piccolo giallo, perché nella prima versione che abbiamo avuto erano indicate nell'indice le tabelle in cui queste cose dovevano essere declinate, che poi non erano nel testo e infatti il testo è stato ritirato ed è arrivato un indice senza questa indicazione”, ha aggiunto la dem.
"L'indicazione di Francesco Saverio Marini è irricevibile nel metodo e nel merito. Si tratta, infatti, di una forzatura inaccettabile con un colpo di mano della maggioranza su una figura che è di garanzia. Ma è una scelta che palesa anche un evidente conflitto di interessi: non era mai stata indicata una figura che non avesse distacco e terzietà rispetto alle contingenze politiche del momento. Marini, invece, è stato l'estensore in particolare delle riforme sul Premierato e sull'Autonomia che dovrà essere giudicata a breve dalla Consulta. La destra sta tentando chiaramente di politicizzare la Corte delegittimandola in modo molto pericoloso per la tenuta del nostro sistema istituzionale. Un fatto inaudito che non possiamo accettare". Lo ha detto Piero De Luca, capogruppo Pd della commissione politiche UE.
RISOLUZIONE IN COMMISSIONE
La Commissione VIII,
premesso che:
a distanza di poco più di un anno dall’acquisto di efficacia del nuovo Codice Appalti è possibile tracciare un primo bilancio relativo alle questioni critiche che permangono, o che sono emerse in fase di applicazione, e che impongono la necessità di una modifica;
l’articolo 1, comma 4, della legge 21 giugno 2022, n. 78 della legge “Delega al Governo in materia di contratti pubblici” fornisce lo strumento per intervenire, prevedendo che, entro due anni dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi, il Governo può apportarvi le correzioni e integrazioni che l'applicazione pratica renda necessarie od opportune, con la stessa procedura e nel rispetto dei medesimi principi e criteri direttivi della delega;
si ricorda che l'approvazione del nuovo codice dei contratti pubblici costituisce uno degli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) che prevede, tra le riforme abilitanti – semplificazione e concorrenza – la semplificazione in materia di contratti pubblici;
il nuovo Codice dei contratti pubblici dovrebbe quindi essere uno strumento che, da un lato serve ad assicurare maggiore efficienza della spesa pubblica, dall’altro deve garantire un quadro regolatorio funzionale allo sviluppo e alla crescita del Paese;
per assicurare ciò occorre intervenire su più fronti per far sì che i principali ostacoli al raggiungimento degli obiettivi di semplificazione e di maggiore concorrenza, annoverati tra la scarsa partecipazione delle PMI alle gare, la complessità delle procedure di appalto e il predominio dell’offerta più bassa tra i criteri di aggiudicazione, vengano rimossi;
in particolare, nel nuovo Codice appalti permangono, per quanto attiene i seguenti specifici aspetti - tra gli altri -, le seguenti criticità:
- l’articolo 8 “Principio di autonomia contrattuale. Divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito” prevede il divieto di prestazioni d'opera intellettuale a titolo gratuito e di applicazione del principio dell'equo compenso. Tuttavia, si rileva l'ampiezza delle possibili deroghe al divieto di prestazioni gratuite e all'applicazione del principio dell'equo compenso. Non sono infatti indicati, nello schema di decreto, i casi eccezionali che giustificherebbero l'affidamento di prestazioni gratuite, né tantomeno i casi in cui si possa derogare all'equo compenso e si ritiene che l'obbligo di un'adeguata motivazione costituisca un presidio troppo debole a fronte dell'ampiezza dei «casi eccezionali» che potrebbero giustificare la deroga;
- in merito al principio dell’“equivalenza di tutele per i lavoratori” occorre garantire che i CCLN applicati siano quelli sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e associazioni imprenditoriali più rappresentative, così da assicurare diritti e retribuzioni adeguate;
- occorre circoscrivere l’utilizzo dell’appalto integrato di cui all’articolo 44 alle sole ipotesi di effettiva necessità e utilità, in quanto è uno strumento che fornisce meno garanzie sulla qualità della progettazione e sulla prevenzione dei fallimenti e dell'eccessivo ricorso alle varianti;
