Negazionismo

12/10/2015

L’INTRODUZIONE DELLAGGRAVANTE DI NEGAZIONISMO

La proposta di legge AC 2874, approvata in prima lettura dal Senato l’11 febbraio 2015 e ora modificata dalla Camera dei deputati, interviene sull’articolo 3 della legge del 13 ottobre 1975, n. 654 .

Questo articolo al comma 1 – in base alle ultime modifiche intervenute con la legge n. 85 del 2006 – punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6 mila euro chiunque faccia propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull’odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. In maniera analoga, con la reclusione da sei mesi a quattro anni viene punito chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza. Vietati, inoltre, organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi aventi tra i propri scopi l’incitamento alla discriminazione o alla violenza sempre per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi: chi vi partecipa, chi li promuove o li dirige è sanzionabile con pene detentive (nel primo caso da sei mesi a quattro anno, negli altri due da uno a sei anni).

Ora, con questa nuova legge, viene introdotto un aggravamento della pena nei casi in cui la propaganda, la pubblica istigazione e il pubblico incitamento all’odio si fondino «in tutto o in parte sulla negazione della Shoah ovvero dei crimini di genocidio, dei crimini contro l’umanità e dei crimini di guerra», come definiti dallo Statuto della Corte penale internazionale.

Rispetto al testo approvato dal Senato, che ai sensi dell’articolo 414 del Codice penale portava da cinque a tre anni il limite massimo di pena previsto per chiunque istiga a commettere un delitto, la Camera ha introdotto un cambiamento, riportando a cinque anni il limite massimo della pena. Questo per armonizzare la pena a quanto previsto in base alle sopravvenute (rispetto alla data dell’approvazione del Senato) norme approvate dal Parlamento in materia di contrasto al terrorismo.

Come detto, la punizione del negazionismo a titolo di aggravante del reato presupposto è volta ad evitare l’introduzione di un reato di opinione, cosa che confliggerebbe con il diritto di manifestazione del pensiero garantito dall’art. 21 della Costituzione italiana (e dall’art. 10 della Convenzione europea dei diritti dell’uomo).

 

 
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