25/01/2016
Mario Tullo
Gandolfi, Minnucci, Meta, Anzaldi, Brandolin, Bruno Bossio, Cardinale, Carloni,Castricone, Coppola, Crivellari, Culotta, Marco Di Stefano, Ferro, Pierdomenico Martino, Mauri,Mognato, Mura, Pagani
1-01105

La Camera, 
premesso che: 
nella circolazione stradale l'Italia ha il tasso di incidentalità e di mortalità più elevato tra i grandi Paesi europei e sopra la media comunitaria; 
nel 2014 sono stati registrati 177.031 incidenti con 251.147 feriti e ben 3381 morti, in aumento rispetto al 2013; nel 2015 si rileva un ulteriore e drammatico incremento dei sinistri e del numero dei decessi; 
l'eccesso di velocità è la seconda causa di incidente dopo la distrazione, ma è la prima causa negli incidenti più gravi; la combinazione dei due fattori, distrazione ed eccesso di velocità, è la principale causa di morte sulle strade; 
gli incidenti, i morti e i feriti, sono in aumento nelle strade urbane, dove – in particolare per la presenza di pedoni – occorre moderare la velocità e far rispettare i limiti e le altre regole previste dal codice della strada; l'indice di mortalità dei pedoni è quattro volte superiore a quello degli occupanti le autovetture e l'investimento dei pedoni è una delle principali cause di morte sulle strade, in particolare per velocità eccessiva e per l'effetto che la stessa ha sull'impatto; 
le vittime diminuiscono solo sulle autostrade grazie ai sistemi di rilevamento automatico della velocità e al conseguente maggior rispetto dei limiti previsti; 
per la riduzione degli incidenti stradali e del numero dei morti sulla strada è fondamentale un rigoroso ed efficace sistema di controllo e la repressione dei comportamenti scorretti; 
come dimostra l'esperienza del tutor in autostrada, la diffusione e costanza dei controlli esercitano al contempo una funzione di prevenzione e di vigilanza; 
per la sicurezza della circolazione, il codice della strada prescrive che l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità sia effettuato attraverso l'impiego di apparecchi o di sistemi di rilevamento della velocità ovvero di dispositivi o di mezzi tecnici di controllo a distanza delle violazioni; 
le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all'impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, come previsto dal regolamento di esecuzione del codice della strada; 
i sistemi di controllo automatico della velocità o di altre gravi infrazioni sono diventati, al pari di altri, strumenti irrinunciabili per determinare un generalizzato rispetto delle regole e una riduzione degli incidenti, come dimostra l'esperienza di altri grandi Paesi europei; 
l'abuso o l'uso scorretto di strumenti di controllo sistematico delle infrazioni può generare ingiustizie e indebolire l'efficacia dell'azione per cui sono utilizzati, essenzialmente il rispetto delle regole e non le entrate economiche dell'amministrazione che li impiega; pertanto è necessario contrastare gli abusi e correggere l'uso improprio di questi preziosi strumenti; 
a norma dell'articolo 142 del nuovo codice della strada, i proventi delle sanzioni per violazioni dei limiti massimi di velocità, accertate mediante sistemi di rilevamento della velocità o mediante dispositivi di controllo a distanza delle violazioni, sono attribuiti – nelle strade che non siano in concessione – in misura pari al 50 per cento ciascuno, all'ente proprietario della strada su cui è stato effettuato l'accertamento o agli enti che esercitano le relative funzioni, e all'ente da cui dipende l'organo accertatore; gli enti locali e territoriali devono utilizzare la quota dei proventi ad essi destinati nella regione nella quale sono stati effettuati gli accertamenti; 
in base al comma 12-ter del medesimo articolo 142 del codice, gli stessi enti a cui sono attribuiti i proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie devono destinarli alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ivi comprese le spese relative al personale impegnato in questo fondamentale compito; l'impiego di tale risorse deve tener conto dell'esigenza di contenere la spesa pubblica e di rispetto del patto di stabilità interno; 
ciascun ente locale ha, per legge, l'obbligo di trasmettere in via informatica al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ed al Ministero dell'interno, entro il 31 maggio di ogni anno, una relazione in cui sono indicati, con riferimento all'anno precedente, l'ammontare complessivo dei proventi di tali sanzioni di propria spettanza, e gli interventi realizzati a valere su tali risorse, specificando gli oneri sostenuti per ciascun intervento, la violazione dell'obbligo di trasmettere tale relazione ovvero del vincolo all'utilizzo dei proventi come previsto implica, per l'ente inadempiente, la riduzione della percentuale dei proventi assegnati in misura pari al 90 per cento per ciascun anno nel quale sia riscontrata una delle predette inadempienze; non solo: tali inadempienze rilevano ai fini della responsabilità disciplinare e per danno erariale e devono essere segnalate tempestivamente al procuratore regionale della Corte dei conti; 
è opportuno che a tali finalità – realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture e degli impianti stradali, potenziamento dei controlli e dell'accertamento delle violazioni – siano dedicate la maggior quantità di risorse possibili, fino a raggiungere l'obiettivo – impiegando per tali finalità anche il 100 per cento dei proventi – di una concreta e strutturale riduzione dell'incidentalità ed in particolare degli indici di lesività e di mortalità, in modo da collocare l'Italia tra i Paesi europei con le strade più sicure; 
i dispositivi per il controllo elettronico della velocità e le norme che regolano l'impiego di tali strumenti creano un rapporto virtuoso tra la ragionevolezza della norma, il trasparente e costante sistema di controllo, la prontezza e la proporzionalità delle sanzioni, l'utilizzo efficace dei proventi delle medesime così da ridurre le infrazioni, i danni, il numero e l'onere delle sanzioni; 
regole scritte male o applicate in modo non corretto, controlli o sanzioni vessatori possono compromettere l'effettività e l'efficacia delle norme e del sistema, con effetti perversi, ma occorre contrastare e porre immediato rimedio a fenomeni distorsivi delle regole e del sistema dei controlli, non sgretolare l'intero sistema,