- in maniera del tutto anticoncorrenziale, l'articolo 50 del nuovo codice appalti – confermando le misure introdotte dalla normativa emergenziale – prevede due sole modalità di affidamento sotto soglia: affidamento diretto e procedura negoziata senza bando. In aggiunta alle evidenti ricadute negative in tema di trasparenza, la maggiore criticità connessa a questa impostazione è rappresentata dal fatto che negli affidamenti diretti la valutazione è effettuata, di fatto, secondo un criterio del minor prezzo e che, nelle restanti e residuali ipotesi di ricorso a procedure negoziate senza bando, la norma consente alle stazioni appaltanti di ricorrere alternativamente o al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o a quello del prezzo più basso, senza alcun obbligo di motivazione circa la scelta. Questo determina un forte utilizzo del criterio del prezzo più basso che non consente di valorizzare aspetti quali la qualità del prodotto, dell'innovazione e della sostenibilità ambientale dello stesso;
- l’articolo 58 del Codice, per garantire la effettiva partecipazione delle micro, delle piccole e delle medie imprese, anche di prossimità, agli appalti, prevede che questi debbano essere suddivisi in lotti funzionali, prestazionali o quantitativi in conformità alle categorie o specializzazioni nel settore dei lavori, servizi e forniture. Nella prassi, il ricorso a tale istituto è scarsamente praticato e l’obbligo di motivare la scelta di accorpare più appalti in un’unica procedura a evidenza pubblica (dimostrando, peraltro, i benefici derivanti da detta scelta rispetto alle altre soluzioni possibili), non è sempre osservato o conforme alle dettagliate prescrizioni normative, soprattutto in termini di pubblicità e conoscibilità. In questo contesto la stazione appaltante può e deve svolgere un ruolo importante procedendo alla suddivisioni in lotti per consentire la partecipazione delle PMI e, contestualmente, arginare il subappalto a cascata;
- in relazione in particolare all'istituto del subappalto ex articolo 119 del nuovo codice appalti, previsto dall'ordinamento europeo e nazionale per favorire la partecipazione delle piccole e medie imprese e per consentire in specifiche circostanze una più efficiente organizzazione del lavoro in relazione all'esecuzione di parti di lavorazioni e servizi ben individuati già dichiarati dall'appaltatore in fase di gara, si ritiene opportuno intervenire sul rischio concreto che il già previsto divieto di ribasso sui costi della manodopera e della sicurezza venga di fatto aggirato, come spesso avviene, ricorrendo a ribassi su altre componenti di prezzo. Occorre pertanto prevedere che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso. Inoltre, in considerazione del numero di addetti impiegati nei servizi, sarebbe opportuno integrare l’attuale previsione dell’art. 119 comma 14 al fine di prevedere la verifica dell’adeguatezza del costo del lavoro sostenuto nella esecuzione dei servizi, allo stato attuale previsto solo per i lavori pubblici; in generale, ferma restando l’esigenza di agire nelle sedi competenti nell’ambito del ciclo di revisione delle Direttive per sollecitare interventi volti ad arginare alcuni eccessi, il nuovo articolo 119 del codice non garantisce un adeguato governo e gestione dell’istituto del subappalto, stante l’ampia discrezionalità che residua in capo alla stazione appaltante nell’individuazione delle prestazioni escluse;
- all’articolo 60, “revisione dei prezzi”, invece degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie occorre recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente in quanto potrebbe accadere che un determinato contratto sia interessato da aumenti significativi che non verrebbero adeguatamente considerati se il riferimento è l’indice riferito alla totalità dei contratti vigenti a livello nazionale. Si dovrebbe prevedere espressamente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e forniture e disciplinare l'attuazione delle clausole di revisione; occorre inoltre chiarire i dubbi interpretativi riguardanti la soglia di attivazione delle clausole e la percentuale da liquidare;
- articoli 62 e 63 concernenti la qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza. Gli obiettivi di riduzione del loro numero e di maggiore qualificazione delle stesse appaiono depotenziati in ragione della mancata previsione di disposizioni finalizzate a garantirne un dimensionamento ottimale sia dal punto di vista territoriale di riferimento, sia dal punto di vista degli organici, con particolare riguardo al personale di elevata professionalità tecnica, giuridica ed economica, nonché alla mancata previsione della possibilità di ricorrere, in via temporanea, anche all'utilizzo di professionalità esterne; inoltre, il codice individua la soglia degli affidamenti diretti per servizi e forniture nonché prevede l'innalzamento fino a 500.000 euro (rispetto ai 150mila previgenti) dell'obbligo della qualificazione delle stazioni appaltanti per l'affidamento di contratti di lavori pubblici: le procedure di affidamento di importo inferiore possono invece essere gestite da tutte le stazioni appaltanti;
- articolo 67 in materia di “consorzi non necessari” rispetto al codice precedente, prevede, al comma 4, soltanto per i consorzi stabili l’indicazione in sede di gara della consorziata per la quale il consorzio concorre. Seppur sia scontato che anche i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane concorrano di norma per conto delle proprie consorziate, che eseguiranno le prestazioni, manca un’analoga previsione di indicazione in sede di gara della consorziata esecutrice per tali soggetti. Se la mancanza di tale previsione venisse interpretata nel senso di consentire che il consorzio possa concorrere senza indicare in sede di gara la consorziata esecutrice, ciò renderebbe impossibile sia la verifica dei requisiti di ordine generale della consorziata, sia la verifica sul rispetto del divieto di contemporanea partecipazione alla gara da parte del consorzio e della consorziata esecutrice. ANAC, con il Bando Tipo n. 1/2023 ha confermato che, pur in assenza di espressa previsione normativa, anche i consorzi di cooperative e i consorzi tra imprese artigiane debbano indicare in sede di gara la consorziata esecutrice. In sede di correttivo al codice, si ritiene opportuno specificare tale obbligo, al fine della massima chiarezza. Ugualmente, andrebbe chiarito che, nel caso in cui la consorziata designata sia a sua volta un consorzio di cooperative o un consorzio artigiano, questo sia a sua volta tenuto a indicare per quale consorziata concorre (c.d. “designazione a cascata”);
- articolo 108 “offerta economicamente più vantaggiosa”, è da giudicare negativamente l'eliminazione del tetto massimo al 30 per cento per il punteggio economico, che potrebbe comportare un'applicazione surrettizia del criterio del massimo ribasso invece dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Per tale motivo, occorrere ripristinare tale tetto, dedicando la quota restante alla componente qualitativa;
IMPEGNA IL GOVERNO
ad adottare, ai sensi del comma 4, articolo 1, della legge 21 giugno 2022, n. 78, un decreto legislativo correttivo del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, valutando la possibilità di inserirvi le seguenti modificazioni:
- in materia di equo compenso (art. 8), confermare espressamente il principio dell’equo compenso delle prestazioni professionali nell’applicazione del codice degli appalti prevedendo, conseguentemente, l’applicabilità di ribassi solo sulle spese accessorie;
- all’art. 11 prevedere, in relazione al principio dell’ “equivalenza di tutele per i lavoratori”, che il CCNL sia individuato attraverso il codice alfanumerico unico attribuito dal CNEL in sede di acquisizione del contratto nell'archivio nazionale dei contratti e degli accordi collettivi di lavoro, e prevedere, in luogo della dichiarazione di equivalenza, un altro contratto di cui il CNEL abbia riconosciuto l'equivalenza; prevedere l'estensione della previsione che impegna le stazioni appaltanti e gli enti concedenti ad assicurare, in tutti i casi, che le medesime tutele normative ed economiche siano garantite ai lavoratori in subappalto, anche al contraente principale. In ogni caso, per quanto riguarda gli appalti di lavori edili (allegato X D.LGS 81/2008) prevedere che le stazioni appaltanti e gli enti concedenti indichino nei bandi e negli inviti come contratti collettivi applicabili i contratti collettivi di cui ai codici CNEL F012, F015, F018;