impegna il Governo:

a promuovere l'uso di strumenti telematici di controllo delle infrazioni al codice della strada, con particolare attenzione all'accertamento delle infrazioni più pericolose e ai tratti stradali dove si registra il maggior numero di incidenti nonché a quelli che presentano rischi più elevati per utenza vulnerabile e per gli insediamenti che si affacciano sulle strade; 
nel caso di utilizzo sistematico o fisso di strumenti telematici di controllo alle infrazioni del codice della strada, a promuovere il contestuale utilizzo di adeguati sistemi di comunicazione e allerta sui pericoli presenti e sulle regole per evitarli; 
ad assumere iniziative: 
a) per effettuare un'attenta verifica sul corretto impiego dei sistemi automatici di controllo sulle strade ed, in particolare, per accertare che tali sistemi siano efficaci ai fini della prevenzione dei sinistri; 
b) per verificare che, con l'applicazione di tali dispositivi – nella proiezione quinquennale di funzionamento a regime, a parità di flussi di traffico e tempi e modi di utilizzo – il numero di sanzioni emesse progressivamente si riduca, in modo da accertare il corretto utilizzo dello strumento; 
c) per prevedere che l'impiego di strumenti telematici di controllo sulle strade sia inserito nell'ambito di piani o di azioni coordinate di intervento di cui siano misurabili gli obiettivi in termini di diminuzione delle infrazioni controllate, miglioramento delle condizioni di sicurezza e drastica riduzione degli incidenti, dei morti e dei feriti; 
d) per introdurre, in attuazione degli obblighi dettati dal codice della strada, una disciplina prescrittiva per l'impiego delle risorse derivanti dalle sanzioni per infrazioni stradali, nella realizzazione di azioni coordinate e misurabili di miglioramento della sicurezza stradale, e, in particolare, di azioni di prevenzione e di controllo; 
e) affinché le risorse destinate agli enti locali per la manutenzione, la sicurezza e i controlli sulle strade siano inquadrate nell'ambito di piani coordinati con obiettivi misurabili di sicurezza stradale; 
ad applicare le regole e le previste sanzioni nei confronti dei comuni e degli enti beneficiari dei proventi per infrazioni stradali che non rispettino l'obbligo - prescritto dal codice della strada - di destinare tali somme alla realizzazione di interventi di manutenzione e messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, ivi comprese la segnaletica e le barriere, e dei relativi impianti, nonché al potenziamento delle attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, ovvero non ottemperino all'obbligo di comunicare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'entità e il corretto utilizzo di tali proventi.

Seduta del 25 gennaio 2016

Illustra Emiliano Minnucci
 

Seduta del 28 gennaio 2016

Dichiarazione di voto di Paolo Gandolfi