- in materia di “appalto integrato” (art. 44) circoscrivere la possibilità di ricorrere all’appalto integrato prevedendo che la stazione appaltante o l'ente concedente motivi la scelta di ricorrervi con riferimento sia in relazione agli importi complessivi dell'opera, sia in relazione alle esigenze tecniche, ai casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori;
- in materia di “affidamenti sottosoglia” (art. 50), nelle procedure di affidamento sia garantita adeguata pubblicità preventiva e successiva per scongiurare eventuali abusi nell’utilizzo dell’affidamento diretto e della procedura negoziata senza bando per acquisizioni per importi “sottosoglia”, prevedendo, al contempo, la riduzione della soglia a 2.5 milioni entro la quale si può fare ricorso alla procedura negoziata senza bando nel «sottosoglia» e della soglia per gli affidamenti diretti degli appalti di servizi e forniture da 140mila euro a 100 mila euro e da 140mila a 75mila euro per i servizi di ingegneria e architettura, al fine di garantire una maggiore tutela della concorrenza e della trasparenza negli affidamenti;
- con riguardo alla suddivisione in lotti (art. 58) rafforzare tale l’obbligo, anche al fine di garantire il massimo controllo da parte delle stazioni appaltanti sugli appalti da realizzare e limitare il fenomeno della catena lunga dei subappalti, prevedendo altresì l’obbligo per le stazioni appaltanti di invio all’ANAC della motivazione della mancata suddivisione in lotti, così da darne evidenza pubblica e permettere una valutazione di tale scelta;
- in merito alle clausole di revisione dei prezzi (art. 60), in luogo degli indici delle retribuzioni contrattuali orarie, occorre recepire il riferimento, espressamente contenuto nella legge delega (articolo 1, comma 2, lettera g)), alla variazione del costo derivante dal rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro sottoscritti dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, applicabili in relazione all'oggetto dell'appalto e delle prestazioni da eseguire anche in maniera prevalente e prevedere espressamente un riferimento a tutte le categorie di affidamento, ossia lavori, servizi e forniture. Chiarire l’ambito applicativo della clausola di revisione dei prezzi prevedendo, con riferimento ai contratti ad esecuzione istantanea ed ai contratti di durata pluriennale ad esecuzione continuativa e periodica, l’obbligo di avviare una apposita istruttoria da parte della stazione appaltante volta a verificare, in contraddittorio, la presenza delle circostanze necessarie alla sua attivazione. Chiarire, inoltre, che la soglia di variazione dei prezzi del 5% costituisca unicamente la soglia di attivazione del meccanismo revisionale, mentre l’80% da liquidare sia calcolato rispetto all’intera variazione intervenuta, e non solo alla parte eccedente il 5%. Con specifico riferimento ai settori speciali, prevedere l’integrazione degli indici ISTAT di revisione dei prezzi con indici idonei a rappresentare il comparto dei settori speciali legati all’energia;
- in materia di “qualificazione delle stazioni appaltanti e delle centrali di committenza” (art. 62 e 63), per i lavori, sia valutata una revisione al ribasso della soglia di 500mila euro per l'obbligo di qualificazione della staziona appaltante, prevedere interventi maggiormente incisivi finalizzati alla riduzione delle stazioni appaltanti e, in parallelo, ad una loro qualificazione e specializzazione, mediante un’adeguata dotazione di organico e prevedendo un sistema di formazione permanente degli addetti, con particolare riferimento alla materia ambientale e del lavoro, con particolare riferimento a quelli chiamati a svolgere la funzione di RUP, implementando compiutamente la digitalizzazione delle procedure e interoperabilità tra i vari istituti ed enti;
- in materia di consorzi non necessari” (Art. 67) prevedere che qualora il consorziato designato sia, a sua volta, un consorzio di cui all'articolo 65, comma 2, lettere b) e c), sia tenuto anch'esso a indicare, in sede di offerta, i consorziati per i quali concorre;
- in materia di “requisiti di partecipazione e selezione dei partecipanti” (art. 100 e 109) prevedere, con particolare riferimento alle attività nel settore dell’edilizia, tra i requisiti di ordine speciale richiesti il possesso di una qualificazione dell’operatore economico basato su criteri di salute e sicurezza e includere, nella presentazione delle offerte, oltre alla presentazione dei documenti che comprovano la corretta situazione dei versamenti contributivi e retributivi da parte dell’operatore economico che risponde al bando, anche un certificato degli infortuni occorsi nell’impresa partecipante per carenze di sicurezza, emesso dall’INAIL, e prevedere che, qualora tale comportamento sia reiterato nel tempo, lo stesso sia causa di esclusione automatica dell’operatore economico. Prevedere che i dati relativi agli infortuni occorsi nell’impresa partecipante per carenze di sicurezza siano un elemento di valutazione dei requisiti reputazionali dell’impresa nell’ambito della gestione del sistema digitale di monitoraggio delle prestazioni da parte dell’Anac;
- per quanto riguarda le procedure di affidamento dei contratti di importo inferiore alle soglie europee (art. 108), prevedere che le stazioni appaltanti procedano all'aggiudicazione dei relativi appalti esclusivamente sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa; nell'aggiudicazione degli appalti di lavori, servizi e forniture, prevedere che il criterio del minor prezzo possa essere utilizzato «esclusivamente» per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato, fatta eccezione per i servizi ad alta intensità di manodopera, introducendo altresì l'obbligo di motivazione in capo alla stazione appaltante in caso di utilizzo del criterio del minor prezzo; prevedere, in ogni caso che i costi della manodopera e della sicurezza siano sempre scorporati dall'importo assoggettato al ribasso;
- in materia di subappalto (art. 119): 1) a tutela delle imprese, in particolare piccole e medie, che operano in regime di subappalto e dei lavoratori delle stesse, l'affidatario sia obbligato a dichiarare già al momento dell'offerta quali lavorazioni o servizi intenda appaltare, nonché i relativi valori economici, e a corrispondere al subappaltatore l'intero importo relativo alla lavorazione o servizio, così come aggiudicato dalla stazione appaltante senza alcun ribasso su alcuna componente di prezzo e indicandone il relativo importo economico, ribadendo la priorità sui costi della manodopera e della sicurezza, ma impedendo che ulteriori ribassi possano indirettamente incidere sull'organizzazione delle prestazioni o sulla tenuta economica della impresa subappaltatrice; 2) sia in ogni caso limitato il ricorso al subappalto a un solo livello aggiuntivo; 3) integrare l’attuale previsione dell’art. 119 comma 14 al fine di prevedere la verifica della congruità della incidenza della mano d'opera anche nella esecuzione dei servizi, da verificare mediante la Piattaforma Mocoa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale”; 4) chiarire che, in caso di affidamento del contratto di appalto a un consorzio, la titolarità a stipulare eventuali contratti di subappalto sia in capo all'impresa indicata dal consorzio come esecutrice;
- in materia di offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108) sia previsto che la stazione appaltante, al fine di assicurare l'effettiva individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo, valorizzi gli elementi qualitativi dell'offerta e individui criteri tali da garantire un confronto concorrenziale effettivo sui profili tecnici. A tal fine, sia previsto che la stazione appaltante stabilisca un tetto massimo per il punteggio economico entro il limite del 30 per cento. Per i settori speciali, tenuto conto che le stazioni appaltanti sono tecnicamente più qualificate, si preveda che il punteggio riconosciuto alla componente tecnica e qualitativa dell’offerta sia preponderante rispetto a quello previsto per la componente economica, considerato, peraltro, che, nel caso di appalti tecnicamente complessi, l’eccessiva attenzione al ribasso proposto in sede di offerta si trasforma spesso in rincari in fase di esecuzione o nella successiva manutenzione dell’opera o del prodotto;
- riguardo la composizione cabina di regia (allegato v.3), sia integrata la composizione della Cabina di Regia con i rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e dal Ministero del lavoro.
BRAGA, SIMIANI, CURTI, EVI, FERRARI
Dal ministro Giuli arrivano parole becere. Denigrare uno strumento di politica industriale fondamentale come il tax credit vuol dire non comprendere l'importanza della filiera audiovisiva italiana. Il ministro non vuole ascoltare il grido d'allarme dei lavoratori del settore cinematografico oggi nello stallo completo. Evidentemente segue le orme del suo predecessore Sangiuliano non disposto al confronto e all'interlocuzione nei confronti del comparto e dei lavoratori del cinema, una delle industrie creative più importanti del Paese. Di fronte a un settore in crisi che non sa come muoversi a causa delle pessime riforme varate dal predecessore di Giuli ci saremmo aspettati un briciolo di attenzione e rispetto in più se non le scuse”. Lo dichiara la deputata Irene Manzi, Capogruppo Pd in Commissione Cultura, commentando le parole del ministro Giuli durante il Question Time riguardo al fatto che, a detta del Ministro, “il tax credit possa diventare il superbonus” per il mondo assistito da un reddito di cittadinanza cinematografico.
Il neo ministro della cultura, Alessandro Giuli, risponderà domani alla Camera al question time presentato dal gruppo del partito democratico sul calo delle produzioni cinematografiche in Italia e sulle scelte messe in campo dal suo predecessore Sangiuliano in materia di tax credit. “Sono diversi mesi – si legge nel testo - che il settore cinematografico esprime la propria preoccupazione verso le riforme avviate dall’esecutivo attraverso incontri e denunce. In occasione dell’81esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia le principali associazioni italiane di professionisti del settore, attraverso una lettera indirizzata ai rappresentati di governo, avrebbero espresso il forte dissenso verso le riforme proposte dall’esecutivo evidenziando «la preoccupante situazione di stallo che affligge l’intero comparto produttivo» e ribadire «con rinnovata forza», la richiesta «non più procrastinabile di compiere analisi puntuali per mettere in campo tutti gli strumenti necessari atti a scongiurare il crollo dell’occupazione in particolare nel settore della produzione cinematografica». Il question time - firmato dai dem Manzi, Orfini, Iacono, Berruto, Ghio, Ferrari, Casu e Fornaro - chiede in che tempi e con quali modalità il governo intenda attivarsi per accogliere le ripetute sollecitazioni del settore cinematografico i cui professionisti denunciano il drastico calo della produzione domestica e la mancanza di un welfare adeguato dovuta anche al rinvio del Codice dello Spettacolo, fattori che si aggiungono anche ad una forte diminuzione di produzioni straniere in Italia”.
“Oggi in Commissione Lavoro della Camera il Governo ha respinto gli emendamenti sul lavoro portuale che abbiamo presentato per il riconoscimento di lavoro usurante per diverse figure professionali operative in ambito portuale e lo sblocco del fondo per l’incentivazione al pensionamento per i lavoratori dei porti. Stiamo sollecitando lo sblocco di questo ultimo provvedimento, che non comporterebbe risorse aggiuntive, dall'insediamento del governo che non da' alcuna risposta. E così, nonostante tanti proclami di riforme annunciate e mai attuate e privatizzazione dei porti per fare cassa, nonostante i commissariamenti nelle Autorità di sistema che non consentono una piena operatività, nonostante il rischio di parcellizzazione e indebolimento che porterà l'autonomia differenziata, l'unica cosa reale è la mancanza di azioni concrete a sostegno della portualità e dei suoi lavoratori” così la vicepresidente del Gruppo PD alla Camera e componente della Commissione Trasporti, Valentina Ghio, prima firmataria degli emendamenti sul lavoro portuale